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0.191.022

Protocollo di firma facoltativa
alla Convenzione di Vienna
sulle relazioni consolari
concernente l’acquisto della cittadinanza

RU 1992 2062; FF 1987 III 307

Traduzione1

Concluso a Vienna il 24 aprile 1963
Approvato dall’Assemblea federale il 23 marzo 19902
Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 12 giugno 1992
Entrato in vigore per la Svizzera il 12 luglio 1992

(Stato 26 febbraio 2015)

Gli Stati parte al presente Protocollo e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari 3 ,

chiamata appresso «Convenzione», approvata dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenuta a Vienna dal 4 marzo al 22 aprile 1963;

animati dal desiderio di stabilire, per quanto li concerne, regole inerenti all’acquisto della cittadinanza da parte dei membri del loro posto consolare nonché dei familiari che con questi convivono,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ai fini del presente Protocollo, la locuzione «membri del posto consolare» designa, come definito dall’articolo 1 paragrafo 1 lettera g) della Convenzione, «i funzionari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio».

Art. II

I membri del posto consolare e i familiari che con loro convivono non acquistano la cittadinanza dello Stato di residenza semplicemente per effetto della sua legislazione.

Art. III

Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione, come segue: fino al 31 ottobre 1963, al Ministero federale degli Affari esteri dell’Austria, e successivamente, fino al 31 marzo 1964, alla sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York.

Art. IV

Il presente Protocollo sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. V

Il presente Protocollo rimane aperto all’adesione di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VI

Il presente Protocollo entra in vigore lo stesso giorno della Convenzione oppure il trentesimo giorno che segue quello del deposito del secondo strumento di ratificazione del Protocollo o di adesione allo stesso presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, se questo giorno cade più tardi.

Per ogni Stato che l’avrà ratificato o vi avrà aderito dopo che sia entrato in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito, da parte di detto Stato, dello strumento di ratificazione o di adesione.

Art. VII

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati che possono divenire Parti alla Convenzione:

  1. le firme apposte al presente Protocollo e il deposito degli strumenti di ratificazione o di adesione, conformemente agli articoli III, IV e V;
  2. il giorno in cui il presente Protocollo entra in vigore, conformemente all’articolo VI.

Art. VIII

L’originale del presente Protocollo, i cui testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copia certificata conforme a tutti gli Stati menzionati nell’articolo III.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vienna il ventiquattro aprile millenovecentosessantatre.

(Seguono le firme)

0.191.022

Campo d’applicazione il 26 febbraio 20154

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Belgio

9 settembre

1970 A

9 ottobre

1970

Botswana

12 maggio

2008 A

11 giugno

2008

Bulgaria

11 luglio

1989 A

10 agosto

1989

Corea (Sud)

7 marzo

1977 A

6 aprile

1977

Danimarca

15 novembre

1972

15 dicembre

1972

Dominicana, Repubblica

4 marzo

1964

17 marzo

1967

Egitto

21 giugno

1965 A

17 marzo

1967

Estonia

21 ottobre

1991 A

20 novembre

1991

Filippine

15 novembre

1965 A

17 marzo

1967

Finlandia

2 luglio

1980

1° agosto

1980

Gabon

23 febbraio

1965 A

17 marzo

1967

Germania

7 settembre

1971

7 ottobre

1971

Ghana

4 ottobre

1963

17 marzo

1967

India

28 novembre

1977 A

28 dicembre

1977

Indonesia

4 giugno

1982 A

4 luglio

1982

Iran

5 giugno

1975 A

5 luglio

1975

Iraq

14 gennaio

1970 A

13 febbraio

1970

Islanda

1° giugno

1978 A

1° luglio

1978

Italia

25 giugno

1969

25 luglio

1969

Kenya

1° luglio

1965 A

17 marzo

1967

Laos

9 agosto

1973 A

8 settembre

1973

Madagascar

17 febbraio

1967 A

17 marzo

1967

Malawi

23 febbraio

1981 A

25 marzo

1981

Marocco

23 febbraio

1977 A

25 marzo

1977

Nauru

14 dicembre

2012 A

13 gennaio

2013

Nepal

28 settembre

1965 A

17 marzo

1967

Nicaragua

9 gennaio

1990 A

8 febbraio

1990

Niger

21 giugno

1978 A

21 luglio

1978

Norvegia

13 febbraio

1980

14 marzo

1980

Nuova Zelandaa

5 settembre

2003 A

5 ottobre

2003

Oman

31 maggio

1974 A

30 giugno

1974

Paesi Bassi* b

17 dicembre

1985 A

16 gennaio

1986

Aruba

17 dicembre

1985

16 gennaio

1986

Curaçao

17 dicembre

1985

16 gennaio

1986

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

17 dicembre

1985

16 gennaio

1986

Sint Maarten

17 dicembre

1985

16 gennaio

1986

Panama

28 agosto

1967

27 settembre

1967

Paraguay

23 dicembre

1969 A

22 gennaio

1970

Senegal

29 aprile

1966 A

17 marzo

1967

Siria

21 giugno

1965 A

17 marzo

1967

Suriname

11 settembre

1980 A

11 ottobre

1980

Svezia

19 marzo

1974

18 aprile

1974

Svizzera

12 giugno

1992 A

12 luglio

1992

Thailandia

15 aprile

1999 A

15 maggio

1999

Tunisia

24 gennaio

1968 A

23 febbraio

1968

*

a

b

Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

Il Prot. non s’applica alle Isole Tokelau.

Al Regno in Europa.

0.191.022

Dichiarazione

Paesi Bassi

Il Regno dei Paesi Bassi interpreta la frase «non acquistano la cittadinanza dello Stato accreditatario semplicemente per effetto della sua legislazione», che figura all’articolo II del protocollo, nel senso che l’acquisto della nazionalità per filiazione non è assimilato all’acquisto della nazionalità semplicemente per effetto della legislazione dello Stato di residenza.