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AS 2008 6007

Ordinanza concernente gli esami federali per le professioni mediche

Ordinanza concernente gli esami federali per le professioni mediche (Ordinanza sugli esami LPMed)

del 26 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12 capoverso 3, 13 e 60 della legge del 23 giugno 20061 sulle professioni mediche (LPMed), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina: a. il contenuto, la forma e la valutazione dell’esame federale per le professioni mediche universitarie; b. i compiti degli organi; c. la procedura d’esame; d. le tasse d’esame; e. le indennità per gli esperti.

Sezione 2: Contenuto, forma e valutazione dell’esame federale

Art. 2 Principi 1 L’esame federale permette di verificare se gli obiettivi della formazione stabiliti nella LPMed sono raggiunti. 2 L’esame federale si svolge al termine di un ciclo di studio accreditato secondo la LPMed (art. 23 LPMed) o di un ciclo di studio estero riconosciuto (art. 33 LPMed). 3 L’esame federale è conforme allo stato della scienza e ai principi e alle esigenze internazionali.

RS 811.113.3 1 RS 811.11

2007-2413 6007

Ordinanza sugli esami LPMed RU 2008

Art. 3 Contenuto dell’esame federale 1 Il contenuto dell’esame federale si fonda sugli obiettivi formativi generali e speci- fici di ogni professione secondo la LPMed e sui cataloghi svizzeri degli obiettivi didattici per i cicli di studio accreditati relativi alle professioni mediche universita-

2 La Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), sezione «Formazione»,

stabilisce, su proposta delle commissioni d’esame, il contenuto dell’esame federale per ogni professione medica universitaria.

Art. 4 Forma dell’esame federale

1 IlDipartimento federale dell’interno (DFI) disciplina, dopo aver consultato la

MEBEKO, sezione «Formazione», i principi e i dettagli delle diverse forme di esame.

2 La MEBEKO, sezione «Formazione», stabilisce, su proposta delle commissioni

d’esame, le forme d’esame per ogni professione medica universitaria.

Art. 5 Struttura e valutazione

1 L’esame federale può consistere in una o più prove. Le singole prove possono

includere prove parziali.

2 Ogni prova è valutata con la menzione «superato» o «non superato».

3 L’esame federale è superato se ogni prova è stata valutata con la menzione «supe- rato». 4 Nell’ambito di una prova, le prestazioni fornite nelle prove parziali possono com- pensarsi reciprocamente. La MEBEKO, sezione «Formazione», stabilisce le modali- tà di compensazione.

5 La MEBEKO, sezione «Formazione», stabilisce per ogni prova e su proposta della

commissione d’esame le condizioni che i candidati devono soddisfare affinché le prove siano considerate superate. A tale scopo tiene conto degli obiettivi e dei con- tenuti didattici. Le condizioni saranno mantenute costanti mediante un’adeguata procedura.

Art. 6 Esame federale per i titolari di diplomi conseguiti all’estero 1 Se non riconosce un diploma conseguito all’estero ed esige dal titolare di superare l’esame federale, la MEBEKO, sezione «Formazione», stabilisce: a. le condizioni d’ammissione all’esame federale; e b. se il titolare deve sostenere l’esame federale completo o parti di esso.

2 Catalogo degli obiettivi didattici in medicina umana del 18 giugno 2008.

Catalogo degli obiettivi didattici in farmacia del 25 giugno 2008. Catalogo degli obiettivi didattici in odontoiatria del 29 aprile 2008. Catalogo degli obiettivi didattici in chiropratica del 26 giugno 2008. Catalogo degli obiettivi didattici in veterinaria del 29 maggio 2008.

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2 A tale scopo essa tiene conto della carriera e dell’esperienza professionale del titolare, in particolare nel settore sanitario svizzero.

Capitolo 2: Procedura dell’esame federale Sezione 1: Organi e loro compiti

Art. 7 Commissioni d’esame

1 Dopo aver consultato la MEBEKO, sezione «Formazione», e le istituzioni di

formazione, il Consiglio federale istituisce, per ogni professione medica universita- ria, una commissione d’esame in cui ogni istituzione di formazione è rappresentata.

2 Su proposta del DFI, il Consiglio federale nomina per ogni commissione d’esame

un presidente e quattro a otto membri.

