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AS 2013 5359

Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie

Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)

Modifica del 13 dicembre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:

Art. 2 Definizione delle prestazioni d’aiuto sociale e di soccorso d’emergenza rimborsabili (art. 88 LAsi)

Sono prestazioni d’aiuto sociale e di soccorso d’emergenza rimborsabili giusta l’articolo 88 LAsi le prestazioni assistenziali ai sensi dell’articolo 82 LAsi e dell’articolo 3 della legge federale del 24 giugno 19772 sull’assistenza. Sono escluse le prestazioni rimborsate conformemente all’articolo 18 dell’ordinanza del 24 otto- bre 20073 sull’integrazione degli stranieri.

Art. 3 cpv. 1 e 3 1 Nel caso di rifugiati, di apolidi e di persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la determinazione, la concessione e la limitazione delle presta- zioni assistenziali sono rette dal diritto cantonale. A queste persone dev’essere assicurata la parità di trattamento con le persone residenti in Svizzera. 3 Fatti salvi gli articoli 82 capoverso 4 e 83a LAsi nonché le disposizioni divergenti della presente ordinanza, la determinazione e la concessione delle prestazioni di soccorso d’emergenza per le seguenti persone sono rette dal diritto cantonale: a. persone la cui domanda è stata respinta con una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato o con una decisione negativa passata in giudicato alle quali è stato fissato un termine di partenza; b. persone oggetto di una procedura secondo l’articolo 111b o 111c LAsi; c. persone la cui ammissione provvisoria è stata sospesa mediante decisione passata in giudicato.

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Art 5 cpv. 6 6 Tutti i pagamenti sono trasferiti esclusivamente sui conti correnti dei Cantoni presso l’Amministrazione federale delle finanze. I rimborsi secondo il diritto in materia di sussidi e i rimborsi dovuti alle riduzioni di cui all’articolo 89a capo- verso 2 LAsi sono computati unitamente ai versamenti giusta il capoverso 2.

Art. 20, frase introduttiva e lett. f La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per la durata della procedura d’asilo, dell’ammissione provvisoria e della concessione della protezione provvisoria. Sono escluse le indennità versate per la durata della procedura secondo l’articolo 111c LAsi. Versa tali somme forfettarie a contare dal mese seguente l’attribuzione al Cantone, la data della decisione concernente l’ammissione provvi- soria o la concessione della protezione provvisoria, fino alla fine del mese in cui: f. è rilasciato un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in mate- ria di stranieri o sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 capo- verso 1 o 43 LStr per la pretesa al rilascio di un permesso. Se sussiste la pre- tesa al rilascio di un permesso di dimora, la somma forfettaria non è versata per la durata della procedura di rilascio del permesso. In presenza di una decisione cantonale passata in giudicato di rifiuto a rilasciare un permesso di dimora o di domicilio, la Confederazione versa al Cantone su richiesta la somma forfettaria globale retroattivamente fino al massimo al venir meno del motivo di rifiuto.

Art. 24 cpv. 1 lett. a–d e f, cpv. 4, frase introduttiva 1 La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per rifugiati e apo- lidi. Versa tali somme forfettarie a contare dall’inizio del mese seguente la decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, l’ammissione provvisoria del rifugiato o il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla fine del mese in cui: a. il rifugiato ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 capoverso 3 o 4 oppure 43 capoverso 2 o 3 LStr per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio, ma al più tardi cinque anni dopo la presentazione della domanda d’asilo in seguito alla quale è stato concesso l’asilo; b. il rifugiato ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le con- dizioni di cui agli articoli 42 capoverso 1 oppure 43 capoverso 1 o 3 LStr per la pretesa al rilascio di un permesso di dimora, ma al più tardi sette anni dopo l’entrata; c. l’apolide ottiene un permesso di domicilio o sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 31 capoverso 3, 42 capoverso 3 o 4 oppure 43 capoverso 2 o

3 LStr per la pretesa al rilascio di un permesso di domicilio;

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d. l’apolide ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora o di domicilio in virtù del diritto in materia di stranieri o sono soddisfatte le con- dizioni di cui agli articoli 42 capoverso 1 oppure 43 capoverso 1 o 3 LStr per la pretesa al rilascio di un permesso di dimora, ma al più tardi sette anni dopo l’entrata; f. un rifugiato o un apolide ha lasciato definitivamente la Svizzera o è partito senza essere controllato.

4 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale anche dopo il

rilascio del permesso di domicilio, o dopo cinque anni di dimora, ma al massimo fino a che siano divenuti per la prima volta economicamente autonomi, per rifugiati beneficiari dall’aiuto sociale che:

Art. 28, rubrica, frase introduttiva e lettera a Somma forfettaria per il soccorso d’emergenza (art. 88 cpv. 4 LAsi)

La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica per ogni persona: a. la cui domanda d’asilo è oggetto di una decisione di non entrata nel merito e di allontanamento giusta l’articolo 31a capoversi 1 e 3 LAsi, se tale deci- sione è passata in giudicato ed è stato fissato un termine di partenza;

Art. 74 cpv. 5 5 In casi di rigore, in particolare in caso di persone considerate vulnerabili a causa della loro situazione famigliare, dell’età o dello stato di salute, e in presenza di motivi specifici legati al Paese, l’aiuto materiale supplementare può essere concesso anche alle persone interessate che si trattengono in Svizzera per meno di tre mesi.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2014.

13 dicembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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