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0.747.711.1

Protocollo del 2005
relativo al Protocollo per la repressione di atti illeciti
contro la sicurezza delle piattaforme fisse
situate sulla piattaforma continentale

RU 2010 3345; FF 2008985

Traduzione

Concluso a Londra il 14 ottobre 2005

Approvato dall'Assemblea federale il 13 giugno 20081

Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 15 ottobre 2008

Entrato in vigore per la Svizzera il 28 luglio 2010

(Stato 22 luglio 2024)

Gli Stati Parte al presente Protocollo,

essendo parti del Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, concluso a Roma il 10 marzo 1988 2 ;

riconoscendo che le ragioni per le quali il Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione 3 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima è stato elaborato sono valide anche per le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale;

tenendo conto delle disposizioni dei predetti Protocolli,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini del presente Protocollo:

Per «Protocollo del 1988» s’intende il Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, concluso a Roma il 10 marzo 1988.

Per «Organizzazione» s’intende l’Organizzazione marittima internazionale.

Per «Segretario generale» s’intende il Segretario generale dell’Organizzazione.

Art. 2

Sostituire il paragrafo 1 dell’articolo 1 del Protocollo del 1988 con il testo seguente:

Le disposizioni dei paragrafi 1 c), d), e), f), g), h) e 2 a) dell’articolo 1, quelle degli articoli 2 bis , 5, 5 bis e 7 e quelle degli articoli 10–16, compresi gli articoli 11 bis , 11 ter e 12 bis della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, modificata dal Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, si applicano pure mutatis mutandis ai reati menzionati negli articoli 2, 2 bis e 2 ter del presente Protocollo, qualora questi reati siano commessi a bordo o contro le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale.

Art. 3

Sostituire il paragrafo 1 d) dell’articolo 2 del Protocollo del 1988 con il testo seguente:

  1. colloca o fa collocare su una piattaforma fissa, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggere la piattaforma fissa o di natura tale da mettere in pericolo la sua sicurezza.

Stralciare il paragrafo 1 e) dell’articolo 2 del Protocollo del 1988.

Sostituire il paragrafo 2 dell’articolo 2 del Protocollo del 1988 con il testo seguente:

Commette altresì reato chiunque minacci di commettere uno dei reati di cui ai paragrafi 1 b) e c), se detta minaccia è tale da compromettere la sicurezza della piattaforma fissa, sia tale minaccia accompagnata o no, secondo la legislazione nazionale, da una condizione intesa a costringere una persona fisica o giuridica a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi.

Art. 4

Inserire il testo seguente quale articolo 2 bis :

Art. 2bis

Commette reato ai sensi del presente Protocollo chiunque, illecitamente ed intenzionalmente, allo scopo di compiere un atto che, per sua natura o visto il suo contesto, si prefigge di intimidire una popolazione o di costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un atto qualsiasi:

  1. utilizza contro una piattaforma fissa o a bordo della stessa o scarica da una piattaforma fissa esplosivi, materiale radioattivo o armi BCN in modo da provocare o rischiare di provocare la morte o danni corporali o materiali gravi; o
  2. scarica da una piattaforma fissa idrocarburi, gas naturale liquefatto o altre sostanze nocive o potenzialmente pericolose che non sono contemplate nella lettera a) in quantità e concentrazioni tali da provocare o rischiare di provocare la morte o danni corporali o materiali gravi; o
  3. minaccia di commettere uno qualsiasi dei reati menzionati nelle lettere a) o b), sia tale minaccia accompagnata o no, secondo la legislazione nazionale, da una condizione.

Inserire il testo seguente quale articolo 2 ter :

Art. 2ter

Commette altresì reato ai sensi del presente Protocollo chiunque:

  1. illecitamente ed intenzionalmente ferisce o uccide una persona, sempre che tali fatti presentino una connessione con uno dei reati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 2 o all’articolo 2bis; o
  2. tenta di commettere un reato menzionato nel paragrafo 1 dell’articolo 2, nelle lettere a) o b) dell’articolo 2bis o nella lettera a) del presente articolo; o
  3. si rende complice di un reato di cui all’articolo 2 o 2bis o alle lettere a) o b) del presente articolo; o
  4. organizza la commissione di un reato di cui all’articolo 2 o 2bis o alle lettere a) o b) del presente articolo od ordina ad altre persone di commetterlo; o
  5. contribuisce alla commissione di uno o più reati di cui all’articolo 2 o 2bis o alle lettere a) o b) del presente articolo per il tramite di un gruppo di persone che agiscono di concerto, essendo questo contributo intenzionale e prestato:i)nell'intento di facilitare l’attività criminale del gruppo o per agevolarne lo scopo, qualora questa attività o questo scopo implichi la commissione di un reato di cui all’articolo 2 o 2bis, oii)sapendo che il gruppo intende commettere un reato di cui all’articolo 2 o 2bis.