3 Le commissioni d’esame assicurano la preparazione e lo svolgimento dell’esame

federale in collaborazione con le istituzioni di formazione delle professioni mediche universitarie. In tal modo esse rappresentano gli interessi della Confederazione.

4 Le commissioni d’esame hanno i seguenti compiti:

a. elaborano, all’indirizzo della MEBEKO, sezione «Formazione», una propo- sta riguardante il contenuto, la forma, la data e la valutazione dell’esame federale; b. preparano l’esame federale in collaborazione con la MEBEKO, sezione «Formazione»; c. designano i membri che garantiscono lo svolgimento dell’esame federale nelle sedi d’esame (responsabili di sede); d. designano i membri che consigliano i candidati nelle questioni relative all’esame federale; e. propongono alla MEBEKO, sezione «Formazione», direttive per lo svolgi- mento dell’esame federale; f. propongono alla MEBEKO, sezione «Formazione», i nomi di esaminatori per la nomina; g. formulano i principi per la consulenza dei candidati agli esami federali.

Art. 8 Presidenti delle commissioni d’esame

1 I presidenti delle commissioni d’esame hanno i seguenti compiti:

a. coordinano la preparazione, lo svolgimento e la valutazione degli esami federali con la MEBEKO, sezione «Formazione», e le istituzioni di forma- zione; b. presentano in tempo utile alla MEBEKO, sezione «Formazione», le proposte delle commissioni d’esame conformemente alla presente ordinanza;

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c. controllano i lavori preparatori per gli esami federali in collaborazione con il segretariato della MEBEKO, sezione «Formazione»; d. istruiscono i responsabili di sede in merito ai loro compiti; e. istruiscono i membri che consigliano i candidati nelle questioni relative all’esame federale; f. determinano, d’intesa con la MEBEKO, sezione «Formazione», i mezzi ausiliari ammessi durante l’esame; g. comunicano i risultati degli esami federali.

2 Il presidente della commissione d’esame designa il suo supplente.

Art. 9 Responsabili di sede

1 I responsabili di sede hanno i seguenti compiti:

a. organizzano, d’intesa con le istituzioni di formazione e il segretariato della MEBEKO, sezione «Formazione», gli esami federali nella sede d’esame; b. compilano, sulla base della lista dei candidati ammessi, la convocazione all’esame e la inoltrano ai candidati e agli esaminatori; c. informano gli esaminatori, i candidati e le altre persone coinvolte nell’esame federale in merito ai mezzi ausiliari ammessi durante le prove; d. consigliano i candidati nelle questioni relative all’esame federale. 2 Decidono in merito alla validità dei motivi addotti per giustificare un impedimento a partecipare all’esame o l’interruzione dello stesso. 3 Se il numero di esaminatori autorizzati è insufficiente, i responsabili di sede posso- no designare altri professionisti ad hoc in qualità di esaminatori. Ne comunicano i nominativi al segretariato della MEBEKO, sezione «Formazione».

Art. 10 Esaminatori

1 La MEBEKO, sezione «Formazione», tiene un elenco degli esaminatori autorizzati

e ne stabilisce i compiti.

2 Gli esaminatori sono proposti dalle commissioni d’esame.

3 Possono essere autorizzati quali esaminatori:

a. i professionisti attivi nel settore della formazione universitaria; b. i liberi professionisti. 4 Gli esaminatori possono esercitare la loro funzione sino alla fine dell’anno in cui compiono 70 anni. In seguito sono stralciati dall’elenco degli esaminatori autoriz- zati.

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Sezione 2: Ordinamento dell’esame

Art. 11 Date d’esame

1 L’esame federale ha luogo una volta all’anno. La data dev’essere coordinata in

funzione delle sessioni degli esami universitari e della fine del semestre.

2 La MEBEKO, sezione «Formazione», stabilisce le date dell’esame federale su

proposta delle commissioni d’esame.

Art. 12 Iscrizione 1 I candidati sono tenuti a iscriversi all’esame federale presso il segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO entro la data ufficiale di chiusura delle iscrizioni.

2 Prima dell’inizio di ogni anno accademico, la MEBEKO, sezione «Formazione»,

pubblica la data ufficiale di chiusura delle iscrizioni nella tabella delle scadenze.

Art. 13 Ammissione

1 Le scuole universitarie comunicano in tempo utile alla MEBEKO, sezione «For-

mazione», i nominativi delle persone che hanno concluso il corrispondente ciclo di studio accreditato.

