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Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi

RU 19881652; FF 1986II 541

Traduzione

Concluso a Londra il 17 febbraio 1978
Approvato dall’Assemblea federale il 9 marzo 19871
Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 15 dicembre 1987
Entrato in vigore per la Svizzera il 15 marzo 1988

(Stato 1° marzo 2026)

Le Parti contraenti del presente Protocollo,

Riconoscendo il significativo contributo che può essere dato, dalla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi, alla protezione dell’ambiente marino contro l’inquinamento da parte delle navi,

Riconoscendo altresì la necessità di migliorare ulteriormente la prevenzione ed il controllo dell’inquinamento marino da parte delle navi e in particolare delle navi petroliere,

Riconoscendo inoltre la necessità di integrare le Regole per la prevenzione dell’inquinamento da petrolio contenute nell’Annesso I della suddetta Convenzione il più presto e il più ampiamente possibile,

Essendo consce però della necessità di rimandare l’applicazione dell’Annesso II della suddetta Convenzione fino a quando siano stati soddisfacentemente risolti certi problemi tecnici,

Considerando che questi obiettivi possono ottimamente essere raggiunti con la stipula di un Protocollo relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Obblighi generali

Le Parti contraenti del presente Protocollo si impegnano a dare effetto:

  1. al presente Protocollo ed al suo Annesso2 allegato che ne costituisce parte integrante; e
  2. alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi (da qui in avanti indicata come «la Convenzione») con le modifiche e le aggiunte stabilite nel presente Protocollo.

Le disposizioni della Convenzione e del presente Protocollo devono essere lette e interpretate come un unico strumento.

Qualsiasi riferimento al presente Protocollo costituisce al tempo stesso riferimento anche al suo Annesso.

Art. II Applicazione dell’Annesso II della Convenzione

Nonostante le disposizioni dell’articolo 14 paragrafo 1 della Convenzione, le Parti contraenti del presente Protocollo convengono di non essere tenute ad applicare le disposizioni dell’Annesso II della Convenzione per un periodo di 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo o per un periodo più lungo quale può essere deciso da una maggioranza di 2 /3 delle Parti contraenti del presente Protocollo nel Comitato per la protezione dell’ambiente marino (da qui in avanti indicato come «il Comitato») dell’I.M.C.O. 3 (da qui in avanti indicata come «l’Organizzazione»).

Durante il periodo specificato al punto 1 del presente articolo, le Parti contraenti del presente Protocollo non saranno soggette ad alcun obbligo né avranno diritto di pretendere alcun privilegio, secondo la Convenzione, relativo agli argomenti di cui all’Annesso II della Convenzione, ed ogni riferimento alle Parti che si trovi nella Convenzione non comprenderà le Parti contraenti del presente Protocollo per quanto riguarda gli argomenti relativi al suddetto Annesso.

Art. III Comunicazione di informazioni

Il testo dell’articolo Il capoverso 1 lettera b) della Convenzione viene sostituito dal seguente:

  1. un elenco degli ispettori nominati o delle organizzazioni riconosciute che sono autorizzati ad agire per loro conto nella trattazione delle questioni relative al progetto, alla costruzione, all’equipaggiamento ed alla conduzione delle navi che trasportano sostanze pericolose secondo le disposizioni delle Norme, da far circolare tra le Parti per informazione dei loro funzionari. L’Amministrazione dovrà perciò notificare all’Organizzazione le responsabilità e le condizioni specifiche delle autorizzazioni date agli ispettori nominati od alle organizzazioni riconosciute.»

Art. IV Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

Il presente Protocollo sarà aperto presso la sede dell’Organizzazione, per la firma, dal 1° giugno 1978 al 1° maggio 1979 e rimarrà indi aperto per l’adesione. Gli Stati possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo mediante:

  1. firma senza riserva per ratifica, accettazione o approvazione; oppure
  2. firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure
  3. adesione.

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno effettuate mediante deposito di uno strumento a tale effetto presso la Segreteria generale dell’Organizzazione.

Art. V Entrata in vigore

Il presente Protocollo entrerà in vigore 12 mesi dopo la data alla quale almeno 15 Stati, la cui flotta mercantile complessiva costituisca almeno il cinquanta per cento del tonnellaggio di stazza lorda della flotta mercantile mondiale, ne siano divenuti Parti secondo l’articolo IV di esso.

Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo avrà effetto 3 mesi dopo la data del suo deposito.

Dopo la data in cui una modifica al presente Protocollo sarà considerata accettata in base all’articolo 16 della Convenzione, qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato si riferirà al presente Protocollo quale modificato.

Art. VI Modifiche

Le procedure indicate nell’articolo 16 della Convenzione circa le modifiche agli articoli, ad un Annesso e ad una Appendice ad un Annesso della Convenzione si applicheranno rispettivamente alle modifiche agli articoli, all’Annesso e ad un’Appendice all’Annesso del presente Protocollo.

Art. VII Denuncia

Il presente Protocollo può essere denunciato da qualsiasi Parte contraente del presente Protocollo in qualsiasi data dopo trascorsi 5 anni dalla data in cui il Protocollo è entrato in vigore per quella Parte.

La denuncia deve avvenire mediante deposito di uno strumento di denuncia presso la Segreteria dell’Organizzazione.

Una denuncia avrà effetto 12 mesi dopo il ricevimento della notifica da parte della Segreteria generale dell’Organizzazione o dopo il termine di qualsiasi altro periodo più lungo eventualmente indicato nella notifica.

Art. VIII Depositario

Il presente Protocollo sarà depositato presso la Segreteria generale dell’Organizzazione (da qui in avanti indicata come «il Depositario»).

Il Depositario deve:

  1. informare tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito su:i)ogni nuova firma o nuovo deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, insieme con la relativa data;ii)data di entrata in vigore del presente Protocollo;iii)deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo insieme con la data in cui esso è stato ricevuto e la data alla quale la denuncia ha effetto;iv)ogni decisione presa secondo l’articolo II paragrafo 1 del presente Protocollo;
  2. trasmettere copie autentiche legalizzate del presente Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito.

Appena il presente Protocollo entrerà in vigore, una copia autentica legalizzata di esso sarà trasmessa dal Depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per registrazione e pubblicazione secondo l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 4 .

Art. IX Lingue

Il presente Protocollo viene redatto in originale unico nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, ogni testo essendo ugualmente autentico. Saranno preparate, e depositate con l’originale firmato, traduzioni ufficiali nelle lingue araba, tedesca, italiana e giapponese.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente a ciò autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Londra il 7 febbraio 1978.

