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170.140

Regolamento organico del Gran Consiglio

(ROGC)

del 08.12.2005 (stato 01.01.2025)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visti l'art. 32 cpv. 1 della Costituzione cantonale[2] e l'art. 69 della legge sul Gran Consiglio[3];

visto il rapporto della Conferenza dei presidenti del 19 settembre 2005,

decide:

1. In generale

Art. 1 Sessioni 1. Numero e durata

Il Gran Consiglio si riunisce per le seguenti sessioni:

  1. il lunedì successivo alla seconda domenica del mese di febbraio (sessione di febbraio);
  2. il lunedì successivo alla terza domenica del mese di aprile (sessione di aprile);
  3. il lunedì successivo alla seconda domenica del mese di giugno (sessione di giugno);
  4. il mercoledì successivo alla quarta domenica del mese di agosto (sessione di agosto);
  5. il lunedì successivo alla terza domenica del mese di ottobre (sessione di ottobre);
  6. il lunedì successivo alla prima domenica del mese di dicembre (sessione di dicembre).

Se la mole di lavoro lo richiede, la Conferenza dei presidenti può divergere dai giorni della settimana indicati al capoverso 1 per quanto riguarda l'apertura delle sessioni.

Il Gran Consiglio si riunisce di regola per tre giorni.

La Segreteria del Gran Consiglio pubblica di volta in volta nel Foglio ufficiale cantonale la data dell'apertura delle sessioni.

Il Gran Consiglio viene convocato per eventuali ulteriori sessioni a norma dell'articolo 6 capoverso 2 della legge sul Gran Consiglio[4].

Gli affari non sbrigati vengono riportati sull'elenco delle trattande della sessione seguente.

Art. 2 2. Rinuncia e rinvio

Se gli affari da sbrigare in una sessione sono pochi e non urgenti, si può rinunciare alla convocazione del Gran Consiglio.

Se dei giorni festivi cadono in una sessione, questa può venire anticipata o posticipata di una settimana, ove ciò risulti necessario in base all'elenco delle trattande.

Art. 3 3. Non partecipazione

La non partecipazione ad una sessione deve essere annunciata in anticipo al comitato regionale, di regola al più tardi due settimane prima dell'inizio della sessione. Il comitato regionale comunica alla Cancelleria dello Stato il subentro di supplenti, al più tardi il venerdì precedente l'apertura della sessione. Sono fatti salvi casi particolari. *

Art. 4 4. Invio della documentazione

La Segreteria del Gran Consiglio invia ai membri del Gran Consiglio ed ai supplenti i messaggi ed eventuale altra documentazione almeno 20 giorni prima della seduta d'apertura. Sono riservati casi urgenti per i quali non è possibile l'invio della documentazione entro tale termine.

Art. 5 5. Apertura

La sessione di agosto successiva al rinnovo integrale viene aperta dal più anziano dei membri presenti con maggiore anzianità di carica; le altre sessioni dal presidente del Gran Consiglio.

Art. 6 Procedura di elezione della presidenza del Gran Consiglio

L'elezione della presidenza del Gran Consiglio ha luogo in forma scritta e segreta in scrutini separati secondo il principio della maggioranza assoluta. Per la determinazione della maggioranza assoluta non vengono prese in considerazione le schede bianche e nulle.

I primi due turni di scrutinio sono completamente liberi. Il terzo turno concerne solo i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'elezione. I voti a favore di altri candidati sono nulli. In caso di parità decide la sorte.

Art. 7 Giuramento e promessa solenne

La formula del giuramento è la seguente: „Lei, eletto/-a quale Presidente del Gran Consiglio (eletto/-a quale membro del Gran Consiglio), giura innanzi a Dio di adempiere tutti i doveri del suo ufficio secondo scienza e coscienza.“ Il giuramento viene prestato ripetendo: „Lo giuro“.

La formula della promessa solenne è la seguente: „Lei, eletto/-a quale Presidente del Gran Consiglio (eletto/-a quale membro del Gran Consiglio), promette di adempiere tutti i doveri del suo ufficio secondo scienza e coscienza.“ La promessa solenne viene prestata ripetendo: „Lo prometto“.

Art. 8 Festeggiamenti per il presidente del Gran Consiglio

I festeggiamenti per l'elezione del presidente del Gran Consiglio si tengono l'ultimo giorno della sessione di agosto.