2 I candidati che, conformemente all’articolo 12 capoverso 2 LPMed, intendono

presentarsi all’esame federale di chiropratici devono dimostrare alla MEBEKO, al più tardi un mese prima dell’inizio dell’esame: a. di aver ottenuto 60 punti di credito formativo frequentando un ciclo di studio accreditato secondo la LPMed; b. di aver concluso un ciclo di studio secondo l’articolo 12 capoverso 2 lette- ra b LPMed.

3 La MEBEKO, sezione «Formazione», decide se un candidato è ammesso all’esame

federale.

Art. 14 Elenco dei candidati ammessi all’esame Il segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO stila, all’attenzione dei responsabili di sede, l’elenco dei candidati ammessi all’esame.

Art. 15 Ritiro dell’iscrizione 1 Un candidato iscritto può ritirare la propria iscrizione prima dell’inizio dell’esame mediante comunicazione scritta alla MEBEKO, sezione «Formazione».

2 Chi ritira la propria iscrizione è tenuto a versare la tassa d’iscrizione.

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3 Chi ritira la propria iscrizione dopo aver ricevuto la decisione d’ammissione è inoltre tenuto a versare la tassa d’esame, tranne se può far valere motivi seri quali una malattia o un infortunio.

4 La MEBEKO, sezione «Formazione», decide se i motivi sono validi.

Art. 16 Rinuncia e interruzione 1 Se un candidato rinuncia a presentarsi all’esame federale senza aver ritirato la propria iscrizione oppure interrompe una prova, l’esame è considerato «non supera- to», tranne se la persona interessata può far valere motivi seri quali una malattia o un infortunio. 2 Il candidato comunica senza indugio al responsabile di sede la rinuncia a presen- tarsi all’esame o l’interruzione di una prova. Deve presentare o inviare spontanea- mente i giustificativi, quali un certificato medico. 3 I responsabili di sede decidono se i motivi addotti sono validi e lo notificano al segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO. 4 Se i motivi addotti per la rinuncia o l’interruzione sono validi, il candidato può iscriversi alla sessione successiva. Se una prova si compone di diverse prove parziali che il candidato non ha potuto interamente terminare a causa di un’interruzione dell’esame per motivi validi, nella sessione successiva deve ripetere l’intera prova con tutte le corrispondenti prove parziali. 5 La tassa d’iscrizione è dovuta in ogni caso. Se un candidato rinuncia a presentarsi all’esame, deve pagare la tassa d’esame, tranne se può far valere motivi validi. In caso di interruzione, la tassa d’esame è comunque dovuta.

Art. 17 Pubblicità

1 L’esame federale non è pubblico.

2 Le persone che intendono assistere all’esame federale devono ottenere il permesso del presidente della commissione d’esame.

3 I membri della MEBEKO, sezione «Formazione», e della commissione d’esame

sono ammessi d’ufficio all’esame.

Art. 18 Ripetizione di un esame federale non superato

1 Il candidato che non ha superato l’esame federale può iscriversi alla sessione

successiva.

2 Vanno ripetute unicamente le prove valutate come «non superate».

3 In caso d’insuccesso, l’esame federale può essere ripetuto due volte.

Art. 19 Esclusione definitiva Il candidato che non ha superato per tre volte l’esame federale è escluso da qualsiasi altro esame federale per la stessa professione medica universitaria.

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Art. 20 Comunicazione dei risultati dell’esame

1 Il presidente della commissione d’esame comunica al candidato il risultato

dell’esame mediante una decisione formale. 2I nomi dei candidati che hanno superato l’esame federale sono pubblicati in Internet e in un’altra forma appropriata.

Art. 21 Conservazione dei documenti d’esame

1 La MEBEKO, sezione «Formazione», provvede affinché tutti i documenti relativi

all’esame federale siano conservati per due anni a partire dalla comunicazione dei risultati. 2 In caso di ricorso, i documenti sono conservati finché la decisione su ricorso è passata in giudicato.

Art. 22 Diplomi Il candidato che ha superato l’esame federale riceve un diploma federale un corri- spondente attestato (tessera plastificata).

