La presente ordinanza disciplina le tasse per le decisioni e le prestazioni di servizi dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) nei settori della salute animale, delle derrate alimentari, della protezione degli animali, dell’omologazione di prodotti fitosanitari e della circolazione delle specie di fauna e di flora protette.
916.472
Ordinanza sulle tasse dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell’USAV)
del 30 ottobre 1985 (Stato 1° dicembre 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 46 a della legge del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 20 capoverso 4 della legge federale del 16 marzo 2012 2 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette;
visto l’articolo 7 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 2005 3 sulla protezione degli animali;
visto l’articolo 65 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 2000 4 sugli agenti terapeutici;
visto l’articolo 58 capoverso 2 della legge del 20 giugno 2014 5 sulle derrate alimentari;
visti gli articoli 45 c capoverso 4 e 56 della legge del 1° luglio 1966 6 sulle epizoozie;
in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 1999 7 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli;
in applicazione dell’Accordo del 17 novembre 2010 8 tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali, 9
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Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 110 Campo d’applicazione
Art. 211 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 12 sugli emolumenti (OgeEm).
Art. 313 Calcolo della tassa
La tassa è calcolata secondo le aliquote di cui al capitolo 2. Se è previsto un quadro tariffario, la tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo e prendendo in considerazione l’interesse finanziario delle persona tenuta a pagarla.
Per le prestazioni di servizi non espressamente menzionate nel capitolo 2, la tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo.
La tariffa oraria per la tassa calcolata in funzione del dispendio di tempo è di 140 franchi.
Art. 414 Supplemento
Per le decisioni e le prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza, l’USAV 15 può riscuotere un supplemento fino al 50 per cento della tassa.
Art. 516 Spese
Oltre agli esborsi di cui all’articolo 6 OgeEm17 sono fatturati:
- gli onorari secondo l’ordinanza del 12 dicembre 199618 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari;
- le spese per l’assunzione di prove, le perizie scientifiche, gli esami speciali o la ricerca di materiale o documentazione;
- i costi per esami effettuati in laboratori dell’USAV o affidati ad altri laboratori.
Art. 619 Tasse per le visite veterinarie di confine
L’ufficio doganale fissa la tassa per la visita veterinaria di confine (art. 15–18) secondo le prescrizioni doganali vigenti. Gli articoli 12 e 14 OgeEm 20 non sono applicabili.
Per le visite veterinarie di confine effettuate fuori dall’orario di lavoro ordinario sono riscosse in aggiunta alla tassa forfetaria secondo le aliquote del capitolo 2, la tassa calcolata in funzione del dispendio di tempo e i costi di viaggio.
La tassa per la visita veterinaria di confine è riscossa per tutti gli invii accettati alla visita indipendentemente dal fatto che siano ammessi all’importazione, respinti o contestati in altro modo.
Art. 721 Riscossione delle tasse
La tassa è riscossa dall’ufficio che l’ha fissata.
Le tasse per l’autorizzazione d’importazione, di transito o d’esportazione e gli eventuali supplementi (art. 4) sono riscossi dall’ufficio doganale secondo le vigenti prescrizioni doganali, contemporaneamente alla tassa per la visita veterinaria di confine.
Le tasse fino a 200 franchi possono essere riscosse contro rimborso.
Art. 822 Rimedi giuridici
Contro la decisione riguardante la tassa è ammesso il ricorso secondo le disposizioni della procedura amministrativa federale.
Se la tassa riscossa dall’ufficio doganale (art. 6) e i dazi sono impugnati contemporaneamente o se il ricorso concerne unicamente un errore di calcolo, la competenza e la procedura sono disciplinate dall’articolo 109 della legge federale del 1° ottobre 1925 23 sulle dogane.