Il Cantone partecipa con un importo adeguato alle spese dei festeggiamenti.

La Conferenza dei presidenti determina periodicamente l'ammontare di questo importo.

2. Organizzazione

2.1. Presidenza

Art. 9 Competenze

Il presidente rispettivamente in sua vece il vicepresidente ha in particolare i seguenti compiti e le seguenti competenze:

  1. direzione dei dibattiti in Gran Consiglio, mantenimento dell'ordine nella sala e controllo dell'osservanza della legge sul Gran Consiglio, nonché del regolamento organico;
  2. sottoscrizione insieme al Cancelliere dei decreti del Gran Consiglio;
  3. vigilanza sui servizi del Gran Consiglio;
  4. convocazione e direzione della Conferenza dei presidenti;
  5. rappresentanza del Gran Consiglio verso l'esterno.

Art. 10 Scrutatori

Gli scrutatori tengono una lista delle presenze e nelle votazioni contano i voti all'interno del settore loro attribuito.

2.2. Conferenza dei presidenti

Art. 11 Organizzazione, procedura e competenze

La Conferenza dei presidenti si riunisce ogniqualvolta gli affari lo richiedano, su invito e sotto la presidenza del presidente del Gran Consiglio.

Il Cancelliere ed il capo della Segreteria del Gran Consiglio partecipano alle sedute con voto consultivo.

In caso di parità di voti decide il presidente. Per il resto la Conferenza regola autonomamente la procedura delle votazioni.

La Conferenza dei presidenti è competente in particolare per:

  1. il coordinamento dei lavori del Gran Consiglio, in particolare la garanzia della collaborazione e dell'informazione delle commissioni;
  2. l'attribuzione alle commissioni di affari da preparare;
  3. il coordinamento degli affari tra Gran Consiglio e Governo;
  4. la determinazione della lista delle trattande;
  5. la determinazione degli orari delle sedute e della loro durata;
  6. la decisione di anticipare o posticipare una sessione;
  7. la decisione di rinunciare ad una sessione;
  8. la determinazione della data e della durata di sessioni straordinarie;
  9. la determinazione della chiave di ripartizione, in base alla quale durante il periodo di carica i seggi, le presidenze e le vicepresidenze nelle commissioni vengono ripartiti tra le frazioni;
  10. la presentazione di proposte al Gran Consiglio, su suggerimento delle frazioni, concernenti l'elezione dei membri, nonché la grandezza delle commissioni permanenti e non permanenti;
  11. l'elezione delle commissioni preparatorie in casi urgenti;
  12. il completamento in casi urgenti delle commissioni preparatorie già designate;
  13. la determinazione del turno tra le frazioni per la nomina della presidenza del Gran Consiglio;
  14. la presentazione di proposte al Gran Consiglio concernenti la dichiarazione d'urgenza di interpellanze;
  15. lo stanziamento di crediti per spese straordinarie alle commissioni;
  16. il controllo formale degli interventi parlamentari, nonché la loro eventuale trasmissione ad un organo del Gran Consiglio;
  17. la decisione concernente domande di informazione e di presa in visione degli atti da parte di deputati previa consultazione del Governo;
  18. la nomina di tre scrutatori;
  19. la designazione di scrutatori speciali per l'organizzazione di elezioni;
  20. l'organizzazione di particolari eventi del Gran Consiglio;
  21. la preparazione delle elezioni conformemente all'articolo 57 della legge[5], se la competenza non spetta a una commissione;
  22. la determinazione della frazione che dal punto di vista aritmetico può rivendicare un posto di giudice del Tribunale d'appello da pubblicare. Essa comunica questo risultato alla Commissione di giustizia e sicurezza;
  23. altri affari affidatile dal Gran Consiglio.

2.3. Frazioni

Art. 12 Costituzione

Le frazioni si costituiscono autonomamente. Esse devono comunicare per iscritto alla Conferenza dei presidenti i nomi del presidente e del vicepresidente.

2.4. Commissioni

2.4.1. In generale

Art. 13 Convocazione e organizzazione

Le commissioni vengono convocate dal presidente della commissione. Un quarto dei membri della commissione può inoltre richiedere la convocazione di una seduta.

Esse eleggono nel loro seno un vicepresidente che assume i compiti del presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Le commissioni disciplinano autonomamente lo svolgimento dei loro dibattiti.