Art. 5

Sostituire il paragrafo 1 dell’articolo 3 del Protocollo del 1988 con il testo seguente:

Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui agli articoli 2, 2bis e 2ter quando il reato è commesso:

  1. contro o a bordo di una piattaforma fissa mentre questa è situata sulla piattaforma continentale di tale Stato; o
  2. da un cittadino di tale Stato.

Sostituire il paragrafo 3 dell’articolo 3 del Protocollo del 1988 con il testo seguente:

Ogni Stato Parte che ha istituito la propria giurisdizione nei casi di cui al paragrafo 2 lo notifica al Segretario generale. Se in seguito detto Stato Parte annulla tale competenza, ne dà notifica al Segretario generale.

Sostituire il paragrafo 4 dell’articolo 3 del Protocollo del 1988 con il testo seguente:

Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui agli articoli 2, 2 bis e 2 ter nei casi in cui il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada verso uno qualsiasi degli Stati Parti che hanno istituito la loro giurisdizione in conformità dei paragrafi 1 e 2.

Art. 6 Interpretazione e applicazione

Il Protocollo del 1988 e il presente Protocollo sono considerati e interpretati dalle Parti del presente Protocollo come un unico strumento.

Gli articoli 1–4 del Protocollo del 1988, nella loro versione riveduta dal presente Protocollo, come pure gli articoli 8–13 del presente Protocollo costituiscono e sono denominati Protocollo del 2005 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale (Protocollo SUA del 2005 sulle piattaforme fisse).

Art. 7

Aggiungere il testo seguente quale articolo 4 bis del Protocollo:

Art. 4bis Clausola finale del Protocollo del 2005 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sullapiattaformacontinentale

Le clausole finali del Protocollo del 2005 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale sono gli articoli 8–13 del Protocollo del 2005 relativo al Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. Nel presente Protocollo, i riferimenti agli Stati Parte sono considerati come riferimenti agli Stati Parte del Protocollo del 2005.

Clausole finali

Art. 8 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

Il presente Protocollo è aperto alla firma dal 14 febbraio 2006 al 13 febbraio 2007 alla sede dell’Organizzazione marittima internazionale. Esso rimane poi aperto per l’adesione.

Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo mediante:

  1. la firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione; oppure
  2. la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure
  3. l’adesione.

La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione sono effettuate attraverso il deposito di un apposito strumento presso il Segretario Generale.

Solo uno Stato che ha firmato il Protocollo del 1988 senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione, o che ha ratificato, accettato, approvato il Protocollo del 1988 o vi ha aderito, può divenire Parte del presente Protocollo.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale tre Stati l’hanno firmato senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione o hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale. Tuttavia, il presente Protocollo non entra in vigore prima dell’entrata in vigore del Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima.

Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o di adesione a quest’ultimo dopo che sono state soddisfatte le condizioni menzionate nel paragrafo 1 per la sua entrata in vigore, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione ha effetto novanta giorni dopo la data del deposito.

Art. 10 Denuncia

Il presente Protocollo può essere denunciato da uno degli Stati Parte in ogni momento dopo la data alla quale il presente Protocollo entra in vigore nei confronti di tale Stato.

La denuncia ha luogo mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.

La denuncia ha effetto un anno dopo il deposito dello strumento di denuncia presso il Segretario generale o alla scadenza di un periodo di tempo più lungo se così è indicato in questo strumento di denuncia.

Art. 11 Revisione e modifica

L’Organizzazione può convocare una Conferenza per la revisione o la modifica del presente Protocollo.

Il Segretario generale convoca una conferenza degli Stati Parte al presente Protocollo per la revisione o l’adozione di emendamenti al presente Protocollo, a richiesta di un terzo degli Stati Parte che non sia inferiore a cinque.

Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo si applica al Protocollo così come emendato.

Art. 12 Depositario

Il presente Protocollo, come pure ogni emendamento adottato conformemente all’articolo 11, è depositato presso il Segretario generale.

