Per gli agenti dello Stato limitrofo, i treni designati ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 costituiscono, sulla parte del percorso di cui all’articolo 1 paragrafo 1 situata nel territorio della Confederazione Svizzera o della Repubblica federale di Germania, la zona ai sensi della Convenzione del 1° giugno 1961.
Nelle stazioni del percorso di cui all’articolo 1 paragrafo 1, gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di trattenere, sul marciapiede o nei locali della stazione messi a disposizione a tale scopo, le persone fermate e le merci o i mezzi di prova sequestrati sul treno. Il settore in cui sono eseguiti gli atti ufficiali necessari è considerato zona.
Le persone fermate e le merci o i mezzi di prova sequestrati possono essere ricondotti nello Stato limitrofo con uno dei treni successivi circolanti sul percorso di cui all’articolo 1 paragrafo 1.
Gli agenti dello Stato limitrofo possono ricondurre nello Stato limitrofo le persone fermate e le merci o i mezzi di prova sequestrati sul percorso di cui all’articolo 1 paragrafo 1 anche utilizzando il collegamento stradale più breve.