(Seguono le firme)

Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi

Conclusa a Londra il 2 novembre 1973

Le Parti della Convenzione,

Consce della necessità di proteggere l’ambiente in generale e l’ambiente marino in particolare,

Riconoscendo che gli scarichi deliberati, per negligenza o accidentali, di idrocarburi ed altre sostanze nocive da parte di navi costituiscono una grave fonte di inquinamento,

Riconoscendo anche l’importanza della Convenzione internazionale del 1954 5 per la prevenzione dell’inquinamento delle acque marine provocato da idrocarburi, primo strumento multilaterale che abbia avuto per obiettivo essenziale la protezione dell’ambiente, e sensibili al notevole contributo che tale Convenzione ha dato alla preservazione dei mari e dei litorali dall’inquinamento,

Desiderose di porre fine all’inquinamento intenzionale dell’ambiente marino causato da idrocarburi e da altre sostanze nocive e di ridurre al massimo gli scarichi accidentali di questo tipo di sostanze,

Ritenendo che il mezzo migliore per realizzare tale obiettivo sia di fissare delle norme di portata universale e che non si limitino all’inquinamento causato da idrocarburi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obblighi generali derivanti dalla Convenzione

Le Parti della Convenzione si impegnano a dare efficacia alle disposizioni della presente Convenzione, nonché a quelle degli Allegati 6 dai quali sono vincolate al fine di prevenire l’inquinamento dell’ambiente marino dovuto allo scarico di sostanze nocive o di effluenti contenenti tali sostanze che contravvengono alle disposizioni della Convenzione.

Salvo espressa disposizione in senso contrario, ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce al tempo stesso un riferimento ai suoi Protocolli e Allegati.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, salvo espressa disposizione in senso contrario:

  1. «Norme» indicano le norme figuranti nell’Allegato della presente Convenzione.
  2. «Sostanza nociva» indica ogni sostanza la cui introduzione in mare è suscettibile di mettere in pericolo la salute umana, di nuocere alle risorse biologiche, alla fauna ed alla flora marina, di recar pregiudizio alle attrattive del paesaggio o di ostacolare ogni altra legittima utilizzazione del mare, ed include ogni sostanza sottoposta a controllo in base alla presente Convenzione.
  3. 3. a) «Rigetto», quando si riferisce alle sostanze nocive o ai liquidi contenenti tali sostanze, indica ogni scarico comunque proveniente da una nave, qualunque ne sia la causa, e comprende ogni scarico, evacuazione, versamento, fuga, scarico mediante pompaggio, emanazione o spurgo. b)Il «rigetto» non include:i)lo scarico secondo il significato della Convenzione sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti o altre materie, adottata a Londra il 13 novembre 19727; néii)gli scarichi di sostanze nocive che derivano direttamente dall’esposizione, dallo sfruttamento e dal trattamento connesso, al largo delle coste, delle risorse minerali del fondo dei mari e degli oceani; néiii)gli scarichi di sostanze nocive effettuati ai fini di lecite ricerche scientifiche miranti a ridurre o a combattere l’inquinamento.
  4. «Nave» indica un natante di qualsiasi tipo, comunque operante nell’ambiente marino e comprendente gli aliscafi, i veicoli a cuscino d’aria, i sommergibili, i galleggianti e le piattaforme fisse o galleggianti.
  5. «Autorità» indica il Governo dello Stato che esercita la propria autorità sulla nave. Nel caso di una nave autorizzata a battere la bandiera di uno Stato, l’Autorità è il Governo di tale Stato. Nel caso delle piattaforme fisse o galleggianti adibite all’esplorazione ed allo sfruttamento del fondo dei mari e del sottosuolo adiacente alle coste sulle quali lo Stato rivierasco esercita dei diritti sovrani ai fini dell’esplorazione e dello sfruttamento delle loro risorse naturali, l’Autorità è il Governo dello Stato rivierasco interessato.
  6. «Incidente» indica un evento che comporti o sia suscettibile di causare lo scarico in mare di una sostanza nociva o di effluenti contenenti una tale sostanza.
  7. «Organizzazione» indica l’Organizzazione8 intergovernativa consultiva della navigazione marittima.

Art. 3 Campo di applicazione

La presente Convenzione si applica:

  1. alle navi che sono autorizzate a battere la bandiera di una Parte della Convenzione; e
  2. alle navi che non sono autorizzate a battere la bandiera di una Parte ma che operano sotto l’autorità di tale Parte.

Nessuna disposizione del presente articolo potrebbe essere interpretata come suscettibile di recare pregiudizio ai diritti sovrani delle Parti sul fondo dei mari e sul sottosuolo adiacente alle coste ai fini dell’esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali o come suscettibile di estendere tali diritti, in conformità del diritto internazionale.

La presente Convenzione non si applica né alle navi da guerra o alle navi da guerra ausiliarie né alle altre navi appartenenti ad uno Stato o gestite da tale Stato fintantoché quest’ultimo le utilizzi esclusivamente per servizi governativi e non commerciali. Tuttavia, ciascuna Parte deve accertarsi, nell’adottare delle misure adeguate che non compromettano le operazioni o la capacità operativa delle navi di questo tipo che le appartengano o che siano da essa gestite, che queste agiscano in modo che sia compatibile con la presente Convenzione, per quanto ciò sia ragionevole e praticabile.

Art. 4 Violazioni

Ogni violazione alle disposizioni della presente Convenzione è punita dalla legge dell’Autorità da cui dipende la nave in questione, qualunque sia il luogo in cui avviene l’infrazione. Se l’Autorità è informata di una tale infrazione ed è convinta che esistono prove sufficienti per permetterle di iniziare dei procedimenti per la presunta infrazione, essa inizia tali procedimenti al più presto possibile in conformità delle proprie leggi.

Ogni violazione alle disposizioni della presente Convenzione commessa sotto la giurisdizione di una Parte della Convenzione è punita dalle leggi di tale Parte. Ogni qualvolta abbia luogo una tale infrazione, la Parte deve:

  1. iniziare dei procedimenti conformemente alle proprie leggi; o
  2. fornire all’Autorità da cui dipende la nave le prove che possono essere in suo possesso per dimostrare che è avvenuta un’infrazione.