Il Segretario generale:

  1. informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito:i)di ogni nuova firma o di ogni deposito di un nuovo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, nonché della loro data,ii)della data di entrata in vigore del presente Protocollo,iii)del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo, nonché della data alla quale è stato ricevuto e della data dalla quale la denuncia ha effetto,iv)di ogni comunicazione fatta in applicazione degli articoli del presente Protocollo; e
  2. trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che lo hanno firmato o vi hanno aderito.

All’atto dell’entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale ne trasmette una copia certificata conforme al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformità dell’articolo 102 dello Statuto delle Nazione Unite 4 .

Art. 13 Lingue

Il presente Protocollo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma al presente Protocollo.

Fatto a Londra il quattordici ottobre due mila cinque.

(Seguono le firme)

0.747.711.1

Campo d’applicazione il 22 luglio 20245

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Algeria

25 gennaio

2011 A

25 aprile

2011

Antigua e Barbuda

24 novembre

2015

22 febbraio

2016

Arabia Saudita

31 luglio

2013 A

29 ottobre

2013

Austria

18 giugno

2010

16 settembre

2010

Barbados

8 marzo

2023 A

6 giugno

2023

Belgio

2 luglio

2019 A

2 ottobre

2019

Benin

28 giugno

2018 A

26 settembre

2018

Bulgaria

7 ottobre

2010

5 gennaio

2011

Congo (Kinshasa)

28 maggio

2015 A

26 agosto

2015

Costa d’Avorio

23 marzo

2012 A

21 giugno

2012

Cuba

10 aprile

2014 A

9 luglio

2014

Danimarca* a

14 settembre

2018

13 dicembre

2018

Dominicana, Repubblica

9 ottobre

2010 A

28 luglio

2010

Estonia

16 maggio

2008

28 luglio

2010

Figi

21 maggio

2008 A

28 luglio

2010

Finlandia

26 maggio

2020

24 agosto

2020

Francia*

9 maggio

2018

7 agosto

2018

Germania

29 gennaio

2016

28 aprile

2016

Ghana

18 novembre

2019 A

16 febbraio

2020

Giamaica

28 novembre

2013 A

26 febbraio

2014

Gibuti

23 aprile

2014 A

22 luglio

2014

Grecia

11 settembre

2013

10 dicembre

2013

Iraq

6 marzo

2024 A

4 giugno

2024

Kazakistan

3 maggio

2019 A

1° agosto

2019

Lettonia

16 novembre

2009 A

28 luglio

2010

Liechtenstein

28 agosto

2009

28 luglio

2010

Marshall, Isole

9 maggio

2008 A

28 luglio

2010

Mauritania

21 agosto

2013 A

19 novembre

2013

Montenegro

6 gennaio

2020 A

5 aprile

2020

Nauru

29 aprile

2010 A

28 luglio

2010

Norvegia

30 settembre

2013

29 dicembre

2013

Nuova Zelanda

26 febbraio

2018

27 maggio

2018

Tokelau

26 febbraio

2018

27 maggio

2018

Paesi Bassi b

1° marzo

2011 A

30 maggio

2011

Palau

29 settembre

2011 A

28 dicembre

2011

Panama

24 febbraio

2011 A

25 maggio

2011

Portogallo

1° settembre

2015 A

30 novembre

2015

Qatar

10 gennaio

2014 A

10 aprile

2014

Saint Vincent e Grenadine

5 luglio

2010

3 ottobre

2010

San Marino

15 dicembre

2014 A

15 marzo

2015

Santa Lucia

8 novembre

2012 A

6 febbraio

2013

Spagna

16 aprile

2008

28 luglio

2010

Stati Uniti d’America

28 agosto

2015

26 novembre

2015

Svezia

22 settembre

2014

21 dicembre

2014

Svizzera

15 ottobre

2008 A

28 luglio

2010

Turchia

21 giugno

2019

19 settembre

2019

Uruguay

29 aprile

2015 A

28 luglio

2015

Vanuatu

20 agosto

2008 A

28 luglio

2010

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Qui nous sommes > Conventions > État des conventions > Status Book, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. Il Prot. non si applica alle Isole Faeröer e alla Groenlandia.
  4. Per il Regno in Europa e la parte caraibica dei Paesi Bassi (Bonaire, Sint Eustatius e Saba).