AS 2002 202
Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati
Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati
Modifica del 19 dicembre 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 marzo 19971 sulla previdenza professionale obbligatoria dei di- soccupati è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2
2 L’importo delle rendite è calcolato in base all’avere di vecchiaia acquisito
dall’assicurato prima dell’inizio dell’assicurazione e alla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti dall’inizio dell’assicurazione sino all’età che dà di- ritto al pensionamento, senza interessi.
Art. 8 cpv. 1 1 Per i rischi di morte e di invalidità, l’aliquota di contribuzione degli assicurati è del 2,20 per cento del salario giornaliero coordinato.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
19 dicembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 837.174
202 2001-2862