Quando sono fornite all’Autorità da cui dipende la nave delle informazioni o delle prove relative ad un’infrazione della Convenzione da parte di una nave, tale Autorità informa al più presto lo Stato che ha fornito le informazioni o le prove, nonché l’Organizzazione, delle misure adottate.

Le sanzioni previste dalle leggi delle Parti in applicazione del presente articolo devono essere, per il loro rigore, di natura tale da scoraggiare gli eventuali trasgressori, e di una identica severità, qualunque sia il luogo in cui è stata commessa l’infrazione.

Art. 5 Certificati e norme speciali concernenti l’ispezione della nave

Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, i certificati rilasciati dall’Autorità di una Parte della Convenzione conformemente alle disposizioni delle norme devono essere accettati dalle altre Parti contraenti e ritenuti, a tutti i fini previsti dalla presente Convenzione, come aventi la stessa validità di un certificato rilasciato da loro stesse.

Ogni nave che sia tenuta ad essere in possesso di un certificato rilasciato conformemente alle disposizioni contenute nelle norme è sottoposta, nei porti o nei terminali al largo, sotto la giurisdizione di un’altra Parte, ad una ispezione effettuata da funzionari debitamente autorizzati a tale scopo dalla detta Parte. Ogni ispezione di tal genere ha il solo scopo di verificare la presenza a bordo di un certificato in corso di validità, a meno che tale Parte non abbia precisi motivi per ritenere che le caratteristiche della nave o del suo equipaggiamento differiscano sensibilmente da quelle che sono scritte sul certificato. In tal caso, o ove non esista a bordo della nave un certificato in corso di validità, lo Stato che compie l’ispezione adotta le misure necessarie per impedire alla nave di salpare prima che possa farlo senza danno eccessivo per l’ambiente marino. Tuttavia, la detta Parte può autorizzare la nave a lasciare il porto o il terminale al largo per recarsi nell’appropriato cantiere di riparazione più vicino.

Se una Parte vieta ad una nave straniera l’accesso ad un porto o ad un terminale al largo che si trovi sotto la propria giurisdizione, o ove essa proceda ad un qualsiasi intervento nei confronti di tale nave prendendo a pretesto il fatto che la nave non è conforme alle disposizioni della presente Convenzione, la Parte avverte immediatamente il console o il rappresentante diplomatico della Parte di cui la nave è autorizzata a battere bandiera, o, in caso di impossibilità, l’Autorità da cui dipende la nave in questione. Prima di formulare un tale divieto e prima di procedere ad un tale intervento, la Parte chiede di consultare l’Autorità da cui dipende la nave. Viene anche avvertita l’Autorità quando una nave non ha a bordo un certificato in corso di validità conforme alle disposizioni contenute nelle norme.

Le Parti applicano alle navi degli Stati che non sono Parti della Convenzione le norme della presente Convenzione nella misura in cui ciò è necessario per non far beneficiare tali navi di condizioni più favorevoli.

Art. 6 Ricerca delle infrazioni ed esecuzione delle disposizioni della Convenzione

Le Parti della Convenzione collaborano nella ricerca delle infrazioni e nell’esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione facendo uso di tutti i mezzi pratici appropriati di ricerca e di continua sorveglianza dell’ambiente nonché dei metodi soddisfacenti di trasmissione delle informazioni e di raccolta delle prove.

Ogni nave alla quale si applichi la presente Convenzione può essere sottoposta, in ogni porto o terminale al largo di una Parte, all’ispezione di funzionari designati od autorizzati dalla detta Parte, al fine di verificare se essa abbia scaricato delle sostanze nocive contravvenendo alle disposizioni contenute nelle norme. Nel caso in cui l’ispezione riveli un’infrazione delle disposizioni della Convenzione, ne viene comunicato il rendiconto all’Autorità affinché questa adotti delle misure appropriate.

Ogni Parte fornisce all’Autorità la prova, ove esista, che tale nave ha scaricato delle sostanze nocive o degli effluenti contenenti tali sostanze contravvenendo alle disposizioni contenute nelle norme. Nella misura del possibile, tale infrazione viene portata a conoscenza del capitano della nave da parte dell’Autorità competente di tale Parte.

Al ricevimento di tale prova, l’Autorità esamina la questione e può chiedere all’altra Parte di fornirle dati di fatto più completi o più conclusivi sull’infrazione. Se l’Autorità ritiene che la prova è sufficiente per permetterle di iniziare un procedimento, essa inizia un procedimento appena possibile e in conformità delle proprie leggi. L’Autorità informa al più presto la Parte che le ha segnalato la presunta infrazione, nonché l’Organizzazione, dei procedimenti iniziati.

Una Parte può ispezionare ogni nave, alla quale si applichi la presente Convenzione, che faccia scalo in un porto o in un terminale al largo sotto la propria giurisdizione quando un’altra Parte le chieda di procedere a tale indagine fornendo prove sufficienti che la nave ha scaricato in un qualunque luogo delle sostanze nocive o degli effluenti contenenti tali sostanze. Viene fatto il resoconto dell’indagine alla Parte che l’ha richiesta nonché all’Autorità, allo scopo di adottare le misure del caso conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 7 Ritardi causati indebitamente alle navi

Deve essere fatto ogni possibile sforzo per evitare che a seguito delle misure adottate in applicazione degli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione una nave venga indebitamente fermata o ritardata.

Ogni nave che sia stata trattenuta indebitamente o che abbia subito un ritardo a seguito dell’applicazione degli articoli 4, 5 o 6 della presente Convenzione ha diritto ad un risarcimento per le perdite o i danni subiti.

Art. 8 Rapporti sugli eventi comportanti o suscettibili di comportare lo scarico di sostanze nocive

In caso di incidente, deve essere fatto, senza indugio, un rapporto nella misura più ampia possibile, in conformità delle disposizioni del Protocollo I della presente Convenzione.

Ogni Parte della Convenzione deve:

  1. applicare le disposizioni necessarie affinché un funzionario o un organismo competente riceva ed analizzi tutti i rapporti sugli eventi verificatisi; e
  2. notificare all’Organizzazione i particolari completi di tali disposizioni, perché vengano diffusi alle altre Parti e Stati membri dell’Organizzazione.

Ogniqualvolta una Parte riceva un rapporto in base alle disposizioni del presente articolo, la detta Parte lo trasmette senza indugio:

  1. all’Autorità da cui dipende la nave in questione; e
  2. ad ogni altro Stato suscettibile di essere colpito dall’evento.

