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0.351.915.8

Trattato
tra la Svizzera e l’Australia
sull’assistenza giudiziaria in materia penale

(Stato 5 novembre 1999)0.351.915.8Nicht löschen bitte "1 " !!

Traduzione2

Concluso il 25 novembre 1991
Approvato dall’Assemblea federale il 2 marzo 19933
Entrato in vigore con scambio di note il 31 luglio 1994

La Svizzera
e
l ’ Australia,

animate dal desiderio di promuovere nella più ampia misura possibile la collaborazione tra i due Stati nella lotta contro la criminalità,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione

Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, le Parti contraenti si obbligano ad accordarsi reciprocamente l’assistenza giudiziaria nel caso di inchieste o procedimenti giudiziari relativi a reati la cui repressione cade o potrebbe cadere sotto la giurisdizione dello Stato richiedente.

L’assistenza giudiziaria comprende:

  1. l’assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni;
  2. la produzione, la presa in custodia e la consegna di atti scritti o altri mezzi di prova;
  3. le indagini sulla dimora e l’identificazione di persone;
  4. l’esecuzione di richieste di perquisizione e di sequestro nonché di richieste di ricerca, blocco, confisca e restituzione dei prodotti o dei profitti del reato;
  5. la messa a disposizione di persone richieste di testimoniare o di partecipare ad atti d’istruzione;
  6. la notificazione di atti scritti; e
  7. qualsiasi altro atto d’assistenza giudiziaria compatibile con gli obiettivi del presente Trattato e accettabile per le Parti contraenti.

L’assistenza giudiziaria comprende l’estradizione, l’applicazione del diritto o l’esecuzione di sentenze penali passate in giudicato soltanto nella misura ammessa dalla legislazione dello Stato richiesto e dal presente Trattato.

Art. 2 Motivi di rifiuto

L’assistenza giudiziaria può essere rifiutata, secondo il diritto dello Stato richiesto, se:

  1. la domanda si riferisce a reati considerati dallo Stato richiesto come reati politici o connessi esclusivamente al diritto penale militare;
  2. la domanda si riferisce a un reato fiscale;
  3. la domanda si riferisce a un reato per cui l’autore è già stato definitivamente assolto o graziato oppure è stata eseguita la pena inflittagli;
  4. i risultati della domanda d’assistenza giudiziaria servono a perseguire una persona per un reato per cui, conformemente al diritto dello Stato richiesto, l’azione penale è prescritta;
  5. esistono seri motivi per credere che la domanda sia stata presentata al fine di agevolare il perseguimento di una persona a cagione della sua razza, del suo sesso, della sua religione, della sua nazionalità o delle sue opinioni politiche oppure che la situazione della persona rischi d’essere aggravata per uno di detti motivi;
  6. lo Stato richiesto ritiene che l’esecuzione della domanda è di natura tale da nuocere alla sovranità, alla sicurezza, all’ordine pubblico o ad altri interessi essenziali del suo Paese.

Per valutare il pregiudizio agli interessi essenziali di cui al capoverso 1 lettera f, lo Stato richiesto può esaminare se la concessione dell’assistenza giudiziaria rischi di pregiudicare un’inchiesta o una procedura penale nel suo Paese, di compromettere la sicurezza di una persona oppure di costituire un onere eccessivo per detto Paese.

Art. 3 Misure coercitive

L’assistenza giudiziaria che implica l’applicazione di misure coercitive può essere rifiutata ove si riferisca ad atti od omissioni che, se commessi in circostanze analoghe nello Stato richiesto, non sarebbero perseguibili secondo il diritto di questo Stato.

Il capoverso 1 del presente articolo non è applicabile se l’assistenza giudiziaria richiesta serve a stabilire l’innocenza di una persona.

Art. 4 Limitazione dell’uso delle informazioni e dei mezzi di prova ottenuti

Senza il consenso preliminare dello Stato richiesto, lo Stato richiedente non può usare informazioni o mezzi di prova ottenuti grazie a una domanda d’assistenza giudiziaria in un altro procedimento per cui l’assistenza è inammissibile secondo il presente Trattato.

