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0.192.122.53

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il
Centro internazionale di sminamento umanitario – Ginevra sullo statuto giuridico del Centro in Svizzera

0.192.122.53 (Stato 23 settembre 2003)

RU 2003 3418

Traduzione1

Concluso il 25 febbraio 2003

Entrato in vigore il 25 febbraio 2003

(Stato 23 settembre 2003)

Il Consiglio federale svizzero,
da una parte,

e

il Centro internazionale di sminamento umanitario – Ginevra,

dall’altra,

desiderosi di contribuire a far cessare le sofferenze e le perdite di vite umane causate dalle mine antiuomo e dagli altri residui bellici,

convinti della necessità di promuovere lo sviluppo del diritto internazionale umanitario e la sua applicazione,

decisi a rafforzare la cooperazione internazionale nel settore dello sminamento umanitario,

facendo riferimento all’Accordo concluso il 7 novembre 2001 tra gli Stati contraenti alla Convenzione del 18 settembre 1997 2 concernente il divieto dell’impiego, del deposito, della fabbricazione e della fornitura di mine antiuomo e la loro distruzione (qui di seguito: la Convenzione concernente il divieto delle mine antiuomo) e il Centro internazionale di sminamento umanitario – Ginevra (qui di seguito: il Centro), che stabilisce relazioni convenzionali di diritto internazionale tra le due Parti,

consapevoli del potenziale di sviluppo di tali relazioni,

sottolineando che il Centro assume, su mandato degli Stati contraenti alla suddetta Convenzione, i compiti da essi affidatigli,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1 Oggetto dell’Accordo

L’oggetto del presente Accordo è l’adempimento, da parte del Centro, dei compiti internazionali affidatigli dagli Stati contraenti alla Convenzione sul divieto delle mine antiuomo, in applicazione del suddetto Accordo del 7 novembre 2001 o, se del caso, in virtù di altri mandati internazionali.

Il presente Accordo non pregiudica l’esercizio da parte del Dipartimento federale dell’interno delle sue responsabilità quale organo di sorveglianza sulle fondazioni relativamente al rispetto degli obiettivi del Centro.

Art. 2 Libertà d’azione

Il Consiglio federale svizzero garantisce l’indipendenza e la libertà d’azione del Centro.

Gli riconosce in particolare, una completa libertà di riunione, comprendente la libertà di discussione, di decisione e di pubblicazione sul territorio svizzero.

Art. 3 Capacità giuridica

Il Consiglio federale riconosce la capacità giuridica del Centro in Svizzera.

Art. 4 Libera disponibilità dei fondi

Il Centro può ricevere, detenere, convertire e trasferire qualsiasi fondo, divisa, numerario e altri valori mobili e ha facoltà di disporne liberamente sia in Svizzera che all’estero.

Art. 5 Inviolabilità degli archivi

Gli archivi e i documenti del Centro, come pure i supporti dati che gli appartengono o si trovano in suo possesso, sono inviolabili in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo si trovino.

Art. 6 Regime fiscale

Il Centro è esente dall’imposta federale diretta conformemente all’articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990 3 sull’imposta federale diretta.

Art. 7 Immunità

Ai fini dell’adempimento dei compiti menzionati nell’articolo 1, il presidente e i membri del Consiglio di fondazione del Centro come pure il direttore e i collaboratori del Centro, indipendentemente dalla loro nazionalità, godono di:

  1. immunità di giurisdizione, anche dopo aver terminato la loro missione, per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, comprese le parole e gli scritti;
  2. inviolabilità di qualsiasi incarto e documento;

Il direttore del Centro ha il diritto e il dovere di togliere l’immunità a un funzionario se giudica che essa intralci il corso normale della giustizia e che possa essere tolta senza pregiudicare gli interessi del Centro. Parimenti, in circostanze analoghe, il Consiglio di fondazione ha la stessa facoltà nei confronti del presidente e dei membri del Consiglio stesso come pure nei confronti del direttore del Centro.

Le immunità previste dal presente Accordo non sono istituite per concedere a coloro che ne fruiscono vantaggi personali. Esse hanno unicamente lo scopo di assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento del Centro.

Art. 8 Personale estero

Il Consiglio federale esonera il Centro dalle disposizioni in materia di limitazione dell’effettivo di stranieri (Ordinanza del 6 ottobre 1986 4 che limita l’effettivo di stranieri, OLS).

Il Consiglio federale veglia affinché, in caso di perdita dell’impiego, il personale estero del Centro possa beneficiare di un periodo di tolleranza limitato nel tempo per regolarizzare la propria situazione conformemente al diritto svizzero in vigore.

Art. 9 Servizio militare dei collaboratori svizzeri

I collaboratori di nazionalità svizzera del Centro rimangono soggetti agli obblighi militari in Svizzera, conformemente alle disposizioni del diritto svizzero in vigore.

Un numero limitato di congedi militari (congedi per l’estero) può essere accordato ai collaboratori svizzeri del Centro che esercitano funzioni dirigenziali in seno al Centro.

Per i collaboratori di nazionalità svizzera del Centro che non rientrano nella categoria del suddetto paragrafo 2 possono essere presentate richieste di permutazione del servizio d’istruzione, debitamente motivate e controfirmate dall’interessato.

Le richieste di congedo per l’estero e le richieste di permutazione del servizio d’istruzione sono presentate dal Centro al Dipartimento federale degli affari esteri, a destinazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Art. 10 Entrata, soggiorno e uscita

Le autorità svizzere prendono ogni utile provvedimento per facilitare l’entrata in territorio svizzero, l’uscita dal medesimo e il soggiorno a tutte le persone, indipendentemente dalla loro cittadinanza, chiamate in qualità ufficiale presso il Centro

Art. 11 Prevenzione degli abusi

Il Centro e le autorità svizzere cooperano in ogni momento per garantire una buona amministrazione della giustizia, il rispetto dei regolamenti di polizia e per prevenire qualsiasi abuso dei privilegi, immunità e agevolazioni previsti dal presente Accordo.

Art. 12 Esecuzione dell’Accordo da parte della Svizzera

Il Dipartimento federale degli affari esteri coordina l’esecuzione del presente Accordo in seno all’Amministrazione federale.

Art. 13 Composizione delle controversie

Le divergenze di opinione tra le Parti al presente Accordo in merito all’applicazione o all’interpretazione del medesimo sono composte mediante negoziati diretti tra di esse.

Art. 14 Revisione

Il presente Accordo può essere riveduto su richiesta dell’una o dell’altra Parte.

In tal caso, entrambe le Parti si accordano sulle modifiche che potrebbero essere apportate alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 15 Denuncia

Il presente Accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra Parte, con un preavviso scritto per la fine di un anno civile.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma. Fatto a Berna, il 25 febbraio 2003, in duplice esemplare, in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Centro internazionale
di sminamento umanitario – Ginevra:

Micheline Calmy-Rey

Cornelio Sommaruga