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AS 2000 2531

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Modifica del 24 marzo 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 26 marzo 1999 1 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 27 settembre 1999 2, decreta:

I La legge federale dell'11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 64 della Costituzione federale 4, ... Art. 219 cpv. 4, seconda classe Seconda classe a. I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell’autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime. Questo privilegio vale soltanto quando il fallimento sia stato di- chiarato durante l’autorità parentale o entro l’anno dalla cessa- zione della stessa. b. I crediti di contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 19465 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale del 19 giugno 19596 sull’assicu- razione per l’invalidità, alla legge federale del 20 marzo 19817 sull’assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del 25 settembre 19528 sulle indennità di perdita di guadagno in ca- so di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione ci-

4 Questa disposizione corrisponde all’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 5 RS 831.10 6 RS 831.20 7 RS 832.20 8 RS 834.1

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Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento RU 2000

vile e alla legge federale del 25 giugno 19829 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insol- venza. c. I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell’assicurazione malattie sociale. d. I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari.

II Disposizione finale della modifica del 24 marzo 2000 Art. 1 I privilegi previsti dal diritto anteriore (art. 146 e 219) si applicano ai fallimenti di- chiarati, ai pignoramenti eseguiti e alle moratorie concordatarie concesse prima dell’entrata in vigore della presente legge.

III

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 24 marzo 2000 Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 luglio 2000.10

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.

16 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

9 RS 837.0 10 FF 2000 1982

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