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AS 2021 435

Accordo agricolo tra la Svizzera e Israele

RU 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Traduzione

Accordo agricolo tra la Svizzera e Israele

Concluso a Ginevra il 22 novembre 2018 Approvato dall’Assemblea federale il 19 giugno 20201 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 18 maggio 2021 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° agosto 2021

Art. 1 Portata e campo d’applicazione

1. Il presente Accordo (di seguito denominato «presente Accordo») concernente il

commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «Svizzera») e lo Stato di Israele (di seguito denominato «Israele») (di seguito deno- minate collettivamente «Parti»), è concluso in virtù dell’articolo 11 in combinato di- sposto con l’articolo 2 paragrafo 2 dell’Accordo tra gli Stati dell’AELS e Israele (di seguito denominato «Accordo di libero scambio»), firmato il 17 settembre 19922. 2. Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fino a quando il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 19233 tra la Svizzera e il Princi- pato del Liechtenstein rimane in vigore.

Art. 2 Concessioni tariffarie La Svizzera accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari di Israele specificati nell’allegato I del presente Accordo. Israele accorda concessioni tariffarie per i prodotti agricoli originari della Svizzera specificati nell’allegato II del presente Accordo.

Art. 3 Regole d’origine e metodi di cooperazione amministrativa Le regole d’origine e i metodi di cooperazione amministrativa specificati nel Proto- collo B dell’Accordo di libero scambio si applicano, mutatis mutandis, al presente Accordo.

RS 0.632.314.491.1 1 RU 2021 434 2 RS 0.632.314.491 3 RS 0.631.112.514

2021-1688 RU 2021 435

Acc. agricolo con Israele RU 2021 435

Art. 4 Accordo dell’OMC sull’agricoltura Le Parti riaffermano i loro diritti e obblighi derivanti dall’Accordo dell’OMC sull’agricoltura4.

Art. 5 Misure sanitarie e fitosanitarie I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure sanitarie e fitosanitarie sono retti dall’Accordo dell’OMC sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie5.

Art. 6 Dialogo 1. Le Parti esaminano qualsiasi difficoltà che possa insorgere nel reciproco commer- cio di prodotti agricoli e si adoperano per trovare soluzioni adeguate al fine di evitare ostacoli al commercio relativi all’attuazione del presente Accordo. Qualora insorgano simili difficoltà, le Parti fanno il possibile per discuterne tempestivamente. In caso di merci deperibili si tengono discussioni a livello tecnico tra esperti competenti entro tre giorni lavorativi. 2. Se non trovano una soluzione condivisa, le Parti considerano la possibilità di isti- tuire un gruppo di lavoro ad hoc composto da funzionari dei ministeri competenti.

Art. 7 Ulteriore liberalizzazione Le Parti si sforzano di liberalizzare ulteriormente il reciproco commercio di prodotti agricoli, tenendo conto della struttura delle loro relazioni commerciali in questo am- bito, delle particolari sensibilità di tali prodotti e dello sviluppo della politica agricola di ciascuna Parte.

Art. 8 Entrata in vigore e rapporto tra il presente Accordo e l’Accordo di libero scambio 1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio tra le Parti dei rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. 2. Il presente Accordo rimane in vigore tra le Parti fino a quando l’Accordo di libero scambio rimane in vigore tra di esse. 3. Il Depositario dell’Accordo di libero scambio riceve per informazione una copia del presente Accordo e dei relativi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

4 RS 0.632.20, allegato 1A.3

5 RS 0.632.20, allegato 1A.4

Acc. agricolo con Israele RU 2021 435

Art. 9 Estinzione del precedente Accordo agricolo Con l’entrata in vigore del presente Accordo lo scambio di lettere concernente l’Ac- cordo bilaterale relativo al commercio di prodotti agricoli, firmato dalle Parti il 17 set- tembre 19926, cessa di avere effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il pre- sente Accordo.

Fatto a Ginevra, il 22 novembre 2018, in due esemplari originali in lingua inglese.

Per Per la Confederazione svizzera: lo Stato di Israele: Johann N. Schneider-Ammann Eli Cohen

6 RU 1993 2496

Acc. agricolo con Israele RU 2021 435

Art. 1 Portata e campo d’applicazione Art. 2 Concessioni tariffarie Art. 3 Regole d’origine e metodi di cooperazione amministrativa Art. 4 Accordo dell’OMC sull’agricoltura Art. 5 Misure sanitarie e fitosanitarie Art. 6 Dialogo Art. 7 Ulteriore liberalizzazione Art. 8 Entrata in vigore e rapporto tra il presente Accordo e l’Accordo di libero scambio Art. 9 Estinzione del precedente Accordo agricolo

Elenco degli allegati7

Allegato I Di cui all’articolo 2 – Concessioni della Svizzera a Israele Allegato II Di cui all’articolo 2 – Concessioni di Israele alla Svizzera

7 Gli allegati non sono pubblicati nella RU. Possono essere ottenuti in inglese presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Pubblicazioni federali, 3003 Berna. Sono inoltre disponibili in Internet sul sito del Segretariato dell’AELS: www.efta.int > Global trade relations > Free Trade Agreements > Israel.