AS 2008 5911
Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera
Legge federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) (Procedura nel Cantone/Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale)
Modifica del 21 dicembre 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 27 ottobre 20051; visto il parere del Consiglio federale del 2 dicembre 20052, decreta:
I La legge del 29 settembre 19523 sulla cittadinanza è modificata come segue:
Procedura 1 La procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto canto- nel Cantone nale.
2 Il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizza-
zione sia sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell’am- bito di un’assemblea comunale.
Obbligo di 1 Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato. motivazione
2 Gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di natura-
lizzazione soltanto se una proposta di rifiuto è stata presentata e moti- vata.
Protezione della 1 I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a sfera privata livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata.
2 Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti:
a. cittadinanza; b. durata di residenza;
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Legge sulla cittadinanza RU 2008
c. informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adem- pie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene alla sua integrazione nella società svizzera.
3 Nella scelta dei dati secondo il capoverso 2, i Cantoni tengono conto
della cerchia dei destinatari.
Art. 50 Ricorso dinanzi I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in ultima istan- a un tribunale cantonale za cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto della naturalizza- zione ordinaria.
Art. 51, titolo marginale Ricorsi a livello federale
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Essa sarà pubblicata nel Foglio federale appena l’iniziativa popolare «Per natura- lizzazioni democratiche» sarà stata ritirata o respinta.4
3 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 21 dicembre 2007 Consiglio nazionale, 21 dicembre 2007 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 6 novembre 2008.5
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.6
5 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
4 L’iniziativa popolare è stata respinta nella votazione popolare del 1° giu. 2008 (FF 2008 5365). 5 FF 2008 5355 6 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 3 dic. 2008.