La presente ordinanza disciplina il rilascio di licenze e di autorizzazioni personali a persone che eseguono, sorvegliano e certificano lavori di manutenzione su aeromobili o loro componenti o che applicano procedure particolari.
Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti UE nella versione vincolante per la Svizzera5:
Essa si applica ai titolari di una licenza svizzera o di un’autorizzazione personale svizzera che li abilita a svolgere le attività di cui all’articolo 1, purché tali attività siano svolte:
- in Svizzera o presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse;
- all’estero, nella misura in cui siano ammissibili secondo la legislazione estera e non siano applicabili prescrizioni estere più severe.