Lexipedia

0.142.116.829

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia sulla riammissione delle persone in situazione irregolare

RU 2010 1685

Traduzione1

Concluso il 30 giugno 2009
Entrato in vigore con scambio di note il 1° maggio 2010

(Stato 1° maggio 2010)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica di Serbia

(qui di seguito «Parti contraenti»),

decise ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l’immigrazione clandestina;

desiderose di instaurare, con il presente Accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata, presenza e soggiorno nei territori della Confederazione Svizzera o della Repubblica di Serbia, e di agevolare il transito di tali persone in uno spirito di cooperazione;

confermando la loro volontà di sviluppare la buona cooperazione esistente e di rafforzare il loro partenariato nel settore della migrazione;

sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Serbia derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione del 4 novembre 1950 2 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 3 ;

tenendo conto dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea e, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, firmato il 26 ottobre 2004 4 ;

tenendo conto dell’Accordo fra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sulla riammissione delle persone in situazione irregolare, firmato il 18 settembre 2007,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:

  1. «Parti contraenti»: la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia;
  2. «cittadino della Confederazione Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza della Confederazione Svizzera conformemente alla legislazione nazionale;
  3. «cittadino della Repubblica di Serbia»: chiunque abbia la cittadinanza della Repubblica di Serbia conformemente alla legislazione nazionale;
  4. «cittadino di un Paese terzo»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Confederazione Svizzera o della Repubblica di Serbia;
  5. «apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;
  6. «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Confederazione Svizzera o dalla Repubblica di Serbia, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;
  7. «visto»: autorizzazione rilasciata o decisione adottata dalla Confederazione Svizzera o dalla Repubblica di Serbia per consentire l’entrata o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;
  8. «Stato richiedente»: lo Stato (Confederazione Svizzera o Repubblica di Serbia) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 oppure domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente Accordo;
  9. «Stato richiesto»: lo Stato (Confederazione Svizzera o Repubblica di Serbia) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7, oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 14 del presente Accordo;
  10. «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale della Confederazione Svizzera o della Repubblica di Serbia incaricata dell’attuazione del presente Accordo conformemente all’articolo 20 paragrafo 1 lettera a;
  11. «transito»: il passaggio di un cittadino di Paesi terzi o di un apolide nel territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al Paese di destinazione.

Sezione I Obblighi di riammissione della Repubblica di Serbia

Art. 2 Riammissione dei propri cittadini

La Repubblica di Serbia riammette, su istanza della Confederazione Svizzera e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente Accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata, presenza o soggiorno nel territorio della Confederazione Svizzera, purché sia accertato o sia reso verosimile che siano cittadini della Repubblica di Serbia.

La Repubblica di Serbia riammette anche:

  1. i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita o dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto autonomo di residenza nello Stato richiedente,
  2. il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di entrata o di soggiorno nel territorio della Repubblica di Serbia, salvo se gode di un titolo di soggiorno autonomo nello Stato richiedente.

La Repubblica di Serbia riammette anche le persone che hanno rinunciato alla cittadinanza della Repubblica di Serbia dopo essere entrate nel territorio della Confederazione Svizzera, salvo se la Confederazione Svizzera ha quantomeno assicurato loro di poter ottenere la naturalizzazione.

Dopo che la Repubblica di Serbia ha dato risposta scritta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, entro e non oltre tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido sei mesi. Qualora sia impossibile, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, rimpatriare l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Repubblica di Serbia rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se non ha provveduto a rinnovare il documento di viaggio entro 14 giorni di calendario, si presume che la Repubblica di Serbia abbia accettato il documento di viaggio richiesto per il ritorno (lasciapassare DFGP).

Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un Paese terzo oltre a quella della Repubblica di Serbia, la Confederazione Svizzera tiene conto della volontà dell’interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta.

Art. 3 Riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

La Repubblica di Serbia riammette, su istanza della Confederazione Svizzera e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente Accordo, i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata, presenza o soggiorno nel territorio della Confederazione Svizzera, purché sia accertato o sia reso verosimile che tali persone:

  1. possiedano o possedevano, al momento dell’entrata, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dalla Repubblica di Serbia; oppure
  2. siano entrate irregolarmente e direttamente nel territorio della Confederazione Svizzera transitando da un Paese terzo, dopo aver soggiornato nel territorio della Repubblica di Serbia o avervi transitato.

