AS 2025 382
Ordinanza
concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica è modificata come segue:
Art. 12aAbrogato
II
1 Gli allegati 1.1, 1.2, 1.5, 1.12, 1.21 e 4.1 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 Gli allegati 1.3, 1.18, 2.1 e 2.6 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.
3 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 1.23 secondo la versione qui annessa.
4 L’allegato 2.4 è abrogato.
III
L’ordinanza del 30 novembre 20122 sul CO2 è modificata come segue:
Art. 26aAbrogato
IV
L’ordinanza del 19 maggio 20103 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:
Art. 2 lett. c n. 5 frase introduttiva e settimo trattinoCostituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC:c. i seguenti altri prodotti:5. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati 1.3, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 2.14, 2.15 e 3.2 dell’ordinanza del 1° novembre 20174 sull’efficienza energetica: – Abrogato
V
1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.
2 L’allegato 2.6 entra in vigore il 24 luglio 2026.
3 Le modifiche dell’articolo 12a e dell’allegato 4.1 nonché la modifica dell’articolo 26a dell’ordinanza sul CO2 entrano in vigore il 1° gennaio 2026.
21 maggio 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di frigoriferi con raccordo alla rete
N. 2
2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione
2.1 I frigoriferi di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 6 e all’allegato II, ad eccezione dei numeri 4 lettera o, del regolamento (UE) 2019/2019.
2.2 I frigoriferi cantina e i frigoriferi a bassa rumorosità di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 6 e all’allegato II, ad eccezione del numero 4 lettera o, del regolamento (UE) 2019/2019.
N. 5
5 Disposizioni transitorie
Abrogato
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di lavatrici per uso domestico e asciugabiancheria per uso domestico con raccordo alla rete
N. 2
2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione
Le lavatrici per uso domestico e le asciugabiancheria per uso domestico di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II, ad eccezione del numero 9 sezione 1 lettera h, del regolamento (UE) 2019/2023.
N. 5
5 Disposizioni transitorie
Abrogato
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete
1 Campo d’applicazione
1.1 Il presente allegato si applica alle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete di cui all’articolo 1 paragrafi 1 e 3 del regolamento (UE) 2023/25335.
1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2023/2533.
1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2023/2533.
2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione
2.1 Le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se il loro indice di efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato III sezione 1 del regolamento (UE) 2023/2533 è inferiore a 60 e se sono soddisfatte le esigenze di cui agli articoli 6 e 7 e all’allegato II del regolamento (UE) 2023/2533.
2.2 Sono escluse le asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 concepite per l’uso negli spazi comuni di immobili plurifamiliari, con una capacità di asciugatura superiore a 4 kg all’ora (durata del programma cotone standard con riempimento completo). Esse possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3, 6 e 7 e all’allegato II del regolamento (UE) 2023/2533.
3 Procedura di valutazione della conformità
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle asciugabiancheria domestiche di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) 2023/2533 e gli allegati II, IV e X del regolamento delegato (UE) 2023/25346; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un’asciugabiancheria domestica conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono rispettare le esigenze secondo l’allegato IV numero 3 del regolamento (UE) 2023/2533 e secondo gli allegati VI e IX numero 4 del regolamento delegato (UE) 2023/2534.
4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura
4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IV, VI e X del regolamento delegato (UE) 2023/2534, ad eccezione delle prescrizioni sull’inserimento della scheda informativa del prodotto e della documentazione tecnica nella banca dati europea dei prodotti. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da fornire nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale e nelle vendite a distanza devono essere conformi all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2023/2534.
4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet devono essere conformi all’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2023/2534.
5 Disposizioni transitorie
Le asciugabiancheria domestiche che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2025 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 30 giugno 2026.
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle lavastoviglie per uso domestico con raccordo alla rete
N. 2
2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione
Le lavastoviglie per uso domestico di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II, ad eccezione del numero 6 paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/2022.
