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814.594.1

Ordinanza
concernente l’indennità per i costi scoperti di persone e imprese mobilitate in seguito a eventi con aumento della radioattività

del 18 agosto 1998 (Stato 1° settembre 1998)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport (DDPS),

visto l’articolo 124 capoverso 2 dell’ordinanza sulla radioprotezione
del 22 giugno 1994 1 ,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza regola l’indennità a persone e imprese mobilitate per i costi scoperti che risultano loro dall’impiego in caso di aumento della radioattività.

La regolamentazione dell’assunzione delle spese per l’equipaggiamento, l’istruzione e gli esercizi non è oggetto della presente ordinanza.

Art. 2 Aventi diritto

Sono aventi diritto le persone e le imprese che, secondo l’articolo 20 capoverso 2 lettera b della legge sulla radioprotezione del 22 marzo 1992 2 e l’articolo 120 dell’ordinanza del 22 giugno 1994 3 sulla radioprotezione, hanno l’obbligo di esercitare, nell’ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività per la protezione della popolazione.

Art. 3 Costi scoperti

I costi che persone e imprese mobilitate devono sostenere per il loro impiego in caso di aumento della radioattività sono considerati scoperti, qualora non siano compensati da pretese assicurative secondo l’articolo 124 capoverso 1 dell’ordinanza del 22 giugno 1994 4 sulla radioprotezione, da altre prestazioni della Confederazione o da indennità di Cantoni e Comuni.

Le indennità a persone e imprese che svolgono attività per incarico di Cantoni o Comuni possono essere riconosciute come costi scoperti qualora la loro assunzione da parte della collettività interessata non sia ragionevolmente esigibile.

Le spese di Cantoni e Comuni per le proprie organizzazioni di intervento e di soccorso non sono considerate in alcun caso costi scoperti.

Art. 4 Costi computabili

Sono considerati costi computabili segnatamente la perdita di guadagno, i trasporti, la sussistenza, le spese per l’immagazzinamento e la manutenzione di materiale ed equipaggiamento durante l’impiego, nonché le spese per il ripristino e l’indennizzo del deprezzamento.

Art. 5 Entità dell’indennità

L’indennità corrisponde alle spese che l’impiego ha causato ai mobilitati che l’impiego ha causato.

Essa può essere adeguatamente ridotta qualora la prestazione non sia stata fornita in maniera efficace ed economica.

Art. 6 Esercizio del diritto all’indennità

Il diritto all’indennità dev’essere fatto valere anzitutto presso il committente (Confederazione, Cantoni, Comuni).

Le domande d’indennità per costi scoperti secondo l’articolo 3 devono essere presentate senza indugio, al termine dell’attività, alla Segreteria generale del DDPS.

Ogni domanda dev’essere motivata.

Art. 7 Cessione di diritti riguardanti la responsabilità civile

Le persone e le imprese indennizzate dalla Confederazione devono cedere a quest’ultima le loro pretese di natura civile.

Art. 8 Rimborso delle spese

Il DDPS impone a chi ha causato l’evento di rimborsare alla Confederazione i contributi che essa ha versato conformemente alla presente ordinanza.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1998.

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