L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

  1. il cittadino di un Paese terzo o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale della Repubblica di Serbia; oppure
  2. la Confederazione Svizzera ha rilasciato al cittadino di un Paese terzo o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato; tranne nel caso in cui:–l’interessato sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dalla Repubblica di Serbia, oppure–il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dalla Confederazione Svizzera sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni e l’interessato abbia soggiornato nel territorio della Repubblica di Serbia o vi abbia transitato, oppure–l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni previste per il rilascio del visto e abbia soggiornato nel territorio della Repubblica di Serbia o vi abbia transitato.

La Repubblica di Serbia riammette, su istanza della Confederazione Svizzera, i cittadini della ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia che non hanno acquisito altra cittadinanza, nati e residenti a titolo permanente alla data del 27 aprile 1992 nel territorio della Repubblica di Serbia.

Dopo che la Repubblica di Serbia ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la Confederazione Svizzera rilascia all’interessato il documento di viaggio necessario per il suo ritorno (lasciapassare DFGP).

Sezione II Obblighi di riammissione della Confederazione Svizzera

Art. 4 Riammissione dei propri cittadini

La Confederazione Svizzera riammette, su istanza della Repubblica di Serbia e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente Accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata, presenza o soggiorno nel territorio della Repubblica di Serbia, purché sia accertato o sia reso verosimile che siano cittadini della Confederazione Svizzera.

La Confederazione Svizzera riammette anche:

  1. i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita o dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto autonomo di residenza nella Repubblica di Serbia,
  2. il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di entrata o di soggiorno nel territorio della Confederazione Svizzera, salvo se gode di un titolo di soggiorno autonomo nella Repubblica di Serbia.

La Confederazione Svizzera riammette anche le persone private della cittadinanza svizzera o che vi hanno rinunciato dopo essere entrate nel territorio della Repubblica di Serbia, salvo se la Confederazione Svizzera ha quantomeno assicurato loro di poter ottenere la naturalizzazione.

Dopo che la Confederazione Svizzera ha dato risposta scritta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, entro e non oltre tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido almeno sei mesi. Qualora sia impossibile, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, rimpatriare l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Confederazione Svizzera rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Se non ha provveduto a rinnovare il documento di viaggio entro 14 giorni di calendario, si presume che la Confederazione Svizzera abbia accettato il documento di viaggio della Repubblica di Serbia richiesto per il ritorno.

Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un Paese terzo oltre a quella della Confederazione Svizzera, la Repubblica di Serbia tiene conto della volontà dell’interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta.

Art. 5 Riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

La Confederazione Svizzera riammette, su istanza della Repubblica di Serbia e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente Accordo, i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata, presenza o soggiorno nel territorio della Repubblica di Serbia, purché sia accertato o sia reso verosimile che tali persone:

  1. possiedano o possedevano, al momento dell’entrata, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dalla Confederazione Svizzera; oppure
  2. siano entrate irregolarmente e direttamente nel territorio della Repubblica di Serbia transitando da un Paese terzo, dopo aver soggiornato nel territorio della Confederazione Svizzera o avervi transitato.

L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

  1. il cittadino di un Paese terzo o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale della Confederazione Svizzera; oppure
  2. la Repubblica di Serbia ha rilasciato al cittadino di un Paese terzo o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato; a meno che:–l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dalla Confederazione Svizzera, oppure–il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dalla Repubblica di Serbia sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni e l’interessato abbia soggiornato nel territorio della Confederazione Svizzera o vi abbia transitato, oppure–l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni previste per il rilascio del visto e l’interessato abbia soggiornato nel territorio della Confederazione Svizzera o vi abbia transitato.

Dopo che la Confederazione Svizzera ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la Repubblica di Serbia rilascia all’interessato il documento di viaggio necessario per il suo ritorno.

Sezione III Procedura di riammissione

Art. 6 Principi

Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona da riammettere secondo uno degli obblighi di cui agli articoli 2–5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.

Non è necessaria una domanda di riammissione se la persona da riammettere è in possesso di un documento di viaggio valido e, nel caso di cittadini di Paesi terzi o di apolidi, di un visto o di un permesso di soggiorno validi dello Stato richiesto.

