Ai fini del presente protocollo si intende per:
- «merci», le merci di cui ai capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, indipendentemente dal campo di applicazione dell’accordo del 22 luglio 1972;
- «legislazione doganale», le disposizioni legali o regolamentari adottate dalla Comunità europea o dalla Confederazione elvetica che disciplinano l’importazione, l’esportazione, il transito delle merci, nonché il vincolo delle stesse a un regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- «autorità richiedente», l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
- «autorità interpellata», l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
- «operazioni contrarie alla legislazione doganale», le violazioni della legislazione doganale o i tentativi di violazione della stessa.