Art. 14 Numero legale e votazioni

Le commissioni sono in numero legale se sono presenti due terzi dei membri.

La votazione è a scrutinio aperto. In caso di parità di voti decide il presidente.

I membri delle commissioni sono tenuti ad esprimere il loro voto nelle deliberazioni della commissione.

Art. 15 Segretariato e protocollo

La gestione del segretariato e la tenuta del protocollo delle commissioni competono di regola alla Segreteria del Gran Consiglio, nella misura in cui la legge o l'ordinanza non prevedano altrimenti.

Le commissioni stabiliscono autonomamente il grado di dettaglio del protocollo; il protocollo delle decisioni costituisce la regola. Ricevono copia dei protocolli delle deliberazioni delle commissioni che non sottostanno al segreto d'ufficio:

  1. i partecipanti alla seduta;
  2. i membri della commissione;
  3. i membri della Conferenza dei presidenti;
  4. il Governo e il Cancelliere;
  5. altri deputati interessati;
  6. i tribunali cantonali, nella misura in cui venga toccata la loro sfera d'attività.

Ricevono inoltre copia dei protocolli delle deliberazioni di affari del Gran Consiglio tutti i deputati, nella misura in cui non vi si opponga il segreto d'ufficio.

I protocolli sulle deliberazioni delle commissioni sottostanti al segreto d'ufficio, vengono distribuiti unicamente ai membri delle commissioni, al Governo e, nella misura in cui venga toccata la loro sfera di attività, ai tribunali cantonali.

Art. 16 Pubblicità e informazione

Le sedute delle commissioni non sono pubbliche. *

Mediante un portavoce da loro designato le commissioni informano l'opinione pubblica in merito all'andamento delle deliberazioni, se queste sono di considerevole interesse pubblico.

Art. 17 Collaborazione del Governo

Le commissioni hanno la facoltà di invitare alle loro sedute membri del Governo per ottenere informazioni.

Se le commissioni giungono a nuove cognizioni o proposte, prima della conclusione delle loro deliberazioni danno al Governo la possibilità di prendere posizione.

Art. 18 Rapporto

Nella misura in cui la commissione non decida altrimenti, il relatore in Gran Consiglio è il presidente della commissione.

2.4.2. Commissioni permanenti

Art. 19 Istituzione e tipi

Il Gran Consiglio ha le seguenti commissioni permanenti:

  1. Commissione della gestione;
  2. Commissione di redazione;
  3. Commissione strategica e di politica statale;
  4. Commissione di giustizia e sicurezza;
  5. Commissione per la formazione e la cultura;
  6. Commissione per la sanità e la politica sociale;
  7. Commissione per l'ambiente, i trasporti e l'energia;
  8. Commissione per l'economia e le tasse.

Esso può istituire altre commissioni permanenti e sciogliere commissioni esistenti.

Qualora un membro di una commissione permanente sia costantemente assente, il Gran Consiglio procede ad una nomina sostitutiva per il periodo di carica rimanente.

Art. 20 Compiti

Alle commissioni permanenti secondo l'articolo 19 capoverso 1 lettere c -h vengono assegnati settori specifici dalla Conferenza dei presidenti. Ad esse spettano i seguenti compiti:

  1. l'esercizio delle funzioni d'iniziativa parlamentari nel loro settore;
  2. l'esame preliminare a destinazione del Gran Consiglio degli affari loro assegnati dalla Conferenza dei presidenti;
  3. il coordinamento con le commissioni che si occupano delle stesse questioni o di questioni simili.

Art. 21 Commissione strategica e di politica statale

La Commissione strategica e di politica statale è competente per l'elaborazione degli obiettivi politici e delle linee guida di ordine superiore del Gran Consiglio.

Essa esamina in via preliminare i progetti a medio termine presentati dal Governo nel settore dei compiti e in quello finanziario e provvede al coordinamento dei progetti.

Essa esamina i progetti a medio termine del Gran Consiglio e del Governo in merito al raggiungimento degli obiettivi fissati e all'efficacia delle misure ed è competente per il resoconto e per la richiesta di correttivi.

Art. 22 Commissione della gestione 1. Grandezza, compiti e competenze

La Commissione della gestione si compone di 13 membri.