Art. 7 Domanda di riammissione

Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene:

  1. i dati della persona da riammettere (ad esempio nomi, cognomi, data e luogo di nascita e ultimo luogo di residenza) e, eventualmente, i dati relativi al coniuge e/o ai figli minorenni non coniugati;
  2. i documenti attestanti la cittadinanza e l’indicazione dei mezzi con i quali sono resi verosimili la cittadinanza, il transito, le condizioni per la riammissione dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi, e l’entrata e il soggiorno illegali;
  3. la fototessera dell’interessato;

Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’allegato 1 del Protocollo d’applicazione.

Art. 8 Prove della cittadinanza

La cittadinanza ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 e dell’articolo 4 paragrafo 1 può essere dimostrata, in particolare, con i documenti elencati nell’articolo 1 del Protocollo d’applicazione ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La prova della cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi.

La cittadinanza ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1 e dell’articolo 4 paragrafo 1 può essere resa verosimile, in particolare, con i documenti elencati nell’articolo 2 del Protocollo d’applicazione, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, le Parti contraenti ritengono accertata la cittadinanza, sempre che non possano provare il contrario. La prova della cittadinanza non può essere resa verosimile con documenti falsi.

Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli articoli 1 o 2 del Protocollo d’applicazione, la rappresentanza diplomatica o consolare competente o qualsiasi altra autorità cui si applica la legge dello Stato richiesto prende, su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde contribuire a stabilirne la cittadinanza.

Art. 9 Prove riguardanti i cittadini di Paesi terzi e gli apolidi

L’adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 e dell’articolo 5 paragrafo 1 può essere dimostrato, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’articolo 3 del Protocollo d’applicazione; esso non può essere dimostrato con documenti falsi. Le Parti contraenti riconoscono reciprocamente tali mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

L’adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 e dell’articolo 5 paragrafo 1 può essere reso verosimile, in particolare, con i mezzi elencati nell’articolo 4 del Protocollo d’applicazione; esso non può essere reso verosimile con documenti falsi. Se viene presentata una simile prova «prima facie», le Parti contraenti ritengono accertate le condizioni, sempre che non possano provare il contrario.

L’illegalità dell’entrata, della presenza o del soggiorno è stabilita, se fra i documenti di viaggio dell’interessato non figurano il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova «prima facie» dell’illegalità dell’entrata, della presenza o del soggiorno una dichiarazione fondata dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o il permesso di soggiorno necessari.

L’adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini della ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3 può essere dimostrato, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’articolo 5 a del Protocollo d’applicazione; esso non può essere dimostrato con documenti falsi. La Repubblica di Serbia riconosce tali mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

L’adempimento delle condizioni per la riammissione di cittadini della ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3 può essere reso verosimile, in particolare, con i mezzi elencati nell’articolo 5 b del Protocollo d’applicazione; esso non può essere reso verosimile con documenti falsi. Se viene presentata una simile prova «prima facie», la Repubblica di Serbia ritiene accertate le condizioni, sempre che non possa provare il contrario.

Se non può essere presentato nessuno dei documenti elencati nell’articolo 5 a e nell’articolo 5 b del Protocollo d’applicazione, le competenti rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica di Serbia prendono, su richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza.

Art. 10 Termini

La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto al massimo entro un anno dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di un Paese terzo o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore per l’entrata, la presenza o il soggiorno. Qualora non sia possibile presentare in tempo la domanda, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, il termine è prorogato, su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli.

Alla domanda di riammissione è data risposta scritta entro 15 giorni di calendario. I termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda di riammissione.

Qualora non sia possibile rispondere entro 15 giorni di calendario, a causa di ostacoli giuridici o effettivi, il termine può essere prorogato, su richiesta debitamente motivata, di massimo sei giorni di calendario.

Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato.

Autorizzata la riammissione, il trasferimento avviene entro sei mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Art. 11 Modalità di trasferimento e modi di trasporto

Prima di effettuare un ritorno, le autorità competenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Serbia stabiliscono per scritto, anticipatamente, la data del ritorno, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.

Per quanto possibile e se del caso, i punti stabiliti per scritto di cui al paragrafo 1 contengono parimenti le informazioni seguenti:

  1. l’indicazione che l’interessato ha bisogno di assistenza o di cure, qualora ciò sia nel suo interesse;
  2. le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie nel caso specifico o le informazioni sulle condizioni di salute dell’interessato, qualora ciò sia nel suo interesse.

