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AS 2004 3527

Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del 30 giugno 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli è modificata come segue:

Art. 132 Controllo del peso 1 Gli organi di polizia possono deviare dal loro itinerario i veicoli a motore e i rimorchi per farli pesare su bilance ufficiali.

2 Se il sovraccarico non può essere sanzionato secondo la procedura della multa

disciplinare, essi devono ordinare lo scarico del veicolo fino al peso autorizzato e sorvegliare l’operazione. 3 L’USTRA stabilisce i valori che in sede di misurazione devono essere dedotti dai pesi a causa dell’imprecisione degli apparecchi e dell’incertezza delle misure.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

30 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 741.51

2004-0707 3527

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2004

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