Lexipedia

0.142.392.681.163

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dal
Dipartimento federale di giustizia e polizia,
e il Ministero dell’Interno della Repubblica d’Austria sulle modalità pratiche relative all’applicazione agevolata del regolamento
(CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno
degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo

RU 2010 3337

Traduzione1

Concluso il 21 giugno 2010

Entrato in vigore il 21 luglio 2010

(Stato 21 luglio 2010)

Il Consiglio federale svizzero,
rappresentato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia,
e
il Ministero dell’Interno della Repubblica d’Austria,

visto l’accordo del 26 ottobre 2004 2 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, con il quale la Svizzera aderisce al sistema Dublino e applica in particolare il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (in seguito «regolamento Dublino»);

visto l’articolo 23 del regolamento Dublino,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente accordo disciplina le modalità pratiche per l’applicazione agevolata del regolamento Dublino.

Il presente accordo va applicato conformemente al regolamento Dublino e al regolamento (CE) 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003 (in seguito «regolamento d’applicazione»).

Le Parti contraenti impiegano i termini utilizzati nel regolamento Dublino e nel regolamento d’applicazione secondo le definizioni ivi contenute.

Art. 2

Sono competenti per l’applicazione del presente accordo le seguenti autorità (in seguito «autorità competenti»):

  1. presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia:
  1. Ufficio federale della migrazione3
    Quellenweg 6
    CH-3003 Berna-Wabern
  1. presso il Ministero dell’Interno
  1. Bundesasylamt
    Landstrasser Hauptstrasse 171
    A-1030 Vienna

Al momento della firma del presente accordo, le Parti contraenti si scambiano le coordinate dei servizi incaricati in seno alle autorità competenti dell’applicazione del presente accordo. Inoltre, le autorità competenti s’informano a vicenda, per scritto e senza indugio, di eventuali cambiamenti relativi a tali servizi.

Art. 3

Le autorità competenti rispondono il più rapidamente possibile alle richieste di presa o ripresa in carico nonché alle richieste d’informazioni secondo l’articolo 21 del regolamento Dublino. Di norma la risposta alle richieste di presa in carico è emanata entro un termine di 10 giorni, la risposta alle domande di ripresa in carico entro un termine di una settimana e la risposta alle domande d’informazioni secondo l’articolo 21 del regolamento Dublino entro quattro settimane.

È fatta salva la possibilità di esigere una risposta urgente entro una settimana per i casi di cui all’articolo 17 paragrafo 2 del regolamento Dublino.

Sono parimenti fatte salve le disposizioni sul tacito accordo ai sensi degli articoli 18 paragrafo 7 o 20 paragrafo 1 lettera c del regolamento Dublino.

Art. 4

I trasferimenti di cittadini di Stati terzi secondo la procedura prevista dal regolamento Dublino e dal regolamento d’applicazione sono effettuati per via aerea utilizzando gli aeroporti internazionali collegati da voli diretti, oppure via terra. Il trasferimento via terra è preferibile in particolare qualora sia opportuno per organizzare l’esecuzione, ad esempio in considerazione delle circostanze locali. Le autorità competenti convengono di caso in caso le modalità di consegna delle persone da trasferire, tenendo conto delle necessità di ambo le parti.

I trasferimenti via terra sono effettuati al valico di confine di Au – Lustenau/Rheindorf.

In casi individuali e d’intesa tra le autorità competenti, per i trasferimenti possono essere utilizzati altri valichi di confine. In linea di principio, le persone in questione possono essere trasferite soltanto in luoghi dotati di infrastrutture atte a garantire una consegna sicura.

Art. 5

In linea di principio i trasferimenti via terra vanno effettuati di lunedì, mercoledì o venerdì alle ore 13.00. In casi individuali le autorità competenti possono convenire deroghe tenendo conto delle necessità di ambo le parti.

Se l’autorità richiesta riconosce la propria competenza per trattare un caso, le autorità competenti convengono senza indugio la data e il luogo del trasferimento.

L’autorità competente che effettua il trasferimento comunica la data, l’ora e il luogo del trasferimento almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista.

Il trasferimento è effettuato dai servizi competenti secondo il diritto nazionale interno.

Se non sono rispettate le condizioni di trasferimento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti della parte contraente richiesta possono rifiutare il trasferimento. In questi casi è convenuta una data di sostituzione per il trasferimento.

I paragrafi 1–5 del presente articolo sono parimenti applicabili in caso di tacito accordo ai sensi degli articoli 18 paragrafo 7 o 20 paragrafo 1 lettera c del regolamento Dublino.

Art. 6

Conformemente all’articolo 15 del regolamento d’applicazione, le autorità competenti comunicano per mezzo del sistema DubliNet. In caso di difficoltà tecniche sono ammessi altri sistemi di comunicazione atti a garantire un trattamento celere delle richieste, in priorità il telefax. Le Parti contraenti garantiscono la protezione efficace di tutti i dati contro accessi non autorizzati, modifiche abusive o comunicazioni vietate. Le Parti contraenti sono tenute a rimediare senza indugio alle difficoltà tecniche e a informarsi reciprocamente per scritto delle disfunzioni del sistema DubliNet.

Art. 7

Ciascuna parte contraente può, per il tramite delle proprie autorità competenti, convocare una riunione peritale per chiarire eventuali questioni pratiche legate all’applicazione del presente accordo nonché del regolamento Dublino e del regolamento d’applicazione. Le autorità competenti convengono la data, l’ora e il luogo degli incontri.

Art. 8

Il presente accordo entra in vigore 30 giorni dopo la sua firma.

Le modifiche del presente accordo convenute tra le Parti contraenti entrano in vigore non appena le Parti si sono notificate a vicenda l’avvenuto espletamento delle procedure d’approvazione interne.

In caso di emendamento del regolamento Dublino e del regolamento d’applicazione, le Parti contraenti procedono alle necessarie modifiche del presente accordo, le quali entrano in vigore conformemente al paragrafo 2.

Il presente accordo è di durata indeterminata e può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna parte contraente previa notifica scritta. Perde validità il primo giorno del terzo mese seguente il ricevimento della nota di denuncia.

Il presente accordo decade qualora l’accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera cessa di essere applicabile o è denunciato secondo i suoi articoli 7 e 16.

Dopo la firma e prima dell’entrata in vigore del presente accordo, le autorità competenti informano insieme la Commissione europea conformemente all’articolo 23 paragrafo 2 del regolamento Dublino. Firmato a Vienna il 21 giugno 2010.

Per il
Consiglio federale svizzero,
rappresentato dal Dipartimento federale
di giustizia e polizia:

Per il
Ministero dell’Interno
della Repubblica d’Austria:

Alard du Bois-Reymond

Mathias Vogl