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Accordo
tra il Governo della Confederazione Svizzera
e il Governo della Repubblica federale di Germania
sul riconoscimento reciproco delle equivalenze
nel settore universitario

RU 1995 4190

Traduzione1

Concluso il 20 giugno 1994
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 1995

(Stato 14 gennaio 2005)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica federale di Germania,

nello spirito dei rapporti amichevoli tra i due Stati,

nell’intento di promuovere gli scambi nell’ambito scientifico e la collaborazione in quello accademico,

animati dal desiderio di facilitare agli studenti dei due Paesi l’inizio o la continuazione degli studi nell’altro Paese,

consapevoli delle affinità esistenti fra i due Paesi nel sistema universitario e nella formazione accademica,

hanno convenuto quanto segue circa il riconoscimento dei periodi di studio e delle prestazioni di studio allo scopo della continuazione degli studi nel settore accademico nonché circa il diritto di fregiarsi di titoli accademici o comunque di grado universitario:

Art. 12

Università ai sensi del presente Accordo sono:

  1. nella Repubblica federale di Germania, gli istituti d’istruzione pubblici che secondo le legislazioni dei Länder hanno lo statuto di università e gli istituti d’istruzione non pubblici che ai sensi della legislazione di un Land, con validità per tutti i Länder, sono riconosciuti in quanto università;
  2. nella Confederazione Svizzera, gli istituti d’istruzione pubblici che ai sensi delle legislazioni federale o cantonali hanno lo statuto di università e gli istituti d’istruzione non pubblici che ai sensi delle legislazioni federale o cantonali, con validità per tutta la Confederazione, sono riconosciuti in quanto università.

La Commissione peritale permanente di cui all’articolo 7 provvede alla documentazione continua e alla pubblicazione degli elenchi delle università secondo il capoverso 1, da parte tedesca per il tramite della Conferenza dei rettori universitari e da parte svizzera per il tramite della Conferenza dei Rettori delle Università svizzere. Gli elenchi non fanno parte dell’Accordo.

Art. 2

Nel presente Accordo:

  1. l’espressione «titolo accademico» indica qualsiasi forma di diploma o qualsiasi altro titolo universitario conferito da un’università;
  2. il termine «esame», rispettivamente «esame di Stato», indica gli esami a conclusione di un ciclo di studi come anche gli esami intermedi o altre forme di esami parziali nell’ambito di un ciclo di studi in un’università.

Art. 33

Su domanda, sono reciprocamente computati o riconosciuti secondo i capoversi da 2 a 6 4 pertinenti periodi di studio, prestazioni di studio ed esami. Nella misura in cui sia stato concluso con successo un ciclo di studi di base di almeno quattro semestri, non si procede ad una verifica contenutistica delle premesse della qualifica per lo studio accademico.

Su domanda, i periodi di studio, le prestazioni di studio e gli esami compiuti o sostenuti presso università abilitate a svolgere un dottorato – … – 5 sono computati o riconosciuti nell’altro Paese per pertinenti cicli di studi la cui conclusione renda immediatamente possibile l’inizio di un curricolo per il conseguimento del titolo di dottore.

Su domanda, i periodi di studio, le prestazioni di studio e gli esami compiuti o sostenuti nell’ambito di un ciclo di studi presso università non abilitate a svolgere un dottorato – … – 6 sono computati o riconosciuti per la prosecuzione degli studi presso un’università corrispondente dell’altro Paese.

Su domanda, i periodi di studio, le prestazioni di studio e gli esami compiuti o sostenuti presso università non abilitate a svolgere un dottorato – … – 7 sono computati o riconosciuti nelle università dell’altro Paese abilitate a svolgere un dottorato – … – 8 in base al riconoscimento, o ad una decisione di riconoscimento, di un’università corrispondente abilitata a svolgere un dottorato del Paese di origine.

Su domanda, i periodi di studio, le prestazioni di studio e gli esami compiuti o sostenuti presso università abilitate a svolgere un dottorato – … – 9 sono computati o riconosciuti nelle università dell’altro Paese non abilitate a svolgere un dottorato – … – 10 in base al riconoscimento, o ad una decisione di riconoscimento, di un’università corrispondente non abilitata a svolgere un dottorato del Paese di origine.