Senza il consenso preliminare dello Stato richiesto, nessuno ha il diritto di ispezionare informazioni o mezzi di prova ottenuti grazie a una domanda d’assistenza giudiziaria, tranne i diretti interessati alla domanda d’assistenza, i loro rappresentanti legali oppure le vittime del reato determinante per la domanda d’assistenza giudiziaria.

Art. 5 Discrezione

Nell’esecuzione di una domanda d’assistenza giudiziaria, lo Stato richiesto si adopera per osservare la discrezione pretesa dallo Stato richiedente.

Lo Stato richiedente si adopera per osservare la discrezione pretesa dallo Stato richiesto per quanto concerne informazioni o mezzi di prova ottenuti grazie a una domanda d’assistenza giudiziaria.

Art. 6 Ufficio centrale

Le Parti contraenti designano un Ufficio centrale ai fini del presente Trattato. Fintanto che una Parte contraente non designa un’altra autorità, l’Ufficio centrale per l’Australia è il Dipartimento di giustizia a Canberra e per la Svizzera l’Ufficio federale di giustizia 4 del Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna.

Le domande d’assistenza giudiziaria sono presentate tramite gli uffici centrali che provvedono all’esecuzione immediata di queste domande da parte delle autorità competenti dello Stato richiesto.

Gli uffici centrali possono comunicare direttamente fra di loro.

Art. 7 Contenuto delle domande d’assistenza giudiziaria

Le domande d’assistenza giudiziaria devono contenere le indicazioni seguenti:

  1. il nome dell’autorità competente che conduce nello Stato richiesto l’indagine o il procedimento penale cui si riferisce la domanda;
  2. l’oggetto e la natura dell’indagine o del procedimento penale e, fatta eccezione della domanda di notificazione di atti scritti, una descrizione dei principali fatti od omissioni contestati o da accertare, nonché il testo o un’esposizione delle disposizioni legali applicabili nel luogo di commissione del reato;
  3. la ragione per cui è presentata la domanda e la natura dell’assistenza giudiziaria desiderata;
  4. precisazioni in merito a specifiche procedure applicabili su domanda dello Stato richiedente;
  5. il nome completo, il luogo e la data di nascita e l’indirizzo delle persone oggetto dell’indagine o della procedura al momento della presentazione della domanda, nonché ogni altra indicazione che possa contribuire alla loro identificazione; e
  6. all’occorrenza, la richiesta, con le pertinenti motivazioni, di trattare la domanda con discrezione.

Per quanto necessario e possibile, la domanda d’assistenza giudiziaria deve contenere:

  1. le indicazioni menzionate alla lettera e del capoverso 1, se si tratta di testimoni o di ogni altra persona indicata nella domanda;
  2. l’indicazione se le testimonianze o le dichiarazioni debbano essere assunte con delazione di giuramento o di promessa;
  3. la descrizione delle informazioni, dichiarazioni o testimonianze richieste;
  4. la descrizione degli atti scritti o dei mezzi di prova dei quali viene richiesta la produzione o la presa in custodia, come pure una descrizione della persona tenuta a produrli e, se non è previsto altrimenti, la forma nella quale devono essere prodotti e autenticati;
  5. le indicazioni circa le indennità, gli emolumenti e le spese che la persona che compare nello Stato richiesto può pretendere; e
  6. una descrizione, il più precisa possibile, dei luoghi da perquisire e dei mezzi di prova che devono essere presi in custodia.

Tutti i documenti allegati alla domanda d’assistenza giudiziaria presentata dalla Svizzera devono essere redatti o tradotti in inglese. Tutti i documenti allegati alla domanda d’assistenza giudiziaria presentata dall’Australia devono essere redatti o tradotti nella lingua ufficiale svizzera che sarà specificata in ogni singolo caso dalla Svizzera.

Lo Stato richiesto che ritiene insufficienti, secondo le esigenze poste dal presente Trattato, le indicazioni fornite nella domanda d’assistenza giudiziaria, può esigere indicazioni supplementari per dar seguito alla domanda.

Art. 8 Esecuzione delle domande d’assistenza giudiziaria

Salvo disposizioni contrarie del presente Trattato, lo Stato richiesto fa eseguire le domande d’assistenza giudiziaria conformemente alle disposizioni legali applicabili per reati analoghi che cadono sotto la sua giurisdizione.