Il trasporto può essere effettuato per via aerea o terrestre. Il ritorno aereo non è subordinato all’uso di vettori nazionali della Confederazione Svizzera o della Repubblica di Serbia, ed è possibile sia su voli di linea che su voli charter. Per i rimpatri sotto scorta, quest’ultima dev’essere composta di personale fornito dallo Stato richiedente.

Art. 12 Riammissione indebita

Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro sei mesi dal ritorno dell’interessato, che non sono adempite le condizioni di cui agli articoli 2–5. In questo caso si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente Accordo, e sono trasmesse tutte le informazioni disponibili sull’identità e sulla cittadinanza effettive dell’interessato.

Sezione IV Operazioni di transito

Art. 13 Principi

La Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia limitano il transito dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione.

La Repubblica di Serbia autorizza il transito dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi su istanza della Confederazione Svizzera, e la Confederazione Svizzera autorizza il transito dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi su istanza della Repubblica di Serbia, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.

La Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia possono opporsi al transito:

  1. se il cittadino di un Paese terzo o l’apolide rischia realmente, nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito, di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti, o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche; oppure
  2. se il cittadino di un Paese terzo o l’apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; oppure
  3. per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all’ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

La Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di un Paese terzo o l’apolide.

Art. 14 Procedura di transito

Un modulo comune per le domande di transito figura nell’allegato 2 al Protocollo d’applicazione.

La domanda di transito deve essere presentata per scritto all’autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

  1. tipo di transito (per via aerea o terrestre), altri eventuali Stati di transito e Stato di destinazione finale previsto;
  2. generalità dell’interessato (p. es. nome, cognome, nome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);
  3. valico di frontiera previsto, ora del trasferimento ed eventuale scorta;
  4. una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all’articolo 13 paragrafo 2 e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 3.

Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente dell’operazione di transito, entro tre giorni di calendario e per scritto, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti per il transito, oppure lo informa che il transito è rifiutato spiegando i motivi del rifiuto.

In caso di transito per via aerea, la persona da trasferire e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale.

Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte alla loro sistemazione.

Sezione V Costi

Art. 15 Costi di trasporto e di transito

Tutte le spese di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente Accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare dall’interessato o da terzi i costi connessi alla riammissione.

Le eventuali spese supplementari occasionate dal ritorno nel Paese terzo menzionate negli articoli 2 paragrafo 5 e 4 paragrafo 5 sono a carico della persona riammessa.

Sezione VI Protezione dei dati e clausola di non incidenza

Art. 16 Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo qualora ciò sia necessario per l’applicazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti della Confederazione Svizzera o della Repubblica di Serbia. Il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico sono disciplinati dalla legislazione nazionale della Confederazione Svizzera o dalla legislazione nazionale della Repubblica di Serbia. Si applicano inoltre i seguenti principi:

  1. i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente;
  2. i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente Accordo, e successivamente non devono essere trattati dall’autorità che li comunica e da quella che li riceve in modo incompatibile con tali finalità;
  3. i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:–le generalità della persona da trasferire (nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),–il passaporto, la carta di identità o la patente di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio),–scali e itinerari,–altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente Accordo;
  4. i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
  5. i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono rilevati o trattati;
  6. sia l’autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o bloccare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra Parte contraente della rettifica, della cancellazione o del blocco di tali dati;
  7. su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;
  8. i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;
  9. l’autorità che comunica i dati personali e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per scritto la trasmissione e il ricevimento dei dati.

Art. 17 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Serbia derivanti dal diritto internazionale, in particolare:

  1. dalla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, modificata dal Protocollo del 31 gennaio 19675 sullo statuto dei rifugiati,
  2. dalle convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo,
  3. dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
  4. dalla Convenzione del 10 dicembre 19846 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
  5. dalle convenzioni internazionali sull’estradizione,
  6. dalle convenzioni e dagli accordi multilaterali sulla riammissione dei cittadini stranieri.

Sezione VII Attuazione e applicazione

Art. 18 Incontri peritali

Su richiesta di una delle due Parti contraenti, le Parti contraenti organizzano incontri di periti inerenti all’applicazione del presente Accordo.

