AS 2013 813
Ordinanza sulla navigazione marittima
Ordinanza sulla navigazione marittima
Modifica del 20 febbraio 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza sulla navigazione marittima del 20 novembre 19561 è modificata come segue:
Art. 9 cpv.1 lett. h 1 Alle navi svizzere, al loro armamento e alla loro sicurezza, alla salvaguardia della vita umana in mare e alla protezione delle acque marittime, come pure alla forma- zione della gente di mare si applicano, nel loro ultimo tenore vigente, le seguenti convenzioni internazionali: h. Convenzione sul lavoro marittimo del 23 febbraio 20062 sulle condizioni di lavoro nel trasporto marittimo.
Art. 13 Abrogato
Art. 16 cpv. 2 2 Le persone di età inferiore ai 16 anni non possono essere impiegate a bordo di una nave svizzera.
Art. 17 cpv. 1 1 Può essere arruolato a bordo di una nave svizzera soltanto chi comprova mediante certificato medico di essere idoneo al lavoro previsto ed essere esente da qualsiasi malattia che potrebbe esporre a pericolo le altre persone a bordo. Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico indipendente e riconosciuto nel Paese in cui si svolge la visita medica.
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Ordinanza sulla navigazione marittima RU 2013
Art. 19 cpv. 2 2 Qualora, in seguito a visita medica, sia stato negato a un marittimo il certificato di attitudine fisica, egli può richiedere di sottoporsi a sue spese a una nuova visita da parte di uno o più medici indipendenti.
Art. 28 Le persone di età inferiore ai 18 anni non possono essere adibite al lavoro notturno. È considerata notte il tempo tra le ore ventuno e le ore sei.
Art. 30 cpv. 2 2 Il lavoro supplementare deve essere evitato nei limiti del possibile e non deve superare, di regola, le quattro ore giornaliere; ciascun componente dell’equipaggio deve avere a disposizione, entro ogni periodo di ventiquattro ore, dieci ore di riposo, di cui sei ore ininterrotte.
Art. 37 cpv. 2 e 3 2 Ciascun componente dell’equipaggio ha inoltre la possibilità di presentare il pro- prio reclamo direttamente all’Ufficio svizzero della navigazione marittima, in parti- colare se ritiene che né il capitano né l’armatore abbiano adottato i provvedimenti necessari per eliminare gli inconvenienti. 3 In caso di violazione delle disposizioni della Convenzione sul lavoro marittimo del 23 febbraio 20063 sulle condizioni di lavoro nel trasporto marittimo, il componente dell’equipaggio è abilitato a presentare reclamo direttamente al funzionario compe- tente del porto in cui la nave ha fatto scalo. In casi simili le organizzazioni dei lavo- ratori e dei datori di lavoro interessate possono richiedere l’assistenza giudiziaria di cui all’articolo 59 capoverso 3 della legge federale del 23 settembre 19534 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.
II
1 L’allegato II è abrogato.
2 L’allegato III è modificato conformemente alla versione qui annessa.
3 RS 0.822.728.3; FF 2009 7863 4 RS 747.30
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III La presente modifica entra in vigore il 20 agosto 2013.
20 febbraio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Ordinanza sulla navigazione marittima RU 2013
Allegato III (art. 42)
Art. 4 cpv. 2
2 Sono esclusi dall’assicurazione:
– le malattie, gli stati morbosi e loro conseguenze esistenti già al momento della conclusione del contratto d’assicurazione e che sono stati sottaciuti dall’assicurato; – le malattie che si manifestano dopo la fine della copertura assicurativa, a meno che l’assicurato dimostri di essere stato colpito dalla malattia quando era ancora coperto dall’assicurazione; – le malattie causate dall’assunzione abituale di stupefacenti o calmanti e quelle dovute all’abuso abituale di tabacco o di alcool oppure ad atti punibili commessi dall’assicurato.
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