L’impresa ha confermato al Cantone che:
- nell’esercizio in cui è accordato il provvedimento per un caso di rigore secondo la presente ordinanza e nei tre anni successivi o fino al rimborso degli aiuti percepiti:1.non distribuisce dividendi o tantièmes né ne decide la distribuzione e non restituisce apporti di capitale, e2.non concede mutui ai suoi proprietari e non rimborsa i prestiti dei suoi proprietari; è però consentito in particolare l’adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento;
- non trasferisce fondi concessi a una società del gruppo non avente sede in Svizzera a cui è legata direttamente o indirettamente; è però consentito segnatamente l’adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento all’interno di un gruppo.
Se un’impresa individuale che ha percepito contributi non rimborsabili consegue un utile di liquidazione al momento della cessazione definitiva dell’attività, per quel che concerne tale utile i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a numero 1 sono considerati rispettati. 4