Lexipedia

AS 2013 1643

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse dell'Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse dell’Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT, OseUFT)

Modifica del 29 maggio 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza sugli emolumenti dell’UFT del 25 novembre 19981 è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 1 Gli emolumenti sono calcolati secondo le pertinenti aliquote. Se non è stabilita alcuna aliquota oppure se sono stabiliti importi limite al posto di un importo forfetta- rio, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato, senza superare se del caso gli importi limite stabiliti.

Art. 7 cpv. 1

1 L’emolumento in funzione del tempo impiegato è compreso tra 100 e 200 franchi

per ogni ora di lavoro.

Art. 17 cpv. 1

1 Sono riscossi i seguenti emolumenti di base: franchi

a. rilascio o estensione della concessione; 5000 b. rinnovo o modifica della concessione; 2000 c. trasferimento della concessione; 500 d. proroga dei termini fissati nella concessione. 500

Art. 18 cpv. 1

1 Sono riscossi i seguenti emolumenti di base: franchi

a. rilascio della concessione o dell’autorizzazione; 2300 b. rinnovo o modifica della concessione o dell’autorizzazione; 1200

1 RS 742.102

2013-0555 1643

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT RU 2013

c. rinnovo o modifica della concessione o dell’autorizzazione in caso di 500 onere di lavoro esiguo; d. trasferimento della concessione o dell’autorizzazione; 500 e. ritiro della concessione o dell’autorizzazione; 500 f. revoca della concessione o dell’autorizzazione; 500 g. annullamento della concessione; 500 h. rinuncia a un’autorizzazione. 500

Art. 19 cpv. 1 e 2 1 La tassa di privativa è riscossa per il rilascio e il rinnovo della concessione o dell’autorizzazione. Per ogni anno di validità della concessione o dell’autorizzazione sono riscossi i seguenti importi: a. per i trasporti a fune, 20 franchi per una capacità di trasporto oraria di

100 persone per direzione;

b. per i trasporti transfrontalieri di viaggiatori su strada lunga distanza,

500 franchi forfettari;

c. per i trasporti ferroviari, 4 franchi ogni 10 posti a sedere; d. per il trasferimento dagli aeroporti di cui all’articolo 6 lettera e dell’ordi- nanza del 4 novembre 20092 sul trasporto di viaggiatori, 100 franchi forfet- tari. 2 La tassa di privativa per il rilascio e il rinnovo della concessione non è riscossa per:

c. i trasporti ferroviari e i trasporti a fune che forniscono servizi commissionati da enti pubblici o che circolano su infrastrutture indennizzate da enti pub- blici;

Art. 20 Emolumenti per l’accesso alla rete 1 L’emolumento di base per il rilascio o il rinnovo di un’autorizzazione di accesso alla rete di cui all’ordinanza del 25 novembre 19983 concernente l’accesso alla rete ammonta a 1000 franchi.

2 L’emolumento di base copre un onere di lavoro di cinque ore al massimo. Per

l’onere di lavoro eccedente tale durata, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.

3 L’emolumento per la revoca è calcolato in funzione del tempo impiegato.

2 RS 745.11 3 RS 742.122

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT RU 2013

Art. 21 Emolumenti per l’autorizzazione di sicurezza e il certificato di sicurezza

1 L’emolumento di base per il rilascio dell’autorizzazione di sicurezza di cui

all’ordinanza del 25 novembre 19834 sulle ferrovie (Oferr) ammonta a 1000 franchi.

2 L’emolumento di base copre un onere di lavoro di cinque ore al massimo. Per

l’onere di lavoro eccedente tale durata, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato. 3 Per il certificato di sicurezza di cui all’Oferr, sono riscossi i seguenti emolumenti di base: franchi

a. rilascio o rinnovo del certificato di sicurezza, parte A 1000 b. rilascio o rinnovo del certificato di sicurezza, parte B 1000 c. rilascio o rinnovo contestuale dei certificati di sicurezza, parti A e B 1000 d. estensione del certificato di sicurezza, parte B 500 e. estensione urgente del certificato di sicurezza, parte B, entro 5 giorni lavorativi (con il consenso del gestore dell’infrastruttura); 2000 f. estensione urgente del certificato di sicurezza, parte B, entro 6–10 giorni lavorativi (con il consenso del gestore dell’infrastruttura). 1500 4 L’emolumento per la revoca di un certificato o un’autorizzazione di sicurezza è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 22, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, lett. b e c Emolumenti per l’abilitazione dei conducenti di veicoli motore e per la formazione dei periti esaminatori 1 I conducenti di veicoli motore sono tenuti a versare i seguenti emolumenti: franchi

b. primo rilascio della licenza 150 c. modifica o rinnovo della licenza 100

Art. 23 cpv. 1 e 2 1 L’emolumento per l’approvazione dei piani di cui all’articolo 18 capoverso 1 LFerr è calcolato in funzione del tempo impiegato, del genere e dell’urgenza della proce- dura, nonché del numero e della complessità delle opposizioni. Esso è compreso tra 500 e 50 000 franchi. In caso di procedure particolarmente onerose il limite massimo dell’emolumento può essere portato a 200 000 franchi.