La Commissione della gestione in qualità di istanza di verifica dell'Amministrazione:

  1. sorveglia l'attività dell'Amministrazione cantonale e delle istituzioni a cui sono stati affidati compiti cantonali;
  2. si informa a posteriori circa l'attività amministrativa e l'andamento degli affari come pure circa i lavori in corso;
  3. esamina in via preliminare altri rapporti a destinazione del Gran Consiglio;
  4. verifica l'andamento della trattazione di incarichi accolti e se necessario propone al Gran Consiglio lo stralcio di interventi;
  5. controlla se si è tenuto conto delle osservazioni da essa fatte in precedenti rapporti di attività;
  6. istruisce ai sensi dell'articolo 56 della legge sul Gran Consiglio[6] i ricorsi di vigilanza contro il Governo indirizzati al Gran Consiglio.

La Commissione della gestione in qualità di istanza di verifica delle finanze:

  1. controlla l'intera gestione finanziaria e si occupa del suo sviluppo a lungo termine;
  2. esamina il preventivo, le domande di credito aggiuntivo e il rapporto annuale;
  3. esamina nell'ambito dell'alta vigilanza i rapporti di gestione/conti an-nuali di istituzioni indipendenti di diritto pubblico alle quali il Cantone versa importanti sussidi;
  4. presenta un corapporto sul piano finanziario;
  5. presenta un corapporto alla Commissione di giustizia e sicurezza se si intende aumentare il volume di impiego complessivo per i giudici del Tribunale d'appello o per i giudici a titolo principale di uno o più tribunali regionali.

La Commissione della gestione può inoltre:

  1. verificare progetti e affari con conseguenze finanziarie esaminati in via preliminare da altre commissioni e può anche formulare proposte all'indirizzo del Gran Consiglio.

Il Gran Consiglio può attribuire alla Commissione della gestione ulteriori compiti.

Decreti e decisioni del Governo, dei Dipartimenti e degli uffici non possono essere né abrogati né modificati dalla Commissione della gestione.

Art. 23 2. Criteri di verifica

La Commissione della gestione:

  1. bada ad un'amministrazione conforme al diritto e alle regole;
  2. analizza l'efficienza dell'Amministrazione statale come pure dei suoi provvedimenti e verifica in questo contesto la necessità di leggi e compiti esistenti;
  3. bada ad un assolvimento dei compiti razionale ed economico, nonché ad una procedura amministrativa efficiente;
  4. verifica se le decisioni vengono prese nel rispetto delle competenze e se vi sono sufficienti controlli all'interno dell'Amministrazione.

Art. 24 3. Controllo cantonale delle finanze *

Il Controllo cantonale delle finanze opera direttamente con la Commissione della gestione. Esso le comunica qualsiasi informazione utile all'esercizio della supervisione.

Art. 25 4. Rapporto e protocolli

La Commissione della gestione redige annualmente un rapporto sulla propria attività con proposte all'indirizzo del Gran Consiglio.

In merito ad affari particolarmente importanti la Commissione della gestione informa il Gran Consiglio durante l'anno e se necessario formula proposte.

La Conferenza dei presidenti, i membri del Governo, la Segreteria del Gran Consiglio e la Cancelleria dello Stato ricevono per informazione una lista delle trattande della seduta della commissione plenaria.

Vengono informati mediante estratti dei protocolli, il Governo in merito a decisioni di principio della Commissione della gestione ed i singoli direttori dei Dipartimenti in merito ad importanti affari trattati concernenti il loro Dipartimento.

Art. 26 Commissione di giustizia e sicurezza 1. Grandezza, compiti e competenze

La Commissione di giustizia e sicurezza verifica e monitora la gestione del Tribunale d'appello, del Tribunale della magistratura nonché delle autorità soggette alla vigilanza del Tribunale d'appello e svolge il dibattito preliminare relativo ai loro rapporti di gestione. Essa è composta da undici membri. *

Essa esamina in via preliminare all'indirizzo del Gran Consiglio in particolare le seguenti pratiche:

  1. domande di grazia;
  2. convalida delle elezioni del Governo;
  3. riscorsi al Gran Consiglio ai sensi dell'articolo 52 della legge sul Gran Consiglio[7];
  4. ricorsi di vigilanza sulla giustizia ai sensi dell'articolo 56 della legge sul Gran Consiglio;
  5. ulteriori affari attribuitile del suo settore specifico.

