Le misure previste dal capoverso 1 del presente articolo devono essere soppresse non appena cessassero le circostanze che le hanno motivate.
Qualora la situazione dell’economia delle foreste lo esiga, i Governi dei due Stati possono, di comune accordo e per un periodo determinato:
- stabilire i contingenti relativi ai prodotti provenienti dalle foreste menzionati dall’articolo 3, numero 1, capoverso 1 della Convenzione del 31 gennaio 19383;
- modificare i contingenti relativi alla legna da ardere stabiliti dall’articolo 3, numero 1, capoverso 3, come pure al legname segato fissati dall’articolo 3, numero 10, capoversi 1 e 2, della Convenzione.