Art. 9a1424
Capitolo 2 Tariffa delle tasse
Sezione 1 Controllo in caso d’importazione o transito
Art. 15 Partite d’importazione
In caso d’importazione di partite di animali e prodotti animali, le tasse per i controlli da parte del servizio veterinario di confine ammontano a: 25
Fr. |
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|---|---|
|
88.— |
|
14.70 |
|
676.— |
Le tasse per i controlli di prodotti animali importati dalla Nuova Zelanda ammontano a:
Fr. |
|
|---|---|
|
68.20 |
|
11.40 |
|
523.90.26 |
Le tasse per i controlli di importazioni di sperma, ovuli ed embrioni animali provenienti dalla Nuova Zelanda solo rette dal capoverso 1. 27
Il peso determinante è il peso lordo (massa lorda) conformemente alla legge del 9 ottobre 1986 28 sulla tariffa delle dogane. Il calcolo proporzionale delle tasse è basato sull’unità «per 100 kg lordi».
Le tasse per i controlli di partite da parte degli organi di controllo secondo l’articolo 41 capoverso 1 dell’ordinanza del 4 settembre 2013 29 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) all'importazione di esemplari di animali sono rette dai capoversi 1 e 2. 30
Le tasse per i controlli di partite da parte degli organi di controllo secondo l’articolo 41 capoverso 1 O-CITES all'importazione di esemplari di piante ammontano a:
- per le piante vive: 30 franchi per partita per il controllo documentale e 30 franchi per partita per il controllo dʼidentità e il controllo fisico;
- per parti di piante e prodotti derivati di origine vegetale: 60 franchi per partita.31
Se in caso di importazione di piante vive è riscossa una tassa per il controllo secondo l’articolo 49 dell’ordinanza del 31 ottobre 2018 32 sulla salute dei vegetali, si rinuncia alla riscossione della tassa di cui al capoverso 4 lettera a. 33
Art. 16 Partite destinate a uno Stato membro dell’Unione europea
Alle partite in transito verso l’Unione europea si applicano le tariffe di cui all’articolo 15.
Art. 17 Partite in transito da Paesi terzi verso Paesi terzi
Per le partite in transito da Paesi terzi verso Paesi terzi la tassa ammonta a 48 franchi per partita; per ogni quarto d’ora vengono fatturati inoltre 32 franchi per persona che partecipa al controllo.
Art. 17a34 Partite in entrata o in transito senza notifica preventiva
Per le partite importate o fatte transitare senza la necessaria notifica preventiva di cui all’articolo 18 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 35 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE‑PT) è riscossa una tassa supplementare di 150 franchi.
Art. 17b36 Disposizione di misure in caso di partite non conformi
Per la disposizione di misure secondo l’articolo 68 OITE‑PT 37 , l’articolo 30 dell’ordinanza del 28 novembre 2014 38 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia (OITEAc) e gli articoli 28–28 b e 34–38 dell’ordinanza del 4 settembre 2013 39 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette l’USAV riscuote una tassa di 120 franchi.
Art. 1840 Autorizzazioni
La tassa per un’autorizzazione secondo l’articolo 12 OITE‑PT 41 o secondo l’OITEAc 42 ammonta a 60 franchi. 43
... 44
La tassa per un’autorizzazione di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 45 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE‑UE) ammonta a 40–100 franchi. 46
Le tasse per altre autorizzazioni sono incluse nelle tariffe di cui agli articoli 15–17.
La tassa per l’annullamento di un’autorizzazione di cui ai capoversi 1, 1 ter e 2 ammonta a 20 franchi. 47
Sezione 2 Autorizzazioni e certificati di esportazione
Art. 19
Le tasse per le autorizzazioni di cui all’articolo 52 OITE‑PT 48 e all’articolo 27 OITE‑UE 49 ammontano a 40–100 franchi. 50
Le tasse per altre autorizzazioni e certificati di esportazione ammontano a 10-60 franchi.
La tassa per l’annullamento di un’autorizzazione di cui al capoverso 2 ammonta a 10 franchi. 51
Sezione 3 Autorizzazione di sistemi di stabulazione e impianti di stabulazione
Art. 20
Per l’esame di una domanda d’autorizzazione concernente i sistemi di stabulazione e impianti di stabulazione sono riscosse le tasse seguenti:
Fr. |
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|---|---|
|
20.– a 50.– |
|
100.– |
|
150.– |
|
350.– |
Oltre alle tasse sono computate le spese seguenti:
Sezione 3a ...
Art. 20a55
Sezione 4 ...
Art. 2156
Art. 21a57
Sezione 5 ...