Ogni Parte della Convenzione fa dare alle proprie navi ed aeronavi incaricate di compiere l’ispezione dei mari nonché ai servizi competenti delle istruzioni invitandoli a segnalare alle proprie Autorità ogni evento di cui al Protocollo I della presente Convenzione. Ove lo ritenga utile, lo comunica anche all’Organizzazione e ad ogni altra Parte interessata.

Art. 9 Altri Trattati ed interpretazione

Con la sua entrata in vigore, la presente Convenzione sostituisce la Convenzione internazionale del 1954 per la prevenzione dell’inquinamento delle acque del mare da idrocarburi, ed emendamenti, nei confronti delle Parti della presente Convenzione.

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l’elaborazione del diritto del mare da parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare indetta in base alla Risoluzione 2750 C (XXV) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e le posizioni giuridiche presenti o future di ogni Stato riguardanti il diritto del mare e la natura e l’estensione della giurisdizione dello Stato rivierasco e dello Stato di bandiera.

Nella presente Convenzione, il termine «giurisdizione» viene interpretato conformemente al diritto internazionale in vigore al momento dell’applicazione o dell’interpretazione della presente Convenzione.

Art. 10 Composizione delle controversie

Ogni controversia fra due o più Parti della Convenzione sull’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, che non abbia potuto essere composta mediante negoziati tra le Parti in causa viene, salvo decisione contraria delle Parti, sottoposta ad arbitrato a richiesta di una delle Parti, alle condizioni previste dal Protocollo II della presente Convenzione.

Art. 11 Trasmissione delle informazioni

Le Parti della Convenzione si impegnano a comunicare all’Organizzazione:

  1. il testo delle leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ed altri strumenti promulgati sulle diverse questioni che entrano nel campo di applicazione della presente Convenzione;
  2. 9 la lista degli organismi non governativi abilitati ad agire in loro nome per tutto ciò che riguarda la concezione, la costruzione e l’equipaggiamento delle navi che trasportino delle sostanze nocive conformemente alle disposizioni contenute nelle norme;
  3. un numero sufficiente di modelli di certificati che esse rilasciano in applicazione delle disposizioni contenute nelle norme;
  4. un elenco degli impianti di raccolta comprendente la loro ubicazione, capacità, disponibilità ed altre caratteristiche;
  5. tutti i rapporti ufficiali o i riassunti di tali rapporti che espongono i risultati dell’applicazione della presente Convenzione; e
  6. un rapporto annuo che presenti, in una forma resa standardizzata da parte dell’Organizzazione, le statistiche relative alle sanzioni effettivamente inflitte per le infrazioni della presente Convenzione.

L’Organizzazione informa le Parti di ogni comunicazione ricevuta in base al presente articolo e diffonde a tutte le Parti le informazioni che le sono state comunicate, ai sensi delle alinee da b) a f) del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 12 Incidenti sopraggiunti alle navi

Ogni Autorità si impegna ad effettuare un’indagine su qualsiasi sinistro che avvenga ad una qualsiasi delle sue navi soggetta alle disposizioni contenute nelle norme, quando tale sinistro abbia avuto, per l’ambiente marino, un grave deleterio effetto.

Ogni Parte della Convenzione si impegna a fornire all’Organizzazione delle informazioni sui risultati di tale indagine quando essa ritiene che questi possono servire a determinare le modifiche che sarebbe auspicabile apportare alla presente Convenzione.

Art. 13 Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

La presente Convenzione resta aperta alla firma, presso la sede dell’Organizzazione, dal 15 gennaio 1974 al 31 dicembre 1974, e resta in seguito aperta all’adesione. Gli Stati possono divenire Parti della presente Convenzione mediante:

  1. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
  2. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione; o
  3. adesione.

La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione avvengono mediante il deposito di uno strumento a tale scopo presso il Segretario generale dell’Organizzazione.

Il Segretario generale dell’Organizzazione informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi abbiano aderito di ogni firma o del deposito di ogni nuovo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione nonché della data di tale deposito.

Art. 14 Allegati facoltativi

Uno Stato può, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione della presente Convenzione, dichiarare di non accettare uno qualsiasi degli Allegati III, IV e V (qui appresso indicati «Allegati facoltativi») o l’insieme di essi della presente Convenzione. Con riserva di quanto precede, le Parti della Convenzione sono vincolate da uno qualsiasi degli Allegati nella sua interezza. 10

Uno Stato che abbia dichiarato di non essere vincolato da un Allegato facoltativo può accettare in ogni momento tale Allegato depositando, presso l’Organizzazione, uno strumento del tipo previsto dal paragrafo 2 dell’articolo 13.

Uno Stato che faccia una dichiarazione in base al paragrafo 1 del presente articolo su di un Allegato facoltativo e che non accetti tale Allegato in seguito, in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, non si assume alcun obbligo e non ha il diritto di godere di alcun beneficio derivante dalla Convenzione per quanto attiene alle questioni che dipendono da tale Allegato; nella presente Convenzione, tutti i riferimenti alle Parti non costituiscono riferimento a tale Stato per quanto attiene alle questioni che dipendono da tale Allegato.

L’Organizzazione informa gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito, di ogni dichiarazione fatta in base al presente articolo, nonché del ricevimento di ogni strumento depositato in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui non meno di 15 Stati le cui flotte mercantili rappresentino in totale non meno del 50 per cento del tonnellaggio lordo di tutta la flotta mercantile mondiale, sono divenute Parti della presente Convenzione conformemente alle disposizioni in accordo con l’articolo 13.

Un Allegato facoltativo entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui le condizioni enunciate al paragrafo 1 del presente articolo siano state soddisfatte per il presente Allegato.

L’Organizzazione informa gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito, della data della sua entrata in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione della Convenzione o di un qualsiasi Allegato facoltativo o di adesione ad essi dopo che le condizioni che regolano la loro entrata in vigore siano state soddisfatte ma prima della loro entrata in vigore, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione hanno efficacia al momento dell’entrata in vigore della Convenzione o dell’Allegato facoltativo o tre mesi dopo la data del deposito dello strumento, ove quest’ultima data sia posteriore.

Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione della Convenzione o di un Allegato facoltativo, o di adesione ad essi dopo la loro entrata in vigore, la Convenzione o l’Allegato facoltativo acquistano efficacia tre mesi dopo la data del deposito dello strumento.

Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data in cui siano state osservate tutte le condizioni previste all’articolo 16 per l’entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione o ad un Allegato facoltativo, si applica al testo modificato della Convenzione o dell’Allegato facoltativo.

Art. 16 Emendamenti

La presente Convenzione può essere emendata mediante una qualsiasi delle procedure definite nei seguenti paragrafi.

Emendamenti successivi all’esame da parte dell’Organizzazione:

  1. ogni emendamento proposto da una Parte della Convenzione viene sottoposto all’Organizzazione e diffuso dal suo Segretario generale a tutti i membri dell’Organizzazione e a tutte le Parti almeno sei mesi prima che venga esaminato;
  2. ogni emendamento proposto e diffuso in base alla procedura di cui sopra viene sottoposto, dall’Organizzazione, ad un organo competente perché lo esamini;
  3. le Parti della Convenzione, che siano membri dell’Organizzazione o meno, sono autorizzate a partecipare ai lavori dell’Organizzazione competente;
  4. gli emendamenti vengono adottati a maggioranza dei due terzi delle sole Parti della Convenzione, presenti e votanti;
  5. se sono adottati conformemente al precedente paragrafo d), gli emendamenti vengono comunicati dall’Organizzazione a tutte le Parti della Convenzione ai fini dell’accettazione;
  6. si ritiene che un emendamento sia stato accettato nelle seguenti condizioni:i)un emendamento ad un articolo della Convenzione si ritiene accettato alla data in cui è stato accettato dai due terzi delle Parti le cui flotte mercantili rappresentino in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo di tutta la flotta mercantile mondiale,ii)un emendamento ad un Allegato della Convenzione si ritiene accettato conformemente alla procedura definita al paragrafo f) iii) a meno che, al momento della sua adozione, l’organo competente non decida che l’emendamento si ritiene accettato alla data in cui è stato accettato dai due terzi delle Parti le cui flotte mercantili rappresentino in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo di tutta la flotta mercantile mondiale; tuttavia, in ogni momento prima dell’entrata in vigore di un emendamento di un Allegato, una Parte può notificare al Segretario generale dell’Organizzazione che l’emendamento non entrerà in vigore nei suoi confronti che dopo essere stato espressamente da lei approvato; il Segretario generale porta la notifica e la data del suo ricevimento a conoscenza delle Parti,iii)un emendamento ad un’appendice di un Allegato della Convenzione si ritiene accettato allo spirare di un termine che viene fissato dall’organo competente al momento della sua adozione ma che non deve essere inferiore a dieci mesi, a meno che non sia stata comunicata un’obiezione all’Organizzazione, durante tale periodo, da almeno un terzo delle Parti o da Parti le cui flotte mercantili rappresentino in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo di tutta la flotta mercantile mondiale, e comunque qualunque di tali due condizioni si presenti,iv)un emendamento al Protocollo I della Convenzione viene sottoposto alle stesse procedure degli emendamenti degli Allegati della Convenzione, conformemente ai precedenti paragrafi f) ii) o f) iii),v)un emendamento al Protocollo II della Convenzione viene sottoposto alle stesse procedure degli emendamenti di un articolo della Convenzione, conformemente al precedente paragrafo f) i);
  7. l’entrata in vigore dell’emendamento interviene alle seguenti condizioni; i)se si tratta di un emendamento ad un articolo della Convenzione, al Protocollo II o al Protocollo I o ad un Allegato della Convenzione che non sia accettato conformemente alla procedura di cui all’alinea f) iii), l’emendamento accettato conformemente alle disposizioni che precedono entra in vigore sei mesi dopo la data della sua accettazione nei confronti delle Parti che hanno dichiarato di averlo accettato,ii)se si tratta di un emendamento al Protocollo I, ad un’appendice di un Allegato o ad un Allegato della Convenzione che sia accettato conformemente alla procedura definita nell’alinea f) iii), l’emendamento ritenuto accettato alle condizioni che precedono entra in vigore sei mesi dopo la sua accettazione per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, prima di tale data, abbiano fatto una dichiarazione a norma della quale esse non l’accettino o una dichiarazione in conformità del paragrafo f) ii), a norma della quale sia necessaria la loro approvazione.

Emendamento mediante una Conferenza:

  1. a domanda di una Parte, appoggiata da almeno un terzo delle Parti, l’Organizzazione convoca una Conferenza delle Parti della Convenzione per esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione;
  2. ogni emendamento adottato da tale Conferenza alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti viene comunicato dal Segretario generale dell’Organizzazione a tutte le Parti allo scopo di ottenere la loro accettazione;
  3. a meno che la Conferenza non decida altrimenti, l’emendamento è ritenuto accettato ed entra in vigore secondo le procedure previste a tale scopo al precedente paragrafo 2, alinee f) e g).
  4. a) Nel caso di un emendamento ad un Allegato facoltativo, l’espressione «Parte della Convenzione» deve essere interpretata nel presente articolo come designante una Parte vincolata dal detto Allegato.
  5. Ogni Parte che si sia rifiutata di accettare un emendamento ad un Allegato viene trattata come non Parte ai soli fini dell’applicazione di tale emendamento.

L’adozione e l’entrata in vigore di un nuovo Allegato sono soggette alle stesse procedure che regolano l’adozione e l’entrata in vigore di un emendamento ad un articolo della Convenzione.

Salvo espressa disposizione contraria, ogni emendamento alla presente Convenzione, fatto in applicazione del presente articolo e riguardante la struttura delle navi, non è applicabile che alle navi il cui contratto di costruzione sia firmato, o, in assenza di un tale contratto, la cui chiglia sia posata alla data di entrata in vigore dell’emendamento o successivamente a tale data.

Ogni emendamento ad un Protocollo o ad un Allegato deve vertere sul merito di tale Protocollo o di tale Allegato e deve essere compatibile con le disposizioni degli articoli della presente Convenzione.

Il Segretario generale dell’Organizzazione informa tutte le Parti di ogni emendamento che entra in vigore in base al presente articolo, nonché della data in cui ciascuno degli emendamenti entra in vigore.

Ogni dichiarazione od obiezione relativa ad un emendamento comunicata in base al presente articolo deve essere notificata per iscritto al Segretario generale dell’Organizzazione. Quest’ultimo informa tutte le Parti della Convenzione della notifica in questione e della sua data di ricevimento.

Art. 17 Promozione della cooperazione tecnica

di preferenza all’interno dei Paesi interessati, in modo da favorire la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione.

