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Regolamento interno della Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria

Regolamento interno della Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria

del 15 marzo 2013 Approvato dal Consiglio federale il 14 giugno 2013

La Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria, visto l’articolo 40a capoverso 3 della legge del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr), decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e la gestione della Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria (CAF).

Art. 2 Commissione

1 La CAF si compone del presidente, del vicepresidente e degli altri membri.

2 Il vicepresidente assume la supplenza per tutti i compiti presidenziali.

Art. 3 Sede

1 La sede della CAF è Berna.

2 La sede è considerata come luogo di servizio per il presidente e il personale della segreteria.

3 Di regola, è il luogo in cui si svolgono le sedute.

Art. 4 Segreteria

1 La segreteria si compone:

a. del capo; b. dei restanti impiegati. 2 Il presidente è competente per l’assunzione del personale. Il presidente consulta i membri della CAF prima di nominare un nuovo capo. Decide insieme al capo l’assunzione del restante personale della segreteria.

RS 742.101.4 1 RS 742.101

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3 La segreteria è aggregata amministrativamente alla Segreteria generale del Dipar- timento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). 4 Il rapporto di lavoro del personale è retto dalla legge del 24 marzo 20002 sul per- sonale federale (LPers).

Sezione 2: Compiti e competenze

Art. 5 Compiti della CAF 1 La CAF giudica le controversie concernenti la garanzia dell’accesso alla rete, le convenzioni sull’accesso alla rete, il calcolo della rimunerazione per l’utilizzazione dell’infrastruttura e le vendite all’asta. Le controversie possono riguardare la conclu- sione di una convenzione sull’accesso alla rete o una convenzione sull’accesso alla rete già conclusa.

2 La CAF può in particolare:

a. avviare inchieste d’ufficio se sussiste il sospetto che l’accesso alla rete sia impedito o sia accordato in modo discriminatorio; b. sorvegliare l’accesso senza discriminazioni alla rete, inclusa l’aggiudica- zione delle tracce; c. pronunciarsi sulle condizioni di utilizzazione della rete ferroviaria (Network Statement) dei gestori dell’infrastruttura; d. perseguire e giudicare le infrazioni secondo l’articolo 89b Lferr; e. sorvegliare il mercato ferroviario per quanto concerne l’accesso alla rete.

Art. 6 Compiti del presidente

1 Il presidente dirige i procedimenti.

2 Il presidente sbriga autonomamente i compiti non giudiziari della CAF e informa regolarmente gli altri membri. Può attribuire a un membro la preparazione di un affare e il resoconto alla CAF.

3 Egli convoca la CAF secondo necessità.

4 Egli è tenuto a convocare la CAF se un membro ne fa richiesta motivata.

5 Egli dirige la Commissione dal profilo amministrativo.

Art. 7 Compiti della segreteria

1 La segreteria svolge in particolare i compiti seguenti:

a. assiste il presidente nell’istruzione delle procedure; b. redige le decisioni e comunica con le parti e le autorità;

2 RS 172.220.1

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c. tiene il verbale; d. elabora dal profilo redazionale le decisioni destinate alla pubblicazione.

2 La segreteria gestisce la documentazione della CAF, informa i suoi membri e li

assiste nell’adempimento dei loro compiti.

Art. 8 Diritto di informazione e di consultazione, ricorso a esperti 1 Per l’adempimento dei suoi compiti, la CAF può esigere che i gestori dell’infra- struttura, le imprese con accesso alla rete e i terzi che partecipano all’accesso alla rete le forniscano informazioni e le permettano di consultare documenti, segnata- mente le convenzioni sull’accesso alla rete.

2 La CAF può ricorrere a esperti in tutte le procedure.

Art. 9 Collaborazione con l’Ufficio federale dei trasporti 1 La CAF assicura uno scambio di informazioni con l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) su tutti i fatti determinanti per l’adempimento dei compiti.

2 La CAF informa l’UFT delle sue decisioni.

3 L’UFT informa la CAF sul ritiro delle autorizzazioni di accesso alla rete, delle autorizzazioni di sicurezza e dei certificati di sicurezza. Su richiesta, informa la CAF anche sul loro rilascio.

4 L’UFT invita la CAF a pronunciarsi sulle previste modifiche dei prezzi delle

tracce.