Art. 23 Sanzioni

1 La MEBEKO, sezione «Formazione», può annullare un esame federale superato se

risulta che il candidato ha ottenuto indebitamente l’ammissione fornendo indicazioni false o incomplete. Può dichiarare che l’esame federale non è stato superato se il candidato ha influenzato l’esito dell’esame con mezzi illeciti.

2 I responsabili di sede possono escludere dall’esame federale un candidato che,

durante il medesimo, si comporta in modo sconveniente o cerca di influenzare l’esito con mezzi illeciti; essi ne informano il presidente della commissione d’esame e la MEBEKO, sezione «Formazione».

3 Secondo la gravità della colpa del candidato, la MEBEKO, sezione «Formazione»,

dichiara l’esame federale «non superato».

Capitolo 3: Trattamento dei dati

Art. 24 Banca dati della MEBEKO

1 La MEBEKO, sezione «Formazione», gestisce una banca dati. Quest’ultima con-

tiene le iscrizioni pervenute e le decisioni relative all’ammissione, nonché i seguenti dati concernenti i candidati: a. il cognome, il nome o i nomi, il cognome precedente o i cognomi precedenti; b. la data di nascita e il sesso;

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c. la lingua di corrispondenza; d. il luogo o i luoghi di attinenza e la cittadinanza o le cittadinanze; e. il numero di assicurato AVS; f. un numero d’identificazione per le persone appartenenti alle professioni mediche (GLN3); g. l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo elettronico; h. i risultati dell’esame.

2 La banca dati contiene inoltre:

a. i dati che indicano se un candidato è definitivamente escluso dall’esame federale; b. i diplomi federali con la data e il luogo dell’emissione del diploma; c. una statistica relativa all’esame federale.

Art. 25 Comunicazione dei dati

1 La MEBEKO, sezione «Formazione», trasmette regolarmente all’Ufficio federale

della sanità pubblica (UFSP) tutti i dati riguardanti i candidati che hanno superato l’esame federale conformemente all’articolo 24 capoverso 1 lettere a–g, affinché siano riportati nel registro delle professioni mediche. 2 Essa comunica al segretariato dell’incaricato del Consiglio federale per il Servizio sanitario coordinato il cognome, il nome, l’indirizzo e la data di nascita dei candidati che hanno superato l’esame federale di medicina umana, odontoiatria, chiropratica o farmacia. 3 Essa comunica all’Ufficio federale di veterinaria, all’attenzione del Servizio vete- rinario coordinato, il cognome, il nome, l’indirizzo e la data di nascita dei candidati che hanno superato l’esame federale di medicina veterinaria.

Art. 26 Diritto d’informazione

1 I candidati hanno il diritto di essere informati sui dati che li concernono.

2 A tale scopo devono presentare una domanda scritta alla MEBEKO, sezione «For-

mazione», attestando la loro identità.

3 Le informazioni sono fornite entro 30 giorni, per scritto e gratuitamente.

3 GLN è l'acronimo di Global Location Number.

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Capitolo 4: Tasse, indennità e costi

Art. 27 Tasse

1 La tassa d’iscrizione ammonta ogni volta a 200 franchi.

2 La tassa per i diversi esami federali è stabilita come segue:

a. esame federale di medicina umana: 2500 franchi b. esame federale di odontoiatria: 1500 franchi c. esame federale di chiropratica: 2500 franchi d. esame federale di farmacia: 2000 franchi e. esame federale di medicina veterinaria: 1500 franchi 3 Se il candidato deve superare o ripetere unicamente parti dell’esame federale, le tasse vengono calcolate proporzionalmente. 4 Gli emolumenti per il rilascio dei diplomi sono indicati nell’allegato 5 dell’ordi- nanza del 27 giugno 20074 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie.

Art. 28 Indennità per i presidenti delle commissioni d’esame I presidenti delle commissioni d’esame ricevono un forfait annuo di 6000 franchi per l’adempimento dei loro compiti conformemente all’articolo 8.

Art. 29 Indennità per i responsabili di sede 1 I responsabili di sede ricevono un forfait annuo di 8000 franchi e un’indennità stabilita in funzione del numero dei candidati che la MEBEKO, sezione «Formazio- ne», ha notificato loro per l’anno corrispondente. 2 L’importo dell’indennità in funzione del numero di candidati è di 30 franchi per candidato.

