Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 2 è incaricato ed abilitato a conchiudere con l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare gli accordi sussidiari necessari. Detti accordi devono rispettare il quadro dell’Accordo di garanzia conchiuso conformemente al Trattato di non proliferazione.
732.91
Ordinanza
sulle convenzioni aggiuntive all’Accordo
di garanzia conchiuso conformemente al Trattato
di non proliferazione
del 23 agosto 1978 (Stato 1° ottobre 1978)
Il Consiglio federale svizzero,
in esecuzione dell’Accordo di garanzia del 6 settembre 1978 1 conchiuso con l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare nel quadro del Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari,
ordina:
Art. 1
Art. 2
Il Dipartimento federale degli affari esteri 3 e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni sono incaricati ed abilitati a conchiudere con il Principato del Liechtenstein un accordo provvisorio inteso a far assumere all’autorità di controllo svizzero i compiti nazionali di controllo del Liechtenstein.
Art. 3
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1978.