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Accordo
tra la Svizzera e l’Italia
relativo all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati
nella Stazione ferroviaria di Luino ed al controllo in corso di viaggio
sulla tratta Luino–Ranzo‑S. Abbondio

RU 1974 1253

Testo originale

Concluso il 28 febbraio 1974
Entrato in vigore il 1° luglio 1974

(Stato 5 dicembre 1984)

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana, in applicazione dell’articolo 2, numeri 2 e 3, della Convenzione tra la Svizzera e l’Italia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, sottoscritta a Berna l’11 marzo 1961 1 , hanno deciso di concludere un Accordo relativo all’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione ferroviaria di Luino ed al controllo in corso di viaggio sulla tratta Luino–Ranzo‑S. Abbondio ed a tal fine hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito in territorio italiano, alla stazione di Luino. 1 controlli svizzeri ed italiani d’entrata e di uscita sono effettuati presso detto ufficio.

Ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione dell’11 marzo 1961 2 (denominata qui appresso «Convenzione quadro»), l’ufficio e le zone per gli agenti svizzeri in territorio italiano sono aggregati al Comune di Sant’Abbondio.

Art. 2

Alla stazione di Luino vengono istituite due zone distinte, una per il traffico viaggiatori (persone che varcano la frontiera in treni viaggiatori, come pure il loro bagaglio, le merci d’uso privato, i campioni commerciali, le piccole quantità di merci commerciabili di non rilevante valore, la valuta e le carte‑valori che dette persone recano seco per esigenze personali), l’altra per il traffico merci (spedizioni di colli espresso, spedizioni a grande e piccola velocità, derrate alimentari, invii postali, messaggeria e bestiame).

Planimetrie ufficiali delle zone menzionate agli articoli 3 e 4 saranno affisse negli uffici svizzero ed italiano.

Art. 3

La zona per il traffico viaggiatori comprende:

  1. i binari d’ingresso e di partenza denominati da I a IV viaggiatori;
  2. i marciapiedi da I a IV, nonché l’interbinario tra i binari IV e V;
  3. la sala di visita fino ai passaggi che saranno opportunatamente indicati, i 2 uffici contigui riservati alla Dogana svizzera (ufficio sportelli e locale visite personali), e il magazzino doganale bagagli;
  4. la tratta di linea fra la frontiera sul ponte del torrente Isnella e la stazione di Luino;
  5. la parte Sud‑Ovest della stazione ferroviaria di Maccagno costituita dal marciapiede lato binari, dai binari principali e dal relativo interbinario, su una lunghezza totale di 120 metri o, se oltrepassata dal treno, corrispondente alla lunghezza di questo;
  6. la parte Ovest della stazione ferroviaria di Pino‑Tronzano costituita dal marciapiede lato binari, dai binari principali e dal relativo interbinario, su una lunghezza totale di 120 metri o, se oltrepassata dal treno, corrispondente alla lunghezza di questo;
  7. 3 la parte sud‑ovest della fermata ferroviaria di Colmegna costituita dal binario principale e dal marciapiede, sulla lunghezza totale o, se oltrepassata dal treno, corrispondente alla lunghezza di questo.

La zona è divisa in due settori:

  1. un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati comprendente:–i binari da I a IV e i marciapiedi relativi, nonché l’interbinario fra i binari IV e V, per la lunghezza di m 300 (lato Pino) rispetto all’asse trasversale della stazione e di m 230 dal predetto asse verso Oleggio;–i locali del fabbricato viaggiatori e precisamente::–sala visita,–magazzino doganale bagagli–le parti della zona menzionate alle lettere d), e), f), g) del precedente Paragrafo 14;
  2. un settore riservato agli agenti svizzeri, comprendente:–l’ufficio sportelli e il locale visite personali.

Se a cagione della loro lunghezza o per esigenze di manovra i treni o parte di essi dovessero oltrepassare la zona oppure venire spostati fuori di essa, detti treni o le loro parti, nonché l’interbinario contiguo corrispondente alla loro lunghezza sono considerati ancora zona viaggiatori ai sensi del presente articolo.

Art. 4

La zona per il traffico merci comprende, oltre la zona menzionata sotto il precedente articolo 3, l’insieme di tutti i binari e gli impianti della stazione menzionati sotto il seguente paragrafo 2.

La zona è divisa in due settori:

  1. un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati, comprendente:–i binari da I a IV denominati fascio viaggiatori;–i binari da V a XI denominati fascio scalo;–i binari da I a VII denominati fascio dogana;–i binari da XVIII a XXI denominati fascio passanti;–i binari da I a XII denominati fascio parigina;–i binari da I a IV denominati fascio locale;–i binari di raccordo alle officine coperte dì riparazione FS e FFS;–le officine di riparazione FS e FFS;–i 2 magazzini doganali entrata e uscita nei fabbricati magazzini a grande e a piccola velocità;
  2. un settore riservato agli agenti svizzeri, comprendente:–nel fabbricato grande velocità: i locali situati al primo piano, escluso il locale riservato alle ferrovie svizzere;–nei magazzini doganali: i 3 locali riservati agli agenti svizzeri di servizio.