Art. 30 Indennità per i membri delle commissioni d’esame I membri delle commissioni d’esame ricevono indennità per la partecipazione alle sedute conformemente all’ordinanza del Dipartimento federale delle finanze del 12 dicembre 19965 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extrapar- lamentari.

Art. 31 Indennità per gli esaminatori Gli esaminatori ricevono le seguenti indennità per: a. preparare le prove dell’esame federale, assistere all’esame, correggere e valutare i risultati: 150 franchi l’ora;

4 RS 811.112.0 5 RS 172.311

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b. i lavori di segretariato di cui è comprovata l’esecuzione in rapporto agli esami federali: 30 franchi l’ora; c. le spese di viaggio per assistere agli esami federali e partecipare a sedute intese a elaborare gli esami federali: un’indennità calcolata secondo le modalità applicabili per il personale federale; d. ogni pasto principale, il pernottamento e la colazione: un’indennità calcolata secondo le modalità applicabili per il personale federale.

Art. 32 Altre indennità Il personale ausiliario che predispone i locali o prepara il materiale per gli esami federali riceve un’indennità di 25 franchi l’ora.

Art. 33 Costi 1 Se per organizzare gli esami federali occorre locare sale al di fuori delle istituzioni di formazione universitarie, i responsabili di sede stabiliscono il canone d’affitto d’intesa con il segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO e l’UFSP. 2 Previa intesa con l’UFSP, gli stampati sono ordinati presso la Cancelleria federale e pagati dall’UFSP.

3 L’UFSP assume i costi per la stampa e la traduzione delle domande per le prove

scritte dell’esame federale. 4 La Confederazione assume i costi per il materiale ausiliario consegnato ai candidati se questo materiale proviene dalla Confederazione.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 34 Diritto vigente: abrogazione L’abrogazione del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 1.

Art. 35 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.

Art. 36 Disposizioni transitorie Nel caso in cui il contenuto degli esami che i candidati devono superare conforme- mente al diritto anteriore e quello degli esami che devono essere superati secondo il nuovo diritto coincidono, la MEBEKO, sezione «Formazione», su proposta delle commissioni d’esame, può decidere: a. di non più organizzare interamente o in parte gli esami secondo il diritto anteriore; o

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b. di imputare interamente o in parte gli esami secondo il diritto anteriore all’esame federale secondo il nuovo diritto.

Art. 37 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

2 L’articolo 34 entra in vigore il 31 dicembre 2010.

26 novembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 1 (art. 34)

Diritto vigente: abrogazione

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. Ordinanza generale del 19 novembre 19806 sugli esami federali per le pro-

fessioni mediche;

2. Ordinanza del 19 dicembre 19757 concernente deroghe sperimentali al rego-

lamento degli esami federali per le arti sanitarie;

3. Ordinanza del 12 novembre 19848 che stabilisce le tasse e le indennità

riguardanti gli esami federali per le professioni mediche;

4. Ordinanza del DFI del 15 luglio 19709 che stabilisce le indennità per esami

scritti sostitutivi di quelli orali secondo il regolamento degli esami federali per le arti sanitarie; 5. Ordinanza del 29 aprile 194310 sugli esami federali professionali di medicina per gli Svizzeri in possesso di diplomi italiani; 6. Decreto del Consiglio federale del 28 settembre 194511 che autorizza il con- ferimento del diploma federale ai medici, farmacisti e veterinari ticinesi che hanno compiuto i loro studi nelle università italiane;

7. Ordinanza del 18 novembre 197512 concernente gli esami professionali par-

ticolari per Svizzeri dell’estero e Svizzeri naturalizzati;

8. Decreto del Consiglio federale del 28 gennaio 194413 concernente

l’ammissione dei cittadini del Liechtenstein agli esami federali per le arti sanitarie;

9. Ordinanza del 21 febbraio 197914 riguardante l’ammissione di rifugiati agli

esami federali per le arti sanitarie;

10. Ordinanza del 30 giugno 198315 che riguarda le particolarità della procedura

degli esami federali per le professioni mediche;

11. Regolamento del 16 ottobre 198416 per la Giunta direttiva, le commissioni

d’esame, i presidenti locali e gli esaminatori agli esami federali per le pro- fessioni mediche;

