Nel presente Accordo, i termini sono definiti nel modo seguente:
- «Svizzera» designa la «Confederazione svizzera»; «Liechtenstein» designa il «Principato del Liechtenstein»;
- «Cittadini» designa per quanto concerne la Svizzera, i cittadini svizzeri; per quanto concerne il Liechtenstein, i cittadini di questo Stato;
- «Legislazione» e «disposizioni legali» designano le leggi e le ordinanze vigenti in uno Stato contraente, concernenti i settori indicati nell’articolo 2 paragrafo 1;
- «Autorità competente» designa, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro; per quanto concerne il Liechtenstein, il Governo del Principato del Liechtenstein;
- «Frontalieri» designa i lavoratori che hanno il loro domicilio sul territorio di uno degli Stati contraenti e che esercitano regolarmente un’attività salariata sul territorio dell’altro Stato contraente.