Essa prende posizione su tutti i rapporti e le proposte concernenti la giustizia e può formulare proposte all'indirizzo del Gran Consiglio.

Essa: *

  1. prende posizione a destinazione del Tribunale d'appello, se il Tribunale d'appello intende aumentare i mezzi per i collaboratori del Tribunale d'appello, del Tribunale della magistratura o delle altre autorità giudiziarie;
  2. prende posizione a destinazione della Commissione della gestione riguardo a crediti suppletivi del Tribunale d'appello e del Tribunale della magistratura.

Essa decide in merito a ricorsi contro le elezioni dei Consiglieri di Stato.

Essa prepara le elezioni nel Tribunale d'appello nonché nel Tribunale della magistratura. *

Essa verifica l'adeguatezza della dotazione del Tribunale d'appello nonché dei tribunali regionali e prepara la corrispondente decisione del Gran Consiglio. Se prende in considerazione la possibilità di aumentare il volume di impiego complessivo per i giudici del Tribunale d'appello o per i giudici a titolo principale di uno o più tribunali regionali, richiede un corapporto alla Commissione della gestione. *

Art. 27 2. Rapporto e protocolli

La Commissione di giustizia e sicurezza redige annualmente un rapporto sulla propria attività con proposte all'indirizzo del Gran Consiglio.

In merito ad affari importanti la Commissione di giustizia e sicurezza informa il Gran Consiglio durante l'anno e se necessario formula proposte

La Commissione di giustizia e sicurezza può informare, tramite estratti dei protocolli, gli uffici competenti in merito ad importanti affari trattati.

Art. 28 Commissione di redazione

La Commissione di redazione si compone di quattro membri.

Ne fanno inoltre parte d'ufficio il presidente e il vicepresidente del Gran Consiglio.

Il presidente del Gran Consiglio dirige le sedute, alle quali sono chiamati a partecipare anche i responsabili del protocollo

Alla Commissione di redazione competono:

  1. la verifica del protocollo delle decisioni e del processo verbale delle sedute del Gran Consiglio e la decisione definitiva concernente le proposte di modifica ai sensi degli articoli 35 e 36;
  2. la correzione redazionale dei protocolli, delle decisioni e degli atti normativi;
  3. l'approvazione dei protocolli;
  4. l'approvazione delle spiegazioni destinate al Popolo.

Per chiarire fattispecie contestate, la Commissione di redazione può invitare alle sue sedute membri del Gran Consiglio e del Governo come pure i collaboratori dipartimentali competenti.

2.4.3. Commissioni non permanenti

Art. 29 Commissioni preparatorie

Su proposta dalla Conferenza dei presidenti il Gran Consiglio nomina le commissioni preparatorie. È garantito il diritto di presentare candidati fra i membri del Gran Consiglio.

Art. 30 Commissione parlamentare d'inchiesta

Il Gran Consiglio emana nell'ambito del decreto di nomina disposizioni più dettagliate circa l'organizzazione della Commissione d'inchiesta e l'esecuzione dell'inchiesta. Esso disciplina in particolare i diritti procedurali degli interessati e la funzione del Governo rispettivamente del Tribunale d'appello nel procedimento. *

2.5. Servizi del gran consiglio e tenuta del protocollo

Art. 31 Direzione della Cancelleria

Il Cancelliere assiste la presidenza nell'esercizio della funzione, provvede all'organizzazione amministrativa delle sessioni e coordina i rapporti con il Governo.

Art. 32 Segreteria del Gran Consiglio

La Segreteria del Gran Consiglio ha in particolare i seguenti compiti:

  1. la preparazione delle sessioni;
  2. la gestione della segreteria degli organi direttivi e delle commissioni;
  3. la stesura dei protocolli in Gran Consiglio;
  4. la redazione dei decreti del Gran Consiglio;
  5. l'informazione del pubblico su incarico del Gran Consiglio.

Quale sezione della Cancelleria dello Stato, la Segreteria del Gran Consiglio è subordinata, dal profilo specialistico, agli organi del Gran Consiglio. *

La Conferenza dei presidenti nomina il capo della Segreteria del Gran Consiglio e altri collaboratori, la Commissione della gestione nomina il segretario. Il Cancelliere ha un diritto di proposta. *

Art. 33 Altri servizi

La Cancelleria dello Stato mette in particolare a disposizione i seguenti altri servizi:

  1. il servizio di usciere a disposizione del Gran Consiglio e dei suoi organi;
  2. il servizio traduzioni;
  3. il servizio d'informazione;
  4. l'esercizio e la manutenzione degli strumenti informatici;
  5. l'interpretazione simultanea dei dibattiti in Gran Consiglio.

