L’istituto di compensazione, ove e in quanto, di concerto con l’altro istituto, non intenda mutare, a favore del richiedente, la decisione, trasmette, entro un mese dal ricevimento, l’istanza e gli allegati al membro della Commissione arbitrale designato dal suo paese. L’istituto deve indicare la data della notificazione della decisione impugnata e quella in cui ha ricevuto, o fu consegnata alla posta, l’istanza. Esso comunica parimente, per iscritto, il suo parere in tre esemplari.
Sempre nel termine di un mese (cpv. 1, periodo 1) l’istituto di compensazione dell’altro paese può fare noto il suo parere, in tre esemplari, al detto membro della Commissione arbitrale.
A richiesta, il termine di un mese può essere prolungato.
Al richiedente è comunicato un esemplare di ogni parere (cpv. 1, terza frase, cpv. 2). Al medesimo può essere assegnato un termine per presentare una replica scritta, la quale dev’essere comunicata a entrambi gli istituti di compensazione.
A richiesta della Commissione arbitrale, gli istituti di compensazione comunicheranno alla medesima i documenti concernenti la pratica.