Art. 19 Cooperazione operativa

Ai sensi del preambolo, le Parti contraenti s’impegnano, nei limiti delle loro capacità e risorse, a fornirsi mutua assistenza negli ambiti seguenti:

  1. facilitazione del reinserimento delle persone che ritornano nella Repubblica di Serbia;
  2. miglioramento delle capacità di gestione della migrazione regolare, segnatamente con l’obiettivo di ridurre la migrazione irregolare;
  3. scambio di informazioni e determinazione di ulteriori campi di interesse comune per programmi e azioni, comprese l’assistenza tecnica e la cooperazione operativa.

Art. 20 Protocollo d’applicazione

Le Parti contraenti concludono un Protocollo d’applicazione contenente disposizioni riguardanti:

  1. la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e la comunicazione dei servizi di contatto;
  2. le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi;
  3. i mezzi e i documenti supplementari considerati come prova o prova «prima facie» della cittadinanza o delle condizioni per la riammissione di cittadini di Stati terzi, apolidi o ex cittadini della Repubblica socialista federale di Jugoslavia.

Il Protocollo d’applicazione di cui al paragrafo 1 è parte integrante del presente Accordo ed entra in vigore contemporaneamente ad esso.

Sezione VIII Disposizioni finali

Art. 21 Entrata in vigore, durata e denuncia

Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti in conformità delle loro procedure interne.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

Il presente Accordo sostituisce l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia sul rimpatrio e la riaccettazione di cittadini svizzeri e jugoslavi soggiacenti all’obbligo di partenza, firmato a Berna il 3 luglio 1997 7 .

Il presente Accordo è concluso per una per una durata indeterminata.

Ciascuna Parte contraente può, mediante notifica ufficiale all’altra Parte contraente sospendere temporaneamente, completamente o in parte, l’attuazione del presente Accordo in relazione ai cittadini di Stati terzi e agli apolidi, per motivi di sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica. La sospensione diviene effettiva il secondo giorno successivo alla notifica.

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica ufficiale all’altra Parte. Il presente Accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica. Fatto a Belgrado, il 30 giugno 2009, in duplice esemplare nelle lingue inglese, tedesca e serba, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Accordo è utilizzato il testo inglese.

Per la
Confederazione Svizzera:

Eveline Widmer-Schlumpf

Per la
Repubblica di Serbia:

Ivica Dačić

Protocollo d’applicazione¨

Art. 1 Documenti comprovanti la cittadinanza

(art. 2 par. 1, 4 par. 1 e 8 par. 1 dell’Accordo)

Se lo Stato richiesto è la Confederazione Svizzera:

  1. passaporti svizzeri validi di qualsiasi tipo;
  2. carte d’identità nazionali valide.

Se lo Stato richiesto è la Repubblica di Serbia:

  1. passaporti validi di qualsiasi tipo della Repubblica federale di Jugoslavia e della Repubblica di Serbia;
  2. carte d’identità valide rilasciate dopo il 1° gennaio 2000.

Art. 2 Documenti considerati prova «prima facie» della cittadinanza

(art. 2 par. 1, 4 par. 1 e 8 par. 2 dell’Accordo)
  1. tutti i documenti elencati nell’articolo 1 del presente Protocollo d’applicazione la cui validità è scaduta;
  2. fotocopia di tutti i documenti elencati nell’articolo 1 del presente Protocollo d’applicazione;
  3. carte d’identità militari e libretti militari;
  4. tessere di servizio di società;
  5. registri navali, licenze degli skipper;
  6. certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti chiaramente la cittadinanza ;
  7. patenti di guida;
  8. certificati di nascita;
  9. dichiarazioni di testimoni;
  10. dichiarazioni dell’interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale;
  11. risultati di esami del DNA forniti dallo Stato richiedente;
  12. qualsiasi altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza della persona interessata;
  13. fotocopia di tutti i documenti sopra elencati.

Se lo Stato richiesto è la Repubblica di Serbia:

  1. passaporti di qualsiasi tipo (passaporti nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi, compresi i passaporti per bambini) rilasciati tra il 27 aprile 1992 e il 27 luglio 1996 e loro fotocopia;
  2. carte d’identità di qualsiasi tipo rilasciate tra il 27 aprile 1992 e il 1° gennaio 2000 e loro fotocopia.