Art. 34 Copie

Le copie dei decreti del Gran Consiglio vengono sottoscritte dal presidente del Gran Consiglio e dal Cancelliere o dal suo vice.

Art. 35 Protocollo delle decisioni

Il protocollo delle decisioni relativo ai dibattiti del Gran Consiglio viene steso in lingua tedesca e contiene:

  1. il nome del presidente, il numero dei presenti ed i nomi dei deputati assenti;
  2. gli oggetti in deliberazione, il testo completo delle proposte messe in votazione ed i risultati di votazioni ed elezioni;
  3. gli interventi parlamentari presentati;
  4. tutti i decreti e gli atti normativi;

Esso viene sottoscritto dal presidente e dal responsabile del protocollo.

In occasione della seconda seduta successiva, il protocollo è esposto per la presa in visione. La Commissione di redazione decide in merito alle proposte di rettifica e all'approvazione formale del protocollo.

Art. 36 Processo verbale

I dibattiti in Gran Consiglio vengono inoltre registrati su un supporto audio e trascritti in un processo verbale. *

Il processo verbale rimane a disposizione dei deputati per la presa in visione presso la Segreteria del Gran Consiglio, per 20 giorni dopo la fine della sessione. Su richiesta viene inviato un estratto dello stesso. Unitamente alla copia del protocollo i membri del Governo ricevono un estratto del protocollo relativo agli affari che essi stessi hanno sostenuto dinanzi al Gran Consiglio.

La Commissione di redazione decide in merito alle proposte di rettifica e all'approvazione formale del protocollo.

2.6. Indennità dei deputati e delle frazioni

2.6.1. Deputati

Art. 37 Diaria

I deputati al Gran Consiglio hanno diritto per ogni giorno di presenza alle sedute ad una diaria di 300 franchi. La diaria indennizza la presenza alle sedute e l'attività di preparazione e di postelebaroazione che un deputato al Gran Consiglio svolge al di fuori della sessione e delle sedute nel luogo di domicilio, nel luogo in cui esercita la propria attività professionale principale o in un altro luogo. *

Il presidente del Gran Consiglio riceve inoltre un'indennità unica di 12'000 franchi a titolo di presidenza e di rappresentanza, il vicepresidente un'indennità unica di rappresentanza di 4000 franchi.

Art. 38 Indennità per pasti e pernottamento

I deputati al Gran Consiglio percepiscono per ogni seduta a Coira un'indennità per pasti di 60 franchi e in caso di pernottamento un'indennità supplementare di 150 franchi.

L'indennità di pernottamento viene meno per deputati che abitano a non più di 25 chilometri di distanza.

… *

È considerato domicilio il comune in cui sono depositati i documenti di legittimazione.

Il presidente e il vicepresidente del Gran Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in adempienza dei loro doveri di rappresentanza.

Art. 39 Casi speciali

Durante la sessione le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 37 capoverso 1 e all'articolo 38 vengono versati anche per le domeniche ed i giorni festivi.

Se durante la sessione un deputato viene convocato a sedute che danno diritto ad una diaria del Cantone, ma che non fanno parte della sfera delle attività del Gran Consiglio, la diaria viene versata solo una volta; se le diarie sono differenti, quella più alta. Questa regolamentazione vale anche per il rimborso viaggi.

Art. 40 Indennità per spese e tempo di trasferta

Per la trasferta alle sedute del Gran Consiglio, a ogni deputato in Gran Consiglio viene corrisposta un'indennità per spese di viaggio pari a 70 centesimi per chilometro di strada per la distanza tra il domicilio e il luogo della seduta e ritorno. *

Oltre all'indennità per spese di viaggio conformemente al capoverso 1, ai deputati in Gran Consiglio viene corrisposta un'indennità per tempo di trasferta dello stesso ammontare. *

Ai granconsiglieri che viaggiano come passeggeri in un'automobile condivisa viene corrisposta un'indennità per tempo di trasferta pari all'indennità per chilometro conformemente al capoverso 1. *

Art. 40a * Forfetaria per l'informatica

I membri del Gran Consiglio ricevono un indennizzo forfetario di 300 franchi per anno di carica quale contributo per le loro spese informatiche.