Art. 10 Cooperazione internazionale Il presidente rappresenta la CAF nei confronti delle autorità estere di regolazione e in seno alle organizzazioni internazionali specializzate. Può farsi assistere da altri membri della CAF.

Art. 11 Segreto d’ufficio 1 I membri della CAF e il personale della segreteria sono tenuti al segreto d’ufficio su fatti confidenziali di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività per la CAF. Sono confidenziali in particolare le deliberazioni, i verbali e i documenti di lavoro della CAF.

2 La CAF è considerata autorità superiore, autorizzata a dispensare dal segreto

d’ufficio le persone tenute all’obbligo d’edizione o di testimonianza davanti ad altre autorità giudiziarie (art. 320 n. 2 del Codice penale3).

3 RS 311.0

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Art. 12 Informazione del pubblico

1 La CAF fissa i principi della sua politica d’informazione.

2 Ilpresidente è responsabile dell’informazione del pubblico. Può delegare tale

responsabilità al capo della segreteria nel caso di affari e decisioni che non sono di importanza fondamentale.

3 Le decisioni di importanza fondamentale sono pubblicate.

Art. 13 Rapporto La CAF presenta annualmente al Consiglio federale un rapporto sulle proprie atti- vità, le proprie decisioni e i propri obiettivi.

Art. 14 Preventivo 1 La CAF allestisce il proprio preventivo e lo inoltra alla Segreteria generale del DATEC.

2 La Segreteria generale del DATEC tiene la contabilità della CAF.

Sezione 3: Procedimento su azione

Art. 15 Principi

1 Per il procedimento su azione davanti alla CAF si applicano gli articoli

7–43 della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa (PA), nonché le disposizioni relative alla procedura di ricorso che possono essere applicate per analogia in un procedimento in prima istanza, in particolare gli articoli 52, 56, 57, 60 e 63–71 PA. 2 Sono ammessi l’intervento accessorio, il cumulo di azioni, il litisconsorzio e la domanda riconvenzionale. In questi casi si applicano per analogia gli articoli 15, 24,

26 e 31 della legge del 4 dicembre 19475 di procedura civile federale.

3 Gli atti scritti e gli allegati devono essere presentati in un esemplare per la CAF e uno per ogni controparte.

Art. 16 Apertura del procedimento su azione 1 Il presidente apre il procedimento su azione, confermando per scritto il ricevimento dell’azione. 2 Se non reputa a priori che l’azione sia inammissibile, il presidente invita la contro- parte alla consultazione.

4 RS 172.021 5 RS 273

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Art. 17 Composizione richiesta per la decisione 1 La CAF decide nella composizione dell’intera Commissione. Per questioni giuridi- che di importanza secondaria decide nella composizione del presidente e di altri due membri. 2 Al termine della procedura d’istruzione, il presidente decide se la Commissione giudicherà nella composizione di tre membri o dell’intera Commissione e designa i membri che partecipano alla decisione.

Art. 18 Istruzione 1 Il presidente chiarisce i fatti e raccoglie le prove. Può delegare tale compito a un membro.

2 Il presidente emana decisioni incidentali, segnatamente anche su provvedimenti

cautelari e può ordinare, in particolare, un ulteriore scambio di atti scritti o un dibat- timento. 3 Egli sottopone agli altri membri che partecipano alla decisione una proposta scritta di liquidazione dell’azione.

Art. 19 Circolazione degli atti, dibattimenti e termine 1 Se nessun membro chiede la convocazione di una seduta, di regola la decisione è presa mediante circolazione degli atti. 2 Se il presidente lo ritiene necessario, può ordinare un dibattimento. Quest’ultimo non è pubblico.

3 La CAF decide entro due mesi dalla conclusione dell’istruzione.

Art. 20 Indicazione dei nomi e firma 1 La decisione menziona i nomi dei membri della CAF e del collaboratore del segre- tariato che hanno partecipato alla decisione. Il collaboratore appone la sua firma accanto a quella del presidente.

2 Le decisioni emanate al di fuori del procedimento su azione sono firmate dal

presidente e da un altro membro della CAF.

3 Gli altri membri della CAF sono immediatamente informati della decisione ema-

nata.

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Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 21 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2013.

15 marzo 2013 In nome della Commissione d’arbitrato in materia ferroviaria: La presidente, Patrizia Danioth La responsabile della segreteria, Santina Bevington

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