In quanto ammesso dalla sua legislazione, lo Stato richiesto fa eseguire la domanda d’assistenza giudiziaria nelle forme richieste.

Eseguita la domanda d’assistenza giudiziaria, lo Stato richiesto trasmette appena possibile gli atti d’esecuzione allo Stato richiedente.

Lo Stato richiesto può soprassedere alla consegna di mezzi di prova che gli sono necessari per un procedimento di diritto penale, civile o amministrativo. In caso di atti scritti o di incarti, lo Stato richiesto ne trasmetterà, sino alla chiusura dei procedimenti in corso, copie certificate conformi.

Lo Stato richiesto informa immediatamente lo Stato richiedente delle circostanze venute a sua conoscenza che potrebbero causare considerevole ritardo nell’esecuzione della domanda d’assistenza giudiziaria.

Le informazioni su una persona che secondo la domanda d’assistenza giudiziaria non è implicata nel procedimento penale all’estero possono essere comunicate se sono indispensabili per l’accertamento di un elemento costitutivo del reato e in quanto la gravità del reato lo giustifichi.

Lo Stato richiesto comunica immediatamente allo Stato richiedente, fornendone i motivi, la decisione presa dallo Stato richiesto di non dar seguito totalmente o parzialmente alla domanda d’assistenza giudiziaria.

Prima di respingere una domanda d’assistenza giudiziaria, lo Stato richiesto esamina quali sono le condizioni necessarie per poter accordare l’assistenza giudiziaria. Lo Stato richiedente si conforma alle condizioni imposte dallo Stato richiesto.

Art. 9 Restituzione degli atti scritti e dei mezzi di prova

Al termine del procedimento nello Stato richiesto, questo deve, su richiesta dell’altro Stato, restituire allo Stato richiesto gli atti scritti o i mezzi di prova trasmessi in esecuzione della domanda d’assistenza giudiziaria. Se terze persone si avvalgono di diritti su qualsivoglia atto scritto o mezzo di prova nello Stato richiesto prima che detti atti scritti o mezzi di prova siano trasmessi allo Stato richiedente, quest’ultimo deve restituirli il più presto possibile dopo la conclusione del procedimento.

Art. 10 Audizione di testimoni

Ai fini del presente Trattato, la deposizione e l’audizione dei testimoni comprende la produzione di atti scritti o di altri mezzi di prova.

Se, conformemente alla domanda d’assistenza giudiziaria, una persona è richiesta di testimoniare in un procedimento nello Stato richiesto, la persona oggetto del corrispondente procedimento nello Stato richiedente, l’autorità competente dello Stato richiedente e i rappresentanti legali della predetta persona possono essere presenti e porre domande conformemente alle disposizioni procedurali dello Stato richiesto se:

  1. in caso contrario la testimonianza sarebbe o rischierebbe di essere incompatibile con il diritto dello Stato richiedente; o
  2. lo Stato richiesto è convinto che una simile presenza faciliterebbe l’esecuzione della domanda d’assistenza giudiziaria nello Stato richiesto.

Art. 11 Diritto di rifiutare la testimonianza

Una persona richiesta di testimoniare nello Stato richiesto in virtù di una domanda d’assistenza giudiziaria può rifiutare di testimoniare se la legislazione di uno dei due Stati le conferisce tale diritto. Se una persona afferma di essere al beneficio di un tale diritto nello Stato richiedente, l’attestazione in questo senso dell’Ufficio centrale di detto Stato è vincolante nello Stato richiesto.

Art. 12 Autenticazione

Gli atti scritti e altri mezzi di prova, trasmessi conformemente al presente Trattato, sono esenti da qualsiasi formalità di autenticazione a meno che non sia pretesa dallo Stato richiedente. All’occorrenza e fatto salvo il diritto dello Stato richiesto, l’autenticazione avviene nella forma voluta dallo Stato richiedente.

Art. 13 Messa a disposizione di detenuti richiesti di testimoniare
o di fornire informazioni

Una persona detenuta nello Stato richiesto può, con il suo consenso e su domanda dello Stato richiedente, essere messa a disposizione al fine di rendere testimonianza o partecipare a indagini.