Art. 2258
Sezione 6 Laboratori di diagnostica
Art. 23
Per il riconoscimento di un laboratorio di diagnostica e per la revoca del riconoscimento, l’USAV riscuote una tassa di 200–500 franchi.
Sezione 7 ...
Art. 2459
Sezione 8 Perfezionamento ed esami degli organi incaricati di assumere le varie funzioni nel settore veterinario pubblico60
Art. 24a
Per il perfezionamento degli organi incaricati di assumere le varie funzioni nel settore veterinario pubblico, l’USAV riscuote la seguente tassa massima: 61
Fr. |
|
|---|---|
|
4000.– |
|
2500.– |
|
2500.– |
|
1000.– |
|
1000.– |
Per l’esame, esso riscuote le tasse seguenti:
Fr. |
|
|---|---|
|
800.– |
|
600.– |
|
600.– |
|
400.– |
|
400.– |
Per il rilascio dell’attestato di capacità ai candidati che hanno superato l’esame, esso riscuote una tassa di 50 franchi.
Sezione 9 Utilizzo dei sistemi d’informazione animex-ch e E‑Cert66
Art. 24b Utilizzo del sistema d’informazione animex-ch67
Per l’utilizzo del sistema d’informazione animex-ch 68 l’Ufficio federale riscuote dai Cantoni le tasse seguenti:
Fr. |
||
|---|---|---|
|
200.– fino a 300.– |
|
|
60.– fino a 80.– |
|
|
200.– fino a 300.– |
|
|
60.– fino a 80.– |
|
|
60.– fino a 80.– |
|
Se l’USAV svolge i compiti di un Cantone che non lavora con il sistema d’informazione animex-ch, la tassa ammonta al doppio dell’importo di cui al capoverso 1.
Art. 24bbis69 Utilizzo del sistema d’informazione E-Cert
Per l’utilizzo del sistema d’informazione E-Cert l’Ufficio federale riscuote dagli esportatori una tassa di 30 franchi per certificato sanitario.
Sezione
10
Omologazione di prodotti fitosanitari e approvazione di organismi ausiliari
Art. 24c Tasse per l’omologazione di prodotti fitosanitari, permessi di vendita e certificati
Per il trattamento delle domande e richieste concernenti prodotti fitosanitari secondo l’ordinanza del 20 agosto 2025 70 sui prodotti fitosanitari (OPF), l’USAV riscuote le seguenti tasse:
Fr. |
|||
|---|---|---|---|
Le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari sono sostanze attive a basso rischio |
|||
|
20 000 |
10 000 |
|
|
12 000 |
6000 |
|
|
5000 |
2500 |
|
|
3000 |
1500 |
|
|
1000 |
500 |
|
|
600 |
300 |
|
|
600 |
300 |
|
|
200 |
100 |
|
|
100 |
50 |
|
|
100 |
50 |
|
|
100 |
50 |
|
|
200 |
200 |
|
|
100 |
100 |
|
|
100 |
100 |
|
|
800 |
400 |
|
|
12 000 |
6000 |
|
|
7000 |
3500 |
|
|
200 |
100 |
|
|
100 |
100 |
|
Art. 24d Tasse per gli organismi ausiliari
Per il trattamento delle domande di approvazione di organismi ausiliari, rinnovo dell’approvazione o omologazione in situazione d’emergenza secondo l’OPF 71 , l’USAV riscuote le seguenti tasse:
Fr. |
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|---|---|---|---|
Organismi ausiliari |
Organismi ausliari a basso rischio |
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2000 |
800 |
|
|
1000 |
400 |
|
|
80 |
50 |
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Capitolo 3 Disposizioni finali
Art. 25 Diritto previgente: abrogazioni
Sono abrogate:
Art. 26 Disposizione transitoria
La tariffa del 13 giugno 1977 74 è applicabile alle prestazioni fornite prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 26a75 Disposizione transitoria della modifica del 20 agosto 2025
La riscossione delle tasse per gli esami e i controlli di cui all’articolo 24 c nella versione secondo il diritto anteriore 76 è retta dal diritto anteriore per le domande che sono state presentate prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 agosto 2025.
Art. 27 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1986.