4 RS 742.141.1

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT RU 2013

2 L’emolumento per la determinazione di zone riservate e di allineamenti è calcolato in funzione del tempo impiegato, del genere e dell’urgenza della procedura, nonché del numero e della complessità delle opposizioni. Esso è compreso tra 1000 e 50 000 franchi.

Art. 24 Emolumento per l’autorizzazione d’esercizio L’emolumento per l’autorizzazione d’esercizio è calcolato in funzione del tempo impiegato, del genere e dell’urgenza della procedura. Esso è compreso tra 500 e

50 000 franchi. In caso di procedure particolarmente onerose il limite massimo

dell’emolumento può essere portato a 200 000 franchi.

Art. 25b Emolumento per il riconoscimento di periti L’emolumento per il riconoscimento di periti nel settore ferroviario è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 26 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 27 Per i controlli di veicoli che un’impresa concessionaria impiega nei trasporti pubbli- ci sono riscossi i seguenti emolumenti: franchi

a. autoveicolo leggero, minibus 100 b. autobus 140 c. autobus articolato 160 d. rimorchio per il trasporto di persone 140 e. rimorchio per il trasporto di merci 70

Art. 27a Emolumenti per l’accesso alle professioni di trasportatore su strada Per l’accesso alle professioni di trasportatore su strada sono riscossi i seguenti emolumenti: franchi

a. rilascio, ritiro o revoca dell’autorizzazione di accesso alla professione 500 b. modifica o rinnovo dell’autorizzazione di accesso alla professione 300 c. rilascio o modifica del certificato di capacità 50 d. iscrizione nel registro dei titolari di certificati di capacità 25 e. copia autenticata 20

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT RU 2013

Art. 30 Emolumenti per controlli 1 Per il controllo di un veicolo, ad esclusione dei dispositivi elettrici, sono riscossi i seguenti emolumenti: franchi

a. filobus 140 b. filobus articolato 160 c. rimorchio per il trasporto di persone 140 2 Per il controllo dei dispositivi elettrici di un veicolo sono riscossi i seguenti emo- lumenti: franchi

a. filobus 100 b. filobus articolato 130 c. rimorchio per il trasporto di persone 100

Art. 31 cpv. 1

1 L’emolumento per l’approvazione di piani è compreso tra 500 e 50 000 franchi.

Art. 33 cpv. 2 e 3 2 La tassa di base ammonta a 450 franchi per battello e a 650 franchi per traghetto; il supplemento per ogni passeggero consentito ammonta a 1.15 franchi. 3 Per i battelli il cui numero di passeggeri consentito è stabilito secondo criteri diversi nel corso dell’anno si effettua un calcolo proporzionale.

Art. 34a Emolumenti per gli esami dei conduttori di battello Gli emolumenti per gli esami dei conduttori di battello sono calcolati in funzione del tempo impiegato nei casi seguenti: a. esami di conduttori di battello che non sono impiegati presso imprese di navigazione titolari di una concessione federale; b. esami teorici che, su domanda di un conduttore di battello, hanno luogo in date diverse da quelle stabilite per gli esami; c. consultazione degli atti sui risultati di esami teorici.

Art. 35 cpv. 2 2 Nell’ambito delle procedure d’approvazione dei piani di tipo ordinario o semplifi- cato non è assegnata alcuna indennità per ripetibili. Fanno eccezione le procedure ordinarie avviate in base a richieste che comportano espropriazioni. In tal caso le indennità per ripetibili sono determinate in base all’articolo 115 della legge federale del 20 giugno 19305 sull’espropriazione.

5 RS 711

Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT RU 2013

Art. 36 cpv. 1 1 Gli emolumenti sono riscossi anche per prestazioni riguardanti mezzi di trasporto assoggettati a una concessione o a un’autorizzazione federale senza essere espres- samente menzionati nella presente ordinanza. Si tratta in particolare di girobus, veicoli cingolati o impianti di trasporto con trazione o sospensione a fune, simili a funicolari, funivie, teleferiche, ascensori o slittovie.

Art. 40 cpv. 1 1 L’emolumento per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali in virtù della legislazione federale sulla protezione dell’ambiente e delle relative ordinanze d’esecuzione è compreso tra 500 e 10 000 franchi.

Art. 41 cpv. 2 2 L’emolumento per l’approvazione di cui all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 giugno 19916 sulla procedura d’approvazione dei progetti d’impianti a cor- rente forte è compreso tra 100 e 2000 franchi.

Art. 44 cpv. 1 e 2 1 L’emolumento dovuto dal raccordato per il consenso al piano d’utilizzazione o al permesso di costruzione di binari di raccordo è calcolato in funzione del tempo impiegato. Esso è compreso tra 500 e 10 000 franchi. 2 L’emolumento per il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio e l’approvazione di prescrizioni di servizio è compreso tra 300 e 5000 franchi.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

29 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6 RS 734.25

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse dell'Ufficio federale dei trasporti | Lexipedia | Lexipedia