L’esecuzione della domanda d’assistenza giudiziaria può essere differita fintanto che la presenza costante del detenuto nello Stato richiesto è necessaria ai fini di un’indagine o di un procedimento penale nello Stato richiesto.

Fintanto che la pena originaria non è stata completamente scontata nello Stato richiesto, lo Stato richiedente tiene detenuta la persona consegnata e la rinvia allo Stato richiesto alla conclusione del procedimento o dell’indagine per cui era stato richiesto il suo trasferimento nello Stato richiedente conformemente al capoverso 1 del presente articolo, oppure non appena la sua presenza non è più necessaria.

La durata della detenzione, subita nello Stato richiedente conformemente al presente articolo, deve essere computata integralmente come periodo di detenzione nello Stato richiesto.

Se la pena pronunciata nei confronti del detenuto consegnato conformemente al presente articolo scade mentre il detenuto si trova nello Stato richiedente, l’ex detenuto ha diritto alle indennità, emolumenti e spese, compresi quelli del viaggio di ritorno nello Stato richiesto, previste per un testimonio o un partecipante alle indagini secondo l’articolo 14.

Il detenuto che rifiuta di essere messo a disposizione come testimonio conformemente al presente articolo non può per questo motivo incorrere in alcuna pena o misura coercitiva.

Art. 14 Messa a disposizione di altre persone richieste di testimoniare
o di fornire informazioni

Una persona nello Stato richiesto può essere citata a comparire come testimonio o perito in un procedimento penale nello Stato richiedente oppure a partecipare a indagini nello Stato richiedente, a condizione che non sia in qualche modo parte in causa in detto procedimento.

Le autorità competenti invitano la persona menzionata nella citazione o nella domanda d’assistenza giudiziaria ad ottemperare alla citazione o alla domanda d’assistenza giudiziaria e domandano il suo consenso. Lo Stato richiesto trasmette immediatamente la risposta della persona in questione allo Stato richiedente.

Se acconsente a comparire nello Stato richiedente, la persona menzionata nella citazione o nella domanda d’assistenza giudiziaria ha diritto di esigere che lo Stato richiedente anticipi una parte delle spese, degli emolumenti e delle indennità.

La persona che non ottemperi alla citazione a comparire come testimonio o perito non può per questo motivo incorrere in alcuna pena o misura coercitiva, indipendentemente da eventuali comminatorie contenute nella citazione.

Art. 15 Salvacondotto

Una persona che compare nello Stato richiedente per testimoniare o partecipare a indagini in un procedimento penale non può essere perseguita né detenuta né essere oggetto di un’azione civile, che non avrebbe potuto essere intentata nei suoi confronti, se questa persona non si trovasse nello Stato richiedente, per fatti od omissioni anteriori alla sua partenza dallo Stato richiesto.

Una persona che compare, secondo gli articoli 13 e 14, nello Stato richiedente per testimoniare o partecipare a indagini in un procedimento penale non può essere costretta a deporre in un procedimento giudiziario diverso da quello cui si riferisce la domanda d’assistenza giudiziaria.

I capoversi 1 e 2 del presente articolo non si applicano se una persona, non trasferita e detenuta giusta l’articolo 13, non lascia lo Stato richiedente nei 30 giorni successivi alla sua deposizione quale testimonio, alla sua partecipazione alle indagini o alla comunicazione ufficiale secondo cui la sua presenza non è più richiesta.

La persona che compare, secondo gli articoli 13 e 14, davanti a un’autorità dello Stato richiedente, non può incorrere in alcun perseguimento penale in seguito alla sua testimonianza, salvo in caso di falso giuramento.

Art. 16 Perquisizione e sequestro: prodotto di reati

Lo Stato richiesto esegue, conformemente al proprio diritto, le richieste di perquisizione e sequestro di atti scritti o altri mezzi di prova inerenti al reato nonché le domande di ricerca, blocco o confisca dei prodotti o dei profitti di un reato. In casi urgenti, lo Stato richiesto prende immediatamente tutti i provvedimenti necessari al fine di preservare la situazione esistente, di proteggere interessi giuridici minacciati e di mettere al sicuro i mezzi di prova.