Le Parti della Convenzione devono, in consultazione con l’Organizzazione ed altri organismi internazionali, con il concorso ed in coordinamento con il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, promuovere l’aiuto da apportare alle Parti che richiedono un’assistenza tecnica allo scopo:

  1. di formare del personale scientifico e tecnico;
  2. di procurarsi l’equipaggiamento e gli adeguati impianti di raccolta e di sorveglianza;
  3. di facilitare l’adozione di altre misure e disposizioni intese a prevenire o ad attenuare l’inquinamento dell’ambiente marino da parte delle navi; e
  4. d’incoraggiare la ricerca;

Art. 18 Denuncia

La presente Convenzione od ogni Allegato facoltativo può essere denunciato da una qualsiasi delle Parti della Convenzione in ogni momento dopo lo spirare di un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la Convenzione o un tale Allegato entri in vigore nei confronti di tale Paese.

La denuncia è effettuata mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione che comunica il tenore e la data di tale notifica nonché la data in cui la denuncia acquista efficacia a tutte le altre Parti.

La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale dell’Organizzazione ne ha ricevuto notifica o allo spirare di ogni altro termine più importante enunciato nella notifica.

Art. 19 Deposito e Registrazione

La presente Convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi aderiranno.

A partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario generale dell’Organizzazione ne trasmetterà copia certificata conforme al Segretario generale delle Nazioni Unite al fine della registrazione e pubblicazione in conformità dell’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 11 .

Art. 20 Lingue

La presente Convenzione viene redatta in un unico esemplare nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede. Traduzioni ufficiali saranno redatte nelle lingue araba, tedesca, italiana e giapponese e saranno depositate con l’originale firmato. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi a tale scopo hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Londra il 2 novembre 1973. (Seguono le firme)

Protocollo I12

Disposizioni concernenti l’invio di rapporti sugli eventi comportanti o suscettibili di comportare lo scarico di sostanze nocive 13

(in applicazione dell’articolo 8 della Convenzione)

Protocollo II

Arbitraggio

(in applicazione dell’articolo 10 della Convenzione)

Art. I

A meno che le Parti in controversia non decidano altrimenti, il procedimento arbitrale viene condotto conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.

Art. II

Viene costituito un tribunale arbitrale su domanda indirizzata da una Parte della Convenzione ad un’altra Parte in applicazione dell’articolo 10 della presente Convenzione. La domanda di arbitrato contiene l’oggetto della richiesta nonché ogni documento giustificativo in appoggio all’esposizione del caso.

La Parte richiedente informa il Segretario generale dell’Organizzazione del fatto che essa ha richiesto la costituzione di un tribunale, del nome delle Parti in controversia nonché degli articoli della Convenzione o delle norme la cui interpretazione o applicazione dia luogo, a proprio avviso, alla disputa. Il Segretario generale trasmette tali informazioni a tutte le Parti.

Art. III

Il tribunale è composto di tre membri: un arbitro nominato da ogni Parte in controversia ed un terzo arbitro designato di comune accordo dai primi due, che assume la presidenza del tribunale.

Art. IV

Se allo scadere di un termine di sessanta giorni a partire dalla nomina del secondo arbitro, il presidente del tribunale non è stato nominato, il Segretario generale dell’Organizzazione, su richiesta della Parte più diligente, procede, entro un nuovo termine di sessanta giorni, alla sua designazione, scegliendolo da una lista di persone qualificate, redatta in anticipo dal consiglio dell’Organizzazione.

Se, entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta, una delle Parti non ha proceduto alla designazione di un membro del tribunale che è tenuta a fare, l’altra Parte può investire direttamente il Segretario generale dell’Organizzazione che provvede alla designazione del presidente del tribunale entro un termine di sessanta giorni scegliendolo dalla lista di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Il presidente del tribunale, dal momento della sua nomina, chiede alla Parte che non ha nominato l’arbitro di farlo nelle stesse forme e condizioni. Ove essa non proceda alla designazione che le viene così richiesta, il presidente del tribunale chiede al Segretario generale dell’Organizzazione di provvedere a tale designazione nelle forme e condizioni previste al paragrafo precedente.

Il presidente del tribunale, ove venga nominato in base alle disposizioni del presente articolo, non deve possedere o aver posseduto la nazionalità di una delle Parti, a meno che l’altra Parte non vi consente.

In caso di decesso o di assenza di un arbitro la cui designazione spettava ad una Parte, quest’ultima nomina il suo sostituto entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data di decesso o di assenza. Ove essa non lo faccia, il procedimento continua con gli arbitri che restano. In caso di decesso o di assenza del presidente del tribunale, il suo sostituto viene nominato alle condizioni previste dal precedente articolo III, o, in mancanza di accordo tra i membri del tribunale, entro sessanta giorni dal decesso o dall’assenza, alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. V

Il tribunale può conoscere e decidere delle domande riconvenzionali direttamente connesse all’oggetto della controversia.

Art. VI

Ogni Parte assume a proprio carico la remunerazione del proprio arbitro e le spese connesse, nonché le spese incorse per la preparazione del proprio incartamento. Il costo della rimunerazione del presidente del tribunale nonché tutte le spese di ordine generale causate dall’arbitro sono divise equamente fra le Parti. Il tribunale registra tutte le sue spese e ne fornisce una dimostrazione finale.

Art. VII

Ogni Parte della Convenzione della quale sia in causa un interesse di ordine giuridico, può, dopo avere avvisato per iscritto le Parti che hanno iniziato tale procedimento, associarsi al procedimento arbitrale, con l’accordo del tribunale.

Art. VIII

Ogni tribunale arbitrale costituito ai sensi del presente Protocollo fissa le proprie norme di procedura.

Art. IX

Le decisioni del tribunale, sia sulla propria procedura e sul luogo delle proprie riunioni sia su ogni controversia che gli venga sottoposta, vengono adottate alla maggioranza dei voti dei suoi membri; l’assenza o l’astensione di uno dei membri del tribunale designati dalle Parti non impedisce al tribunale di deliberare. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo.

Le Parti facilitano i lavori del tribunale; a tale fine, conformemente alla loro legislazione e facendo uso di tutti i mezzi di cui dispongono, le Parti:

  1. forniscono al tribunale tutti i documenti e le informazioni utili;
  2. danno al tribunale la possibilità di entrare sul loro territorio, di ascoltare dei testimoni o degli esperti e di esaminare i luoghi.