Su domanda, i periodi di studio, le prestazioni di studio e gli esami compiuti o sostenuti presso le scuole universitarie di arte e di musica sono computati o riconosciuti per pertinenti studi offerti da un’università corrispondente dell’altro Paese, previo eventuale esame delle attitudini artistiche richiesto dall’università d’accoglienza. 11 (7) 12 Spetta all’università presso la quale saranno proseguiti gli studi decidere se si è in presenza di un ciclo di studi ai sensi dei capoversi da 1 a 6. (8) 13 Per l’ammissione agli esami di Stato, i riconoscimenti e computi previsti nel presente Accordo valgono a norma del diritto nazionale in materia di esami. (9) 14 Per quanto riguarda l’applicazione dei capoversi 4 e 5, la Commissione peritale permanente può, per consenso, regolare i dettagli.

Art. 4

Su richiesta del titolare, i titoli accademici e gli attestati di esami di Stato conseguiti in una delle Parti contraenti vengono riconosciuti nelle università dell’altra Parte per la continuazione degli studi o per il compimento di un altro ciclo di studi, nonché per l’ammissione agli esami di laurea, senza esami supplementari o completivi, se e nella misura in cui la stessa cosa valga nello Stato che li ha rilasciati. Rimangono salve le condizioni o esigenze speciali valide per studenti e laureati dell’altro Stato contraente.

Art. 5

Il titolare di un titolo accademico è autorizzato a fregiarsene nella forma prevista dalle disposizioni legali dello Stato che glielo ha conferito.

Art. 6

Il presente Accordo è applicabile soltanto ai cittadini dell’uno o dell’altro Stato. Il diritto nazionale dei due Stati determina chi è considerato cittadino.

Rimangono salvi i disciplinamenti in materia di numerus clausus, nonché speciali condizioni o esigenze valide per studenti o laureati dell’altro Stato contraente.

Art. 7

Per discutere di qualsivoglia questione risultante dal presente Accordo è istituita una Commissione peritale permanente i cui membri, fino a sei ciascuna, sono nominati dalle due Parti contraenti. La lista dei membri di ciascuna Parte è trasmessa all’altra per via diplomatica.

La Commissione peritale permanente si riunisce a domanda di una delle due Parti contraenti. Il luogo della seduta è convenuto di volta in volta per via diplomatica.

Art. 8

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese dopo quello nel corso del quale le due Parti contraenti si saranno reciprocamente notificate l’adempimento delle rispettive esigenze per l’entrata in vigore.

Art. 9

Il presente Accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Dopo di che, si rinnova di anno in anno salvo che una Parte contraente lo denunci per scritto con preavviso di sei mesi. Fatto a Bonn, il 20 giugno 1994, in due originali in lingua tedesca.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Dieter Chenaux‑Repond

Per il Governo
della Repubblica federale di Germania:

Lothar Wittmann

Allegati 1 e II15

Scambio di lettere del 20 giugno 1994

L’Ambasciatore di Svizzera

Bonn, 20 giugno 1994

Signor
Lothar Wittmann
Direttore
Capo della divisione della cultura
Ministero degli affari esteri

Bonn

Signor Direttore

Ho l’onore di accusare ricevuta la Sua nota del 20 giugno 1994 del seguente tenore:

  1. «In nome del Governo della Repubblica federale di Germania e in merito all’Accordo germano‑svizzero, firmato in data odierna, sul riconoscimento reciproco delle equivalenze nel settore universitario, ha l’onore di specificare quanto segue:1.L’Accordo non pregiudica la competenza delle università degli Stati contraenti in ambito universitario per quanto concerne decisioni concrete attinenti ai criteri di computo, di riconoscimento e di ammissione.2.Al momento della creazione di scuole universitarie professionali nei due Stati, le Parti contraenti concorderanno le modalità di assoggettamento di tali scuole all’Accordo, come previsto nell’articolo 1 capoverso 2.3.Le Parti contraenti considereranno con particolare attenzione le ripercussioni pratiche dell’articolo 3 capoversi 3 e 5 e si dichiarano disposte a discutere in seno alla Commissione peritale permanente di tutte le questioni che dovessero porsi in merito.
  2. Se il Governo svizzero dichiara di approvare le proposte 1–3 qui sopra la presente lettera e la relativa risposta d’assenso costituiranno un accordo complementare tra i nostri due Governi, il quale entrerà in vigore simultaneamente all’Accordo base, di cui sarà parte integrante.»

Mi pregio comunicarle, in nome del Governo svizzero, che approviamo il contenuto della Sua lettera.

Accolga, Signor Direttore, l’espressione della mia massima considerazione.

Dieter Chenaux‑Repond