6 RU 1982 563, 1995 4367, 1999 2643 7 RU 1976 51 8 RU 1986 817, 2005 5255 9 RU 1970 975 10 CS 4 337; RU 1952 829, 1960 975, 1979 1184 11 CS 4 345 12 RU 1975 2331, 1980 911 13 CS 4 346 14 RU 1979 1298 15 RU 1983 1313 16 RU 1984 1302

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12. Ordinanza del 19 novembre 198017 sugli esami dei medici;

13. Ordinanza del 18 febbraio 198318 concernente le disposizioni transitorie per

gli esami dei medici;

14. Ordinanza del 29 maggio 198519 concernente l’esame delle tecniche medi-

che;

15. Ordinanza del 1° novembre 199920 concernente la sperimentazione di un

modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell’Università di Berna;

16. Ordinanza del DFI del 30 agosto 200721 concernente la sperimentazione di

un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di biologia e di medicina dell’Università di Losanna;

17. Ordinanza del DFI del 17 ottobre 200522 concernente la sperimentazione di

un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell’Università di Zurigo;

18. Ordinanza del DFI del 21 ottobre 200423 concernente la sperimentazione di

un modulo speciale d’insegnamento e d’esame presso la facoltà di medicina dell’Università di Ginevra;

19. Ordinanza del DFI del 21 ottobre 200424 concernente la sperimentazione di

un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per i primi due anni di studio presso il Dipartimento di medicina della facoltà di scienze dell’Università di Friburgo;

20. Ordinanza del DFI del 17 ottobre 200525 concernente la sperimentazione di

un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell’Università di Basilea;

21. Ordinanza del 19 novembre 198026 sugli esami dei medici dentisti;

22. Ordinanza del DFI del 30 agosto 200727 concernente la sperimentazione di

un modulo speciale d’insegnamento e d’esame presso l’istituto di medicina dentaria della facoltà di medicina dell’Università di Ginevra;

23. Ordinanza del 19 novembre 198028 sugli esami dei veterinari;

24. Ordinanza del DFI del 21 ottobre 200429 concernente la sperimentazione di

un modulo speciale d’insegnamento e d’esame in veterinaria;

17 RU 1982 575, 1999 2643 18 RU 1983 228 19 RU 1985 785 20 RU 1999 3590, 2002 3652, 2007 4313 21 RU 2007 4315 22 RU 2005 4817, 2007 4323 23 RU 2004 4489, 2005 4825, 2007 4325 24 RU 2004 4497, 2007 4327 25 RU 2005 4827, 2007 4329 26 RU 1982 584 27 RU 2007 4331 28 RU 1982 591 29 RU 2004 4505, 2007 4337

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25. Ordinanza del 16 aprile 198030 concernente gli esami dei farmacisti;

26. Ordinanza del 4 marzo 198231 concernente le disposizioni transitorie per gli

esami dei farmacisti;

27. Ordinanza del DFI del 21 ottobre 200432 concernente la sperimentazione di

un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per il ciclo di studi che per- mette il conseguimento del diploma federale di farmacista presso l’Università di Basilea, la scuola di farmacia di Ginevra-Losanna e il Poli- tecnico federale di Zurigo;

28. Ordinanza del DFI del 3 settembre 200333 concernente la sperimentazione di

un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per il corso di studi in scien- ze farmaceutiche presso la Facoltà di biologia e medicina dell’Università di Losanna;

29. Ordinanza del 4 ottobre 200134 concernente la sperimentazione di un modu-

lo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi parziale in scien- ze farmaceutiche all’Università di Berna;

30. Ordinanza del 4 ottobre 200135 concernente la sperimentazione di un modu-

lo speciale di insegnamento e di esame per il corso di studi parziale in scien- ze farmaceutiche all’Università di Friburgo;

31. Ordinanza del DFI del 3 settembre 200336 concernente la sperimentazione di

un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per il primo ciclo di studi in scienze farmaceutiche all’Università di Neuchâtel;

32. Regolamento del 26 marzo 200237 per il Comitato di perfezionamento per le

professioni mediche.

30 RU 1980 781 31 RU 1982 321 32 RU 2004 4513, 2007 4339 33 RU 2003 3398 34 RU 2001 2569, 2003 3403 35 RU 2001 2574, 2003 3403 36 RU 2003 3413 37 RU 2002 3892, 2003 4791

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Allegato 2 (art. 35)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 14 febbraio 200738 sugli esami genetici sull’essere

umano

Art. 7 cpv. 1 lett. e

1 Almeno la metà delle persone incaricate dell’esecuzione di analisi deve poter

attestare: e. una formazione completa di una scuola universitaria in medicina umana, medicina dentaria, medicina veterinaria o farmacia ai sensi della legge del 23 giugno 200639 sulle professioni mediche.

