Le questioni di principio relative all’applicazione della Convenzione del 13 marzo 1986 3 concernente l’aiuto alimentare dell’accordo internazionale sul grano del 1986 (Convenzione) sono trattate dal Comitato interdipartimentale di cooperazione allo sviluppo e d’aiuto umanitario internazionali (CICSA) giusta l’articolo 24 dell’ordinanza del 12 dicembre 1977 4 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali. L’Ufficio federale dell’agricoltura 5 e altri uffici federali interessati partecipano alle sedute.
Per il resto sono incaricati dell’applicazione e dell’esecuzione della Convenzione:
- la Direzione della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario del Dipartimento federale degli affari esteri;
- Ufficio federale dell’agricoltura del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.6