2.6.2. Commissioni

Art. 41 Diaria e rimborso spese 1. In generale

I membri delle commissioni del Gran Consiglio percepiscono per la presenza a sedute che non hanno luogo durante la sessione, diarie, rimborsi spese, rimborsi per spese di viaggio e indennità per tempo di trasferta uguali a quelli dei deputati durante la sessione. I presidenti delle commissioni permanenti percepiscono in più un'indennità a titolo di presidenza di 1000 franchi all'anno. *

Per la partecipazione a sedute di commissioni al di fuori della sessione, il rimborso spese ammonta a 60 franchi. Se dopo la conclusione della seduta della commissione il domicilio non può essere raggiunto usando i mezzi di trasporto pubblici, il rimborso spese ammonta a 210 franchi. Lo stesso vale per un deputato il quale, usando i mezzi di trasporto pubblici, non può presentarsi puntualmente alla seduta della commissione.

… *

La Conferenza dei presidenti può accordare in via eccezionale ai presidenti delle commissioni o eventualmente anche ad altri membri delle commissioni un'indennità supplementare in caso di lavori particolarmente impegnativi.

Art. 41a * 2. Commissione di redazione

I membri della Commissione di redazione del Gran Consiglio ricevono una diaria di 600 franchi per la loro presenza a sedute che non si tengono durante la sessione.

Art. 42 3. Commissione della gestione *

I membri della Commissione della gestione, che partecipano ad almeno due terzi delle sedute sull'arco di un anno di carica, hanno inoltre diritto ad un fisso di 4000 franchi all'anno. II presidente percepisce in più un'indennità a titolo di presidenza di 1000 franchi all'anno.

Per i rimborsi spese e viaggio dovuti a sedute è applicabile la regolamentazione vigente per le altre commissioni. Fanno eccezione i sopralluoghi e le ispezioni, per i quali vengono rimborsate le spese effettive.

2.6.3. Frazioni

Art. 43 Indennità

Per la partecipazione a sedute di frazioni che si tengono al di fuori della sessione, i deputati percepiscono diarie, rimborsi spese, rimborsi per spese di viaggio e indennità per tempo di trasferta uguali a quelli per la partecipazione a sedute di commissioni al di fuori della sessione (art. 41), al massimo però per due sedute ogni sessione. Il presidente della frazione trasmette la lista delle presenze al Dipartimento delle finanze e dei comuni. *

A supporto della propria attività parlamentare, le frazioni ricevono inoltre annualmente un'indennità di base di 12 000 franchi e un'indennità di 500 franchi per ogni membro della frazione. Anche i deputati al Gran Consiglio che non fanno parte di una frazione hanno diritto all'indennità di 500 franchi. *

3. Regolamento di procedura generale

3.1. Disposizioni generali

Art. 44 Luogo e orari delle sedute

Il Gran Consiglio si riunisce abitualmente nella Città di Coira.

Il mattino del primo giorno della sessione è normalmente a disposizione per le sedute delle frazioni.

Le sedute del Gran Consiglio durano di regola:

  1. il mattino dalle ore 8.15 alle 12.00
  2. il pomeriggio dalle ore 14.00 alle 18.00.

A seconda della mole di lavoro possono essere prolungate le sedute pomeridiane o tenute sedute serali.

Art. 45 Obbligo di presenza

La presenza dei membri del Gran Consiglio viene accertata all'inizio di ogni seduta mediante iscrizione nella lista delle presenze. Questa viene chiusa un'ora dopo l'inizio della seduta.

I deputati che fino a quel momento non sono presenti perdono l'indennità di seduta, a meno che in precedenza abbiano annunciato e motivato l'assenza al presidente del Gran Consiglio. Anche chi è assente tutto il giorno perde l'indennità di seduta.

In caso di frequente assenza ingiustificata da parte di un membro durante le sedute, la Conferenza dei presidenti decide dopo un unico ammonimento circa il diritto al versamento della diaria. In caso di malattia durante la seduta non vi è perdita della diaria.

Art. 46 Abbigliamento

I membri del Gran Consiglio sono tenuti a partecipare alle sedute in abbigliamento decoroso e rispettoso della dignità del Parlamento.

