I costi che persone e imprese mobilitate devono sostenere per il loro impiego in caso di aumento della radioattività sono considerati scoperti, qualora non siano compensati da pretese assicurative secondo l’articolo 124 capoverso 1 dell’ordinanza del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione, da altre prestazioni della Confederazione o da indennità di Cantoni e Comuni.
Le indennità a persone e imprese che svolgono attività per incarico di Cantoni o Comuni possono essere riconosciute come costi scoperti qualora la loro assunzione da parte della collettività interessata non sia ragionevolmente esigibile.
Le spese di Cantoni e Comuni per le proprie organizzazioni di intervento e di soccorso non sono considerate in alcun caso costi scoperti.