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Convenzione completiva sulle assicurazioni sociali tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania Conchiusa a Berna il 24 dicembre 1962 Approvata dall’Assemblea federale il 18 settembre 1963 Entrata in vigore il 17 novembre 1963

RU 1963 977; FF 1963 I 616 ediz. franc.

Traduzione1

Il Consiglio federale svizzero
e
Il Governo della Repubblica federale di Germania

animati dal desiderio di sviluppare i rapporti reciproci nel campo delle assicurazioni sociali, hanno deciso di completare la Convenzione relativa alle assicurazioni sociali, firmata dai due Stati il 24 ottobre 1950 2 , con disposizioni concernenti le rendite straordinarie secondo la legislazione svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e, a questo scopo, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I cittadini germanici, domiciliati in Svizzera, hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia e superstiti, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, se, immediatamente prima del momento a contare dal quale chiedono la rendita, abbiano risieduto in Svizzera, senza interruzione, almeno dieci anni interi, in caso di rendita di vecchiaia, oppure almeno 5 anni interi, in caso di rendita per superstiti o di vecchiaia, a quella sostituita, purché appartengono a una delle seguenti categorie di persone:

  1. persone nate avanti il 1o luglio 1883 ed i loro superstiti;
  2. donne divenute vedove e bambini divenuti orfani avanti il 1o dicembre 1948.

Le rendite secondo il capoverso 1, per le quali esista un diritto per il mese dell’entrata in vigore della presente convenzione, sono accordate con effetto retroattivo, ma, il più presto, a contare dal 1 o gennaio 1961.

Sono considerati cittadini germanici ai sensi della presente convenzione completiva, i germanici secondo la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

Art. 2

La convenzione completiva entrerà in vigore un mese dopo il giorno nel quale il Consiglio federale svizzero avrà comunicato al Governo della Repubblica federale di Germania che sono adempiute le condizioni stabilite a tale effetto dal diritto interno svizzero.

Fatto a Berna, il 24 dicembre 1962, in doppio esemplare.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato e munito dei loro sigilli la presente convenzione completiva.

(Seguono le firme)

Convenzione completiva sulle assicurazioni sociali tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania Conchiusa a Berna il 24 dicembre 1962 Approvata dall’Assemblea federale il 18 settembre 1963 Entrata in vigore il 17 novembre 1963 | Lexipedia | Lexipedia