L’assenza o la mancanza di una Parte non ostacola il procedimento.

Art. X

Il tribunale pronuncia la propria sentenza entro un termine di cinque mesi a partire dalla data della propria costituzione, a meno che non decida, in caso di necessità, di prorogare tale termine per un ulteriore periodo di tempo non superiore a tre mesi. La sentenza del tribunale viene motivata. Essa è definitiva e inappellabile e viene comunicata al Segretario generale dell’Organizzazione. Le Parti devono uniformarvisi senza indugio.

Ogni controversia che potrebbe sorgere fra le Parti sull’interpretazione o sull’esecuzione di una sentenza, può essere sottoposta dalla Parte più diligente al giudizio del tribunale che l’ha resa o, se quest’ultimo non può esserne investito, di un tribunale costituito a tale scopo nello stesso modo del primo.

0.814.288.2

Campo d’applicazione il 20 novembre 202414

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione
di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

9 gennaio

2007 A

9 aprile

2007

Algeria*

31 gennaio

1989 A

1° maggio

1989

Angola

4 ottobre

2001 A

4 gennaio

2002

Antigua e Barbuda

29 gennaio

1988 A

29 aprile

1988

Arabia Saudita

23 maggio

2005 A

23 agosto

2005

Argentina*

31 agosto

1993 A

1° dicembre

1993

Australia

14 ottobre

1987

14 gennaio

1988

Austria

27 maggio

1988 A

27 agosto

1988

Azerbaigian

16 luglio

2004 A

16 ottobre

2004

Bahamas

7 giugno

1983 A

2 ottobre

1983

Bahrein

27 aprile

2007 A

27 luglio

2007

Bangladesh

18 dicembre

2002 A

18 marzo

2003

Barbados

6 maggio

1994 A

6 agosto

1994

Belgio*

6 marzo

1984 A

6 giugno

1984

Belize

26 maggio

1995 A

26 agosto

1995

Benin

11 febbraio

2000 A

11 maggio

2000

Bielorussia

7 gennaio

1994 A

7 aprile

1994

Bolivia

4 giugno

1999 A

4 settembre

1999

Brasile*

29 gennaio

1988

29 aprile

1988

Brunei

23 ottobre

1986 A

23 gennaio

1987

Bulgaria*

12 dicembre

1984 A

12 marzo

1985

Cambogia

28 novembre

1994 A

28 febbraio

1995

Camerun

18 settembre

2009 A

18 dicembre

2009

Canada*

16 novembre

1992 A

16 febbraio

1993

Capo Verde

4 luglio

2003 A

4 ottobre

2003

Cile

10 ottobre

1994 A

10 gennaio

1995

Cina

1° luglio

1983 A

2 ottobre

1983

Hong Kong

20 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao

10 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

22 giugno

1989 A

22 settembre

1989

Colombia

27 luglio

1981 A

2 ottobre

1983

Comore

22 novembre

2000 A

22 febbraio

2001

Congo (Kinshasa)