Ove necessità di servizio concordemente riconosciute richiedessero lo svolgimento del controllo degli agenti dello Stato limitrofo entro l’arca della stazione FS riservata al traffico merci interno italiano situata fuori zona, tale area, limitatamente al 5° binario locale ed al relativo tratto di piazzale, sarà considerata zona a tutti gli effetti della Convenzione quadro e fino a controllo ultimato.

Art. 5

Nella stazione di Luino la zona per il traffico merci coincide col perimetro segnato dalla recinzione; dove però essa manca, il limite della zona corre a 5 metri dalla rotaia esterna, escludendo tuttavia i locali e le costruzioni non menzionati agli articoli 3 e 4, nonché i pubblici passaggi.

La zona include pure il pendio del terrapieno o della trincea, ove è tracciata la linea ferroviaria; se il terreno è pianeggiante, la zona si estende fino a 5 metri parallelamente alla rotaia esterna. Restano in ogni caso escluse dalla zona le proprietà private, le pubbliche vie che costeggiano la zona e i passaggi aperti al pubblico che passano sopra, sotto o attraverso la zona.

Art. 6

In applicazione di quanto disposto dall’articolo 17, lettera a) della Convenzione quadro, i locali riconosciuti necessari per i servizi svolti negli uffici a controlli nazionali abbinati della stazione di Luino saranno forniti gratuitamente alle Amministrazioni doganali e di polizia svizzere.

Analogamente a quanto disposto dal precedente paragrafo, nella stazione Ranzo S. Abbondio è tenuto gratuitamente a disposizione degli agenti italiani un locale.

Art. 7

Nel traffico viaggiatori i controlli svizzeri ed italiani in entrata ed in uscita possono essere effettuati sui treni in corso di viaggio sul percorso Luino– Ranzo‑S. Abbondio e viceversa. 1 controlli riguardano le persone e i loro bagagli personali.

Per gli agenti dello Stato limitrofo, la zona comprende i treni stabiliti a norma dell’articolo 9 sulla parte dei percorsi menzionati nel precedente paragrafo, sita nello Stato di soggiorno.

A Ranzo, gli agenti italiani hanno il diritto di trattenere nell’area ferroviaria della stazione le persone arrestate e le merci o altri beni sequestrati sui treni. Per il mantenimento di tali misure ufficiali, le parti dell’area ferroviaria utilizzate sono considerate come «zone».

Le persone arrestate e le merci o altri beni sequestrati possono essere condotti nello Stato limitrofo con il primo treno utile sullo stesso percorso indicato nel presente articolo, paragrafo I.

Gli agenti in servizio fruiranno del trasporto gratuito sul percorso Luino–Ranzo‑S. Abbondio e viceversa.

Ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1, della Convenzione quadro, la zona per gli agenti è aggregata al Comune di Pino.

Art. 8

Per gli effetti di quanto previsto al paragrafo 2 dell’articolo 7 della Convenzione quadro, le operazioni di controllo ai viaggiatori e al loro bagaglio eseguite sui treni si intendono di regola terminate da parte del Paese d’uscita quando gli agenti di detto Paese abbiano abbandonato lo scompartimento.

Se alla stazione di Luino oppure alle stazioni o fermate 5 intermedie oppure lungo la linea fino al confine svizzero, contrariamente alla disciplina concordata fra le Amministrazioni addette al controllo e le Ferrovie dello Stato, delle persone non ancora controllate dovessero introdursi o introdurre merci negli scompartimenti già controllati delle carrozze, dette persone e gli scompartimenti ove esse sono entrate e le merci da loro introdotte, potranno ancora essere controllate nell’ordine di precedenza previsto dall’articolo 7 della Convenzione quadro.

Art. 9

La Direzione delle Dogane del IV Circondario a Lugano e il Comando della Polizia del Cantone Ticino a Bellinzona da una parte, e la Direzione della Circoscrizione doganale di Luino e l’Ufficio della Il Zona di Polizia di frontiera a Como dall’altra parte regolano di comune accordo le questioni di dettaglio, d’intesa con le autorità ferroviarie, ed in particolare quelle relative allo svolgimento del traffico e all’utilizzo delle zone.

Dette Amministrazioni stabiliscono secondo le necessità e le opportunità i casi in cui occorre effettuare i controlli sui treni in corso di viaggio.

Gli agenti di grado più elevato, in servizio in loco, sono autorizzati ad adottare, di comune accordo, le misure ritenute necessarie al momento, o per brevi periodi, specialmente per eliminare le difficoltà che potessero sorgere in occasione del controllo; per contro, le decisioni di massima sono sempre concordemente adottate dalle Direzioni o dai Servizi preposti.

Art. 10

Il presente Accordo entrerà in vigore quattro mesi dopo la data della sua firma.

Ciascuno dei due Stati potrà denunciare il presente Accordo con l’osservanza di un termine di sei mesi per il primo giorno di un mese. Fatto, in due esemplari originali in lingue italiana, a Roma il 28 febbraio 1974.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Lenz

Per il Governo
della Repubblica Italiana:

Tomasone

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