Art. 3 Documenti considerati mezzi di prova delle condizioni
per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

(art. 3 par. 1, 5 par. 1 e 9 par. 1 dell’Accordo)
  1. Timbri di entrata/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell’interessato o altre prove dell’entrata o dell’uscita (ad esempio fotografiche);
  2. documenti, certificati e note nominativi di ogni tipo (p. es. fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto a una data determinata;
  3. biglietti nominativi di viaggio e/o liste di passeggeri in viaggio via aereo, ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato nel territorio dello Stato richiesto a una data determinata;
  4. informazioni da cui risulti che l’interessato si è servito di un corriere o di un’agenzia di viaggi a una data determinata.

Art. 4 Documenti considerati prova «prima facie» delle condizioni
per la riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

(art. 3 par. 1, 5 par. 1 e 9 par. 2 dell’Accordo)
  1. Dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi;
  2. descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo l’entrata nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti di questo Stato;
  3. informazioni sull’identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un’organizzazione internazionale (p.es. ACNUR);
  4. comunicazioni/conferma di informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.;
  5. dichiarazioni dell’interessato.

Art. 5 Documenti considerati mezzi di prova o prova «prima facie»
delle condizioni per la riammissione di cittadini della ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia

(art. 3 par. 3, 9 par. 4 e 5 dell’Accordo)
  1. Documenti considerati mezzi di prova:–Certificati di nascita o loro fotocopia rilasciati dalla ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia;–documenti pubblici, comprese le carte d’identità, o loro fotocopia, rilasciati dalla Repubblica di Serbia, dalla ex Unione statale di Serbia e Montenegro, dalla ex Repubblica federale di Jugoslavia o dalla ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, attestanti il luogo di nascita e/o il luogo di residenza permanente, come previsto all’articolo 3 paragrafo 3.
  2. Documenti considerati prova «prima facie»:–Altri documenti o certificati o loro fotocopia attestanti il luogo di nascita e/o il luogo di residenza permanente nel territorio della Repubblica di Serbia;–dichiarazioni ufficiali dell’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.

Art. 6 Altri documenti

Se lo Stato richiedente ritiene che altri documenti, non elencati negli articoli 1–5, sono necessari per comprovare la cittadinanza della persona da riammettere, tali documenti devono essere inviati allo Stato richiesto assieme alla domanda di riammissione.

Lo Stato richiesto decide se tenere conto dei documenti menzionati nel paragrafo 1 nel quadro del trattamento della domanda di riammissione.

Art. 7 Domanda di riammissione

(art. 6 par. 1 dell’Accordo)

L’autorità competente dello Stato richiedente invia per scritto la domanda di riammissione direttamente all’autorità competente dello Stato richiesto per una via di trasmissione sicura.

L’autorità competente dello Stato richiesto invia per scritto la risposta alla domanda di riammissione direttamente all’autorità competente dello Stato richiedente per una via di trasmissione sicura.

Art. 8 Riammissione o transito con scorta

(art. 11 dell’Accordo)

Se la riammissione o il transito di una persona avviene sotto scorta, lo Stato richiedente deve fornire le seguenti indicazioni: nomi, cognomi, gradi, posizioni degli agenti di scorta, tipo, numero e data di rilascio dei loro passaporti e legittimazioni di servizio, nonché contenuto del loro mandato.

Gli agenti di scorta devono rispettare le leggi dello Stato richiesto.

Gli agenti di scorta non devono portare armi o altri oggetti sottoposti a restrizioni sul territorio dello Stato richiesto.

Gli agenti di scorta svolgono la loro missione in civile, sono muniti di passaporto e legittimazione di servizio validi e sono in grado di comprovare il mandato conferito loro dall’autorità competente dello Stato richiedente.

Le autorità competenti stabiliscono, caso per caso, anticipatamente il numero di agenti di scorta.

Le autorità competenti cooperano per quanto riguarda tutte le questioni legate al soggiorno degli agenti di scorta sul territorio dello Stato richiesto. Se necessario, gli agenti di scorta vengono assistiti dalle autorità competenti dello Stato richiesto.

Art. 9 Domanda di transito

(art. 14 dell’Accordo)

L’autorità competente dello Stato richiedente invia la domanda di transito direttamente all’autorità competente dello Stato richiesto per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax.

L’autorità competente dello Stato richiesto invia la risposta alla domanda di transito direttamente all’autorità competente dello Stato richiedente per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax.

Art. 10 Costi

(art. 15 dell’Accordo)

Conformemente all’articolo 15 dell’Accordo, lo Stato richiedente rimborsa allo Stato richiesto entro 30 giorni dalla ricezione della fattura e in euro i costi sopportati risultanti dalla riammissione e dal transito.