Su domanda dello Stato richiedente, questi atti scritti, mezzi di prova, prodotti o profitti possono essergli restituiti affinché detto Stato li consegni alle vittime del reato o ad altri aventi diritto.

Art. 17 Notificazione di atti scritti

Lo Stato richiesto provvede alla notifica degli atti scritti la cui notificazione è chiesta dal diritto dello Stato richiedente in relazione a un’indagine o un procedimento penale.

Una domanda di notificazione di un atto scritto deve pervenire almeno 30 giorni prima della data di comparizione personale della persona citata. In casi urgenti, lo Stato richiesto può rinunciare a questa esigenza.

Art. 18 Collaborazione di polizia

Nel quadro delle loro legislazioni nazionali, le Parti contraenti promuovono la collaborazione tra le loro autorità di polizia o altre autorità di perseguimento penale, nella misura in cui, qualora siano richiesti provvedimenti coercitivi, non si applichino altre disposizioni del presente Trattato.

Le comunicazioni relative alla collaborazione di polizia conformemente al capoverso 1 del presente articolo avvengono generalmente tramite l’Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL/ICPO).

Art. 19 Rappresentanza e indennità

Salvo disposizioni contrarie del presente Trattato, lo Stato richiesto prende tutte le misure necessarie per rappresentare gli interessi dello Stato richiedente in connessione con le domande d’assistenza giudiziaria giusta il presente Trattato.

Le spese d’esecuzione della domanda d’assistenza giudiziaria sono a carico dello Stato richiesto. Sono escluse le seguenti spese, che vanno a carico dello Stato richiedente:

  1. indennità, emolumenti e spese relativi al trasferimento di persone secondo l’articolo 14 e spese per il trasferimento e la detenzione di detenuti secondo l’articolo 13;
  2. indennità e spese per funzionari incaricati di effettuare la consegna o il trasferimento o di assicurare la scorta; e
  3. se lo Stato richiesto lo esige, le spese straordinarie per l’esecuzione della domanda d’assistenza giudiziaria che le autorità di questo Stato devono rimborsare a terzi.

Art. 20 Altra assistenza giudiziaria

Il presente Trattato non esonera le Parti contraenti dagli obblighi assunti conformemente ad altri trattati o accordi e non vieta loro di accordare l’assistenza giudiziaria in virtù di altri trattati o accordi.

Art. 21 Scambio di opinioni e composizione delle controversie

Su domanda di uno o dell’altro Ufficio centrale, gli Uffici centrali si scambiano opinioni su questioni relative all’applicazione del presente Trattato nei casi particolari.

Su domanda di una o dell’altra Parte contraente, le Parti contraenti si scambiano opinioni su questioni che non possono essere composte conformemente al capoverso 1 del presente articolo nonché su questioni concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Trattato.

Qualsiasi controversia sull’interpretazione del presente Trattato che non possa essere composta mediante consultazioni conformemente al capoverso 2 del presente articolo può essere sottoposta da ciascuna Parte contraente alla Corte internazionale di giustizia, secondo lo Statuto di detta Corte.

La composizione di una controversia conformemente al capoverso 3 del presente articolo non infirma la validità della decisione finale presa da un’autorità esecutiva o giudiziaria di una Parte contraente in merito alla domanda all’origine della controversia.

Art. 22 Entrata in vigore e denuncia

Il presente Trattato entra in vigore 180 giorni dopo che le Parti si saranno notificate per scritto che sono adempiute le rispettive condizioni per l’entrata in vigore del presente Trattato.

Il presente Trattato è applicabile anche alle domande d’assistenza giudiziaria concernenti reati od omissioni commessi innanzi l’entrata in vigore del presente Trattato.

Ciascuna Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento il presente Trattato mediante notificazione scritta; il Trattato è abrogato 180 giorni dopo la notificazione della denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Berna, il 25 novembre 1991, nelle lingue tedesca e inglese, entrambi i testi facenti parimente fede.

Per la Confederazione Svizzera:

Per l’Australia:

Arnold Koller

Michael John Duffy