N. 5
5 Disposizioni transitorie
Abrogato
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di display elettronici
N. 2
2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione
I display elettronici di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II, ad eccezione della lettera D numeri 2–4, del regolamento (UE) 2019/2021.
N. 5
5 Disposizioni transitorie
Abrogato
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale
1 Campo d’applicazione
1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico con una potenza termica nominale ≤ 50 kW e agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale con una potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento pari o inferiore a 300 kW.
1.2 Sono esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/11037.
1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2024/1103.
2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione
2.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3, 6 e 7 e all’allegato II del regolamento (UE) 2024/1103.
2.2 Gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d’ambiente locale di cui al numero 1, ad eccezione degli asciugasalviette e dei riscaldamenti per i banchi delle chiese, possono essere commercializzati e ceduti se la loro efficienza energetica stagionale conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2024/1103 non è inferiore al 49,5 per cento.
2.3 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale elettrici a incandescenza a vista di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se la loro efficienza energetica stagionale conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2024/1103 non è inferiore al 51,5 per cento.
3 Procedura di valutazione della conformità
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati III e IV del regolamento (UE) 2024/1103; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato V numero 3 del regolamento (UE) 2024/1103.
4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura
Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale con una potenza termica nominale ≤ 50 kW di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/11868 si applica quanto segue:
a. l’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VI e VIII del regolamento delegato (UE) 2015/1186. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;
b. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2015/1186.
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta con raccordo alla rete
N. 1.31.3 Sono esclusi dalle esigenze definite nell’allegato II numeri 1 e 3 lettera k del regolamento (UE) 2019/2024 gli apparecchi di cui all’articolo 1 capoverso 3 del regolamento.
N. 2.1–2.32.1 Gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta di cui al numero 1, ad eccezione dei refrigeratori per bevande, degli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e degli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati, possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II numeri 1 lettera a, 2 e 3, ad eccezione del numero 3 lettera k, del regolamento (UE) 2019/2024.2.2 I refrigeratori per bevande, gli armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati e gli armadi congelatori da supermercato verticali e combinati di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II numeri 1 lettera b, 2 e 3, ad eccezione del numero 3 lettera k, del regolamento (UE) 2019/2024.2.3 Dal 1° settembre 2023 gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II numeri 1 lettera b, 2 e 3, ad eccezione del numero 3 lettera k, del regolamento (UE) 2019/2024.
N. 5
5 Disposizioni transitorie
Abrogato
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di smartphone, telefoni cellulari, telefoni senza filo e tablet
1 Campo d’applicazione
1.1 Il presente allegato si applica agli smartphone, ai telefoni cellulari diversi dagli smartphone, ai telefoni senza filo e ai tablet di cui all’articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2023/16709.
1.2 Sono esclusi gli smartphone, i telefoni cellulari diversi dagli smartphone, i telefoni senza filo e i tablet di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2023/1670.
1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2023/1670.
2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione
2.1 Smartphone, telefoni cellulari, telefoni senza filo e tablet di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 6 e all’allegato II del regolamento (UE) 2023/1670.
3 Procedura di valutazione della conformità
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli smartphone, dei telefoni cellulari, dei telefoni senza filo e dei tablet di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III e IIIbis del regolamento (UE) 2023/1670 e gli allegati II, IV, e IVbis del regolamento delegato (UE) 2023/166910; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa smartphone, telefoni cellulari, telefoni senza filo e tablet conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numeri 1 e 2 del regolamento (UE) 2023/1670 e secondo l’allegato IX numeri 1 e 2 del regolamento delegato (UE) 2023/1669.
4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura
4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE e il codice QR, devono essere conformi agli allegati I–IVbis e VI del regolamento delegato (UE) 2023/1669, ad eccezione delle prescrizioni sull’inserimento della scheda informativa del prodotto e della documentazione tecnica nella banca dati europea dei prodotti. Gli eventuali contrassegni UE e i codici QR già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
4.2 Le prescrizioni relative alle informazioni da fornire nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale e nelle vendite a distanza devono essere conformi all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2023/1669.