Art. 11 Autorità competenti

(art. 20 dell’Accordo)

Le autorità competenti responsabili per l’applicazione dell’Accordo sono:

  1. per la Confederazione Svizzera:
  2. Dipartimento federale di giustizia e polizia
    Ufficio federale della migrazione8, divisione ritorno
    Quellenweg 6
    CH- 3003 Berna-Wabern
    Tel.: +41 /31 323 29 27 per transito: +41 /43 816 74 33
    Fax: +41 /31 325 91 04 per transito: +41 /43 816 74 38
  3. per la Repubblica di Serbia:
  4. Ministero dell’interno della Repubblica di Serbia,
    Direzione della Polizia
    Dipartimento delle pratiche amministrative
    Divisione documenti di viaggio
    Sezione per l’attuazione degli Accordi sulla riammissione
    Bulevar Mihajla Pupina 2
    11070 Novi Beograd
    E-mail: readmision@mup.gov.rs
    Tel: +381 11/300 8170
    Fax: +381 11/300 8203

Ciascuna Parte contraente notifica immediatamente per via diplomatica all’autorità competente dell’altra Parte contraente i dati relativi alle autorità competenti e ogni cambiamento concernente le autorità competenti o i dati loro relativi.

Art. 12 Procedura di riammissione e di transito

(art. 20 dell’Accordo)

Ai fini della riammissione e del transito, le Parti contraenti stabiliscono i seguenti valichi di frontiera:

  1. per la Confederazione Svizzera: gli aeroporti internazionali di Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse-Freiburg e il valico di frontiera di Sankt Margrethen;
  2. per la Repubblica di Serbia:–il valico di frontiera di Batrovci (valico stradale) e il valico di frontiera di Horgos (valico stradale e ferroviario),–gli aeroporti internazionali di Belgrado e Nis.

Ciascuna Parte contraente informa l’altra senza indugio e per via diplomatica di ogni cambiamento dell’elenco dei valichi di frontiera di cui al paragrafo 1. Fatto a Belgrado, il 30 giugno 2009, in duplice esemplare nelle lingue inglese, tedesca e serba, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Protocollo d’applicazione è utilizzato il testo inglese.

Per la
Confederazione Svizzera

Eveline Widmer-Schlumpf

Per la
Repubblica di Serbia:

Ivica Dačić

Allegato 1

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… ……………………………………

(Indicare l’autorità richiedente) (Luogo e data)

Riferimento:: …………………….

Destinatario:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

(Indicare l’autorità richiesta)

Domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia sulla riammissione delle persone in situazione irregolare

A. Dati personali

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

2. Nome da nubile:

3. Data e luogo di nascita:

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

6. Cittadinanza e lingua:

7. Stato civile:

 coniugato/a  celibe/nubile  divorziato/a  vedovo/a

Per le persone coniugate: nome del coniuge: …...........................................................

Nome ed età dei figli (se del caso): ……......……………………………….................

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

8. Ultimo indirizzo nello Stato richiesto, per quanto possibile:

B. Dati personali del coniuge (se del caso)

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

2. Nome da nubile:

3. Data e luogo di nascita:

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

6. Cittadinanza e lingua:

C. Dati personali dei figli (se del caso)

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome)

2. Data e luogo di nascita:

3. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):

4. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

5. Cittadinanza e lingua:

D. Elementi di prova allegati

1. …………………………………… ……………………………………

(Passaporto n.) (data e luogo di rilascio)

…………………………………… …………………………………… (Autorità di rilascio) (data di scadenza)

2. …………………………………… …………………………………… (Carta d’identità n.) (data e luogo di rilascio)

…………………………………… …………………………………… (Autorità di rilascio) (data di scadenza)

3. …………………………………… …………………………………… (Patente di guida n.) (data e luogo di rilascio)

…………………………………… …………………………………… (Autorità di rilascio) (data di scadenza)

4. …………………………………… …………………………………… (Altro documento ufficiale n.) (data e luogo di rilascio)

…………………………………… …………………………………… (autorità di rilascio) (data di scadenza)

5. Risultati dell’interrogatorio.

…………………………………… ……………………………………

E. Osservazioni

(Timbro e firma)

Allegato 2

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia sulla riammissione delle persone in situazione irregolare | Lexipedia | Lexipedia