2. Ordinanza del 27 giugno 200740 sui diplomi, la formazione,

il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

Art. 5 Banca dati della MEBEKO 1 La MEBEKO registra in una banca dati i dati rilevanti relativi ai diplomi federali e ai diplomi riconosciuti, ai titoli di perfezionamento federali e riconosciuti e agli attestati di equivalenza.

2 Il segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO raccoglie i seguenti

dati riguardanti i titolari di un diploma federale, di un diploma estero riconosciuto o di un diploma equivalente secondo l’articolo 36 capoverso 3 LPMed: a. il cognome, il nome o i nomi, il cognome precedente o i cognomi precedenti; b. la data di nascita e il sesso; c. la lingua di corrispondenza; d. il luogo o i luoghi di attinenza e la cittadinanza o le cittadinanze; e. il numero di assicurato AVS; f. un numero di identificazione univoco per le persone appartenenti alle pro- fessioni mediche (GLN41);

38 RS 810.122.1 39 RS 811.11 40 RS 811.112.0

41 GLN è l’acronimo di Global Location Number.

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g. l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo elettronico; h. i diplomi federali con data d’emissione e luogo di rilascio del diploma; i. i diplomi esteri riconosciuti secondo l’articolo 15 capoverso 1 LPMed con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data di riconoscimento dello stesso da parte della Commissione delle professioni mediche; j. per i diplomi di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed, gli attestati di equi- valenza con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del diploma, nonché la data dell’attestato di equivalenza concesso dalla Commissione delle pro- fessioni mediche.

3 Il segretariato della sezione «Perfezionamento» della MEBEKO raccoglie i

seguenti dati riguardanti i titolari di un titolo di perfezionamento federale, di un titolo di perfezionamento riconosciuto oppure di un titolo di perfezionamento equi- valente secondo l’articolo 36 capoverso 3 LPMed: a. i titoli di perfezionamento riconosciuti secondo l’articolo 21 capoverso 1 LPMed con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio, nonché la data di riconoscimento da parte della Commissione delle professioni mediche; b. per i titoli di perfezionamento di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed, l’attestato di equivalenza con data d’emissione, luogo e Paese di rilascio del titolo di perfezionamento, nonché la data dell’attestato di equivalenza con- cesso dalla Commissione delle professioni mediche. 4 I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono messi regolarmente e gratuitamente a disposi- zione del DFI per la gestione del registro delle professioni mediche universitarie conformemente agli articoli 51–54 LPMed.

L'allegato 5 è sostituito dalla versione qui annessa

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Allegato 5 (art. 15)

Emolumenti

Sono fissati gli emolumenti seguenti:

1. Per il diploma federale e l’iscrizione nella banca dati della franchi

MEBEKO: a. rilascio, incluso quello della tessera 500 b. duplicato 150 c. facsimile 500 d. attestato di diploma 50 e. rilascio separato della tessera 50

2. Per il riconoscimento di diplomi esteri e l’iscrizione nella

banca dati della MEBEKO: a. procedura secondo l’articolo 15 capoverso 1 LPMed, incluso il rilascio della tessera 680 b. procedura secondo l’articolo 15 capoverso 4 LPMed 680–790 c. duplicato 150 d. facsimile 500 e. rilascio separato della tessera 50

3. Per il riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri e

l’iscrizione nella banca dati della MEBEKO: a. procedura secondo l’articolo 21 capoverso 1 LPMed 680 b. procedura secondo l’articolo 21 capoverso 4 LPMed 680–790 c. duplicato 150 d. facsimile 500

4. Per l’emissione di certificati di conformità alle direttive per i 150

diplomi e i titoli di perfezionamento federali

5. Per l’emissione di certificati di equivalenza secondo

l’articolo 36 capoverso 3 LPMed e l’iscrizione nella banca dati della MEBEKO: 680–790

6. Per le decisioni conformemente al combinato disposto degli 10 000–

articoli 28 e 47 capoverso 2 LPMed 50 000

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