7 settembre

2004 A

7 dicembre

2004

Corea del Nord

1° maggio

1985 A

1° agosto

1985

Corea del Sud

23 luglio

1984 A

23 ottobre

1984

Costa d’Avorio

5 ottobre

1987 A

5 gennaio

1988

Croazia

27 luglio

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba

21 dicembre

1992 A

21 marzo

1993

Danimarca*

27 novembre

1980 A

2 ottobre

1983

Groenlandia

1° gennaio

1997

1° gennaio

1997

Isole Fær Øer

22 aprile

1985

22 aprile

1985

Dominica

21 giugno

2000 A

21 settembre

2000

Ecuador

18 maggio

1990 A

18 agosto

1990

Egitto

7 agosto

1986 A

7 novembre

1986

El Salvador

24 settembre

2008 A

24 dicembre

2008

Emirati Arabi Uniti

15 gennaio

2007 A

15 aprile

2007

Estonia

16 dicembre

1991 A

16 marzo

1992

Figi

8 marzo

2016 A

8 giugno

2016

Filippine

15 giugno

2001 A

15 settembre

2001

Finlandia

20 settembre

1983 A

2 ottobre

1983

Francia*

25 settembre

1981

2 ottobre

1983

Gabon

26 aprile

1983 A

2 ottobre

1983

Gambia

1° novembre

1991 A

1° febbraio

1992

Georgia

8 novembre

1994 A

8 febbraio

1995

Germania*

21 gennaio

1982

2 ottobre

1983

Ghana

3 giugno

1991 A

3 settembre

1991

Giamaica

13 marzo

1991 A

13 giugno

1991

Giappone*

9 giugno

1983 A

2 ottobre

1983

Gibuti

1° marzo

1990 A

1° giugno

1990

Giordania

2 giugno

2006 A

2 settembre

2006

Grecia

23 settembre

1982 A

2 ottobre

1983

Grenada

26 luglio

2018 A

26 ottobre

2018

Guatemala

3 novembre

1997 A

3 febbraio

1998

Guinea

2 ottobre

2002 A

2 gennaio

2003

Guinea-Bissau

24 ottobre

2016 A

24 gennaio

2017

Guinea Equatoriale

24 aprile

1996 A

24 luglio

1996

Guyana

10 dicembre

1997 A

10 marzo

1998

Honduras

21 agosto

2001 A

21 novembre

2001

India

24 settembre

1986 A

24 dicembre

1986

Indonesia*

21 ottobre

1986 A

21 gennaio

1987

Iran

25 ottobre

2002 A

25 gennaio

2003

Iraq

6 febbraio

2018 A

6 maggio

2018

Irlanda

6 gennaio

1995 A

6 aprile

1995

Islanda

25 giugno

1985 A

25 settembre

1985

Isole Cook

12 marzo

2007 A

12 giugno

2007

Isole Marshall

26 aprile

1988 A

26 luglio

1988

Isole Salomone

30 giugno

2004 A

30 settembre

2004

Israele

31 agosto

1983 A

2 ottobre

1983

Italia**

1° ottobre

1982 A

2 ottobre

1983

Kazakistan

7 marzo

1994 A

7 giugno

1994

Kenya

15 dicembre

1992 A

15 marzo

1993

Kiribati

5 febbraio

2007 A

5 maggio

2007

Kuwait

7 agosto

2007 A

7 novembre

2007

Lettonia

20 maggio

1992 A

20 agosto

1992

Libano

18 luglio

1983 A

2 ottobre

1983

Liberia

28 ottobre

1980

2 ottobre

1983

Libia

28 aprile

2005 A

28 luglio

2005

Lituania

4 dicembre

1991 A

4 marzo

1992

Lussemburgo

14 febbraio

1991 A

14 maggio

1991

Madagascar

30 agosto

2005

30 novembre

2005

Malawi

17 dicembre

2001 A

17 marzo

2002

Malaysia

31 gennaio

1997 A

1° maggio

1997

Maldive

20 maggio

2005 A

20 agosto

2005

Malta

21 giugno

1991 A

21 settembre

1991

Marocco

12 ottobre

1993 A

12 gennaio

1994

Mauritania

24 novembre

1997 A

24 febbraio

1998

Maurizio

6 aprile

1995 A

6 luglio

1995

Messico

23 aprile

1992

23 luglio

1992

Moldova

11 ottobre

2005

11 gennaio

2006

Monaco

20 agosto

1992 A

20 novembre

1992

Mongolia

15 ottobre

2003 A

15 gennaio

2004

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

9 novembre

2005

9 febbraio

2006

Myanmar

4 maggio

1988 A

4 agosto

1988

Namibia

18 dicembre

2002 A

18 marzo

2003

Nicaragua

1° febbraio

2001 A

1° maggio

2001

Nigeria

24 maggio

2002 A

24 agosto

2002

Niue

27 giugno

2012 A

27 settembre

2012

Norvegia**

15 luglio

1980 A

2 ottobre

1983

Nuova Zelanda

25 settembre

1998 A

25 dicembre

1998

Oman*

13 marzo

1984 A

13 giugno

1984

Paesi Bassi* **

30 giugno

1983

2 ottobre

1983

Aruba

30 giugno

1983

2 ottobre

1983

Curaçao

30 giugno

1983

2 ottobre

1983

Parte caraibica (Bonaire,
Sint Eustatius e Saba)

30 giugno

1983

2 ottobre

1983

Sint Maarten

30 giugno

1983

2 ottobre

1983

Pakistan

22 novembre

1994 A

22 febbraio

1995

Palau

29 settembre

2011 A

29 dicembre

2011

Panama

20 febbraio

1985 A

20 maggio

1985

Papua Nuova Guinea

25 ottobre

1993 A

25 gennaio

1994

Perù

25 aprile

1980 A

2 ottobre

1983

Polonia

1° aprile

1986

1° luglio

1986

Portogallo

22 ottobre

1987

22 gennaio

1988

Qatar

8 marzo

2006 A

8 giugno

2006

Regno Unito*

22 maggio

1980

2 ottobre

1983

Bermuda

8 giugno

1988

23 giugno

1988

Gibilterra

1° novembre

1988

1° dicembre

1988

Isola di Man

2 aprile

1986

1° luglio

1986

Isole Cayman

9 maggio

1988

23 giugno

1988

Isole Falkland

14 novembre

1995

14 novembre

1995

Jersey

30 dicembre

2012

30 dicembre

2012

Repubblica Ceca

19 ottobre

1993 S

1° gennaio

1993

Repubblica Dominicana

24 giugno

1999 A

24 settembre

1999

Romania

15 aprile

1993 A

15 luglio

1993

Russia

3 novembre

1983 A

3 febbraio

1984

Saint Kitts e Nevis*

24 dicembre

1997 A

24 marzo

1998

Saint Lucia

12 luglio

2000 A

12 ottobre

2000

Saint Vincent e Grenadine

28 ottobre

1983 A

28 gennaio

1984

Samoa

7 febbraio

2002 A

7 maggio

2002

San Marino

19 aprile

2021 A

19 luglio

2021

São Tomé e Príncipe

29 ottobre

1998 A

29 gennaio

1999

Senegal

16 gennaio

1997 A

16 aprile

1997

Serbia

27 aprile

1992 S

2 ottobre

1983

Seycelles

28 novembre

1990 A

28 febbraio

1991

Sierra Leone

26 luglio

2001 A

26 ottobre

2001

Singapore

1° novembre

1990 A

1° febbraio

1991

Siria*

9 novembre

1988 A

9 febbraio

1989

Slovacchia

30 gennaio

1995 S

1° gennaio

1993

Slovenia

12 novembre

1992 S

25 giugno

1991

Somalia

16 marzo

2020 A

16 giugno

2020

Spagna

6 luglio

1984

6 ottobre

1984

Sri Lanka

24 giugno

1997 A

24 settembre

1997

Stati Uniti*

12 agosto

1980

2 ottobre

1983

Sudafrica

28 novembre

1984 A

28 febbraio

1985

Sudan

21 gennaio

2015 A

21 aprile

2015

Suriname

4 novembre

1988 A

4 febbraio

1989

Svezia**

9 giugno

1980

2 ottobre

1983

Svizzera

15 dicembre

1987 A

15 marzo

1988

Tanzania

23 luglio

2008 A

23 ottobre

2008

Thailandia

2 novembre

2007 A

2 febbraio

2008

Timor Est

12 ottobre

2022 A

12 gennaio

2023

Togo

9 febbraio

1990 A

9 maggio

1990

Tonga

1° febbraio

1996 A

1° maggio

1996

Trinidad e Tobago

6 marzo

2000 A

6 giugno

2000

Tunisia

10 ottobre

1980 A

2 ottobre

1983

Turchia

10 ottobre

1990 A

10 gennaio

1991

Turkmenistan

4 febbraio

2009 A

4 maggio

2009

Tuvalu

22 agosto

1985 A

22 novembre

1985

Ucraina

25 ottobre

1993 A

25 gennaio

1994

Uganda

3 aprile

2019 A

3 luglio

2019

Ungheria

14 gennaio

1985 A

14 aprile

1985

Uruguay

30 aprile

1979

2 ottobre

1983

Vanuatu

13 aprile

1989 A

13 luglio

1989

Venezuela

29 luglio

1994 A

29 ottobre

1994

Vietnam

29 maggio

1991 A

29 agosto

1991

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, le dichiarazioni e le obiezioni non sono pubblicate nella RU. Tali informazioni, così come quelle relative all’accettazione degli allegati facoltativi I−VI da parte degli Stati partecipanti, possono essere consultate in inglese sul sito Internet dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO): www.imo.org/fr > Qui nous sommes > Conventions > État des conventions > Status Book oppure ottenute presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.