Art. 46a * Appellativo

Per ogni giorno di seduta ci si rivolge una volta ai presenti con un breve appellativo formale.

Art. 47 Pubblico e massmedia

Il pubblico ha accesso alla tribuna. Esso deve rimanere in silenzio e astenersi da qualsiasi espressione di approvazione o di disapprovazione. Se il pubblico non dà seguito alle esortazioni del presidente, questi potrà fare sgomberare la tribuna.

Ai rappresentanti della stampa è riservato uno spazio particolare. L'accesso alla sala non è consentito senza l'autorizzazione del presidente.

Le riprese e le registrazioni nella sala delle sedute, nell'atrio o sulla tribuna sono permesse solo con l'autorizzazione del presidente.

È vietato distribuire materiale di propaganda, portare con sé e affiggere manifesti e raccogliere firme nella sala delle sedute, nell'atrio e sulla tribuna.

Art. 48 Ordine del giorno

Alla fine di ogni seduta il presidente deve comunicare, per quanto possibile, l'ordine del giorno della seduta successiva.

3.2. Deliberazione

3.2.1. Procedura

Art. 49 Entrata in materia

In caso di progetti concernenti oggetti il Gran Consiglio discute innanzitutto se si debba entrare in materia. Qualora non vi sia una proposta motivata del Governo oppure della competente commissione preparatoria, in caso di progetti riguardanti proposte di decreto diretto e in caso di iniziative parlamentari, l'entrata in materia può essere decisa solo con la maggioranza dei due terzi.

Art. 50 Deliberazione di dettaglio

Una volta decisa l'entrata in materia, il Gran Consiglio delibera su ogni singolo articolo o sezione. Di regola non avviene una lettura.

Art. 51 Nuovo esame

Terminata la deliberazione di dettaglio ogni deputato può proporre di ritornare su singoli articoli o sezioni. La proposta di ritornare su una deliberazione e la controproposta possono essere brevemente motivate; il Gran Consiglio decide senza ulteriori discussioni. Se accoglie la proposta, l'articolo o la sezione in questione è sottoposto ad una nuova deliberazione.

Art. 52 Seconda lettura

Prima della votazione finale su un progetto di legge il presidente deve chiedere al Gran Consiglio se debba avvenire una seconda lettura. Se richiesta, una seconda lettura può essere decisa anche per le ordinanze. Nel caso di progetti importanti la commissione preparatoria esamina d'ufficio la questione di una seconda lettura e formula proposte all'indirizzo del Gran Consiglio.

3.2.2. Proposte

Art. 53 Forma

Tutte le proposte vanno formulate oralmente e su richiesta vanno presentate per iscritto al presidente del Gran Consiglio, al presidente della commissione e al rappresentante del Governo.

Proposte importanti concernenti progetti di legge o di ordinanza vanno presentate dalla commissione al proprio presidente prima della deliberazione. Il proponente può venire invitato alla seduta della commissione per esporre i motivi della sua proposta.

Se vengono presentate proposte di questo genere durante la deliberazione in Gran Consiglio, la commissione può richiedere che le vengano trasmesse per l'esame preliminare.

3.2.3. Interventi

Art. 54 Discussione

Prima di ogni votazione il presidente apre la discussione sull'oggetto presentato. Egli dà la parola ai relatori e ai membri delle commissioni prima di avviare la discussione generale. Nella discussione generale che segue, gli oratori si succedono nell'ordine in cui hanno chiesto la parola, fatta eccezione soltanto per i relatori e per i membri del Governo.

Se il presidente del Gran Consiglio vuole partecipare alla discussione, il vicepresidente assume la direzione.

Art. 55 Decoro parlamentare

Pur godendo della più ampia libertà di discussione, l'oratore dovrà astenersi da ogni espressione ingiuriosa. Eventuali infrazioni a questa norma saranno immediatamente biasimate dal presidente del Gran Consiglio (richiamo all'ordine).

Se un oratore non tiene conto dell'esortazione del presidente a non uscire dal tema oppure contravviene più volte al decoro parlamentare, il presidente può togliergli la parola.

Se l'oratore reclama contro il ritiro della parola, decide il Gran Consiglio. In caso di ripetuto contegno scorretto il Gran Consiglio con una maggioranza di due terzi può escludere