4.3 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet devono essere conformi all’allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2023/1669.
5 Disposizioni transitorie
Gli smartphone, i telefoni cellulari, i telefoni senza filo e i tablet che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2025 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 30 giugno 2026.
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi spento, stand‑by e stand‑by in rete
1 Campo d’applicazione
1.1 ll presente allegato si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi spento, stand-by e stand-by in rete conformemente all’articolo 1 e all’allegato II del regolamento (UE) 2023/82611.
1.2 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2023/826.
2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione
Le apparecchiature domestiche e da ufficio di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 6 e all’allegato III numeri 1 e 2 del regolamento (UE) 2023/826.
3 Procedura di valutazione della conformità
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle apparecchiature domestiche e da ufficio rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l’allegato IV del regolamento (UE) 2023/826; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un’apparecchiatura domestica e un’apparecchiatura da ufficio conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato V numero 2 del regolamento (UE) 2023/826.
4 Indicazione del consumo di energia
Le apparecchiature domestiche e da ufficio di cui al numero 1 devono soddisfare le esigenze in materia d’informazione sui prodotti secondo l’allegato III numero 3 del regolamento (UE) 2023/826.
5 Disposizioni transitorie
Le apparecchiature di cui al numero 1 che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2025 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 30 giugno 2026.
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di ventilatori
1 Campo d’applicazione
1.1 Il presente allegato si applica ai ventilatori di cui all’articolo 1 del regolamento (UE) 2024/183412.
1.2 Sono esclusi i ventilatori di cui all’articolo 1 numeri 2 e 3 del regolamento (UE) 2024/1834.
1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2024/1834.
2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione
I ventilatori di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui agli articoli 3 e 6 e all’allegato II del regolamento (UE) 2024/1834.
3 Procedura di valutazione della conformità
3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei ventilatori rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, ad eccezione del numero 4.3, e III del regolamento (UE) 2024/1834; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un ventilatore conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 3 lettera b e numeri 12–15 del regolamento (UE) 2024/1834.
4 Indicazione del consumo di energia
L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all’allegato II numeri 2, 3 e 4, ad eccezione del paragrafo 4.3, e ai numeri 5 e 6 del regolamento (UE) 2024/1834.
5 Disposizioni transitorie
5.1 I ventilatori che non soddisfano le esigenze valide dal 24 luglio 2026 non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 24 luglio 2027.
5.2 I ventilatori che soddisfano i criteri secondo l’allegato II primo comma lettere a–d del regolamento (UE) 2024/1834, possono essere ceduti fino al 24 luglio 2028.
(art. 10, 11 e 12)
Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri
N. 2.2Abrogato
N. 5.15.1 Chi pubblicizza automobili nuove, autofurgoni nuovi e trattori a sella leggeri nuovi negli stampati e nei media elettronici visivi con l’indicazione di una variante di motorizzazione, di altre caratteristiche tecniche o di un prezzo deve riportare per la variante di modello pubblicizzata le indicazioni relative al consumo di energia secondo il numero 1.1 e alle emissioni di CO2 secondo il numero 2.1. Per le automobili deve inoltre essere indicata la categoria di efficienza energetica.
N. 5.45.4 Se la dimensione minima della rappresentazione grafica (15 x 20 mm) occupa più del 5 per cento della superficie pubblicitaria, è possibile rinviare alle indicazioni e al grafico mediante un codice QR o un indirizzo Internet. Le indicazioni e la rappresentazione grafica devono apparire direttamente quando il codice QR viene scansionato o l’indirizzo Internet è consultato.
N. 6.16.1 Le automobili nuove, gli autofurgoni nuovi o i trattori a sella leggeri nuovi che vengono commercializzati o ceduti mediante annunci di vendita negli stampati e nei media visivi ed elettronici devono riportare le indicazioni relative al consumo di energia secondo il numero 1.1 e alle emissioni di CO2 secondo il numero 2.1. Per le automobili deve inoltre essere indicata la categoria di efficienza energetica.
N. 7.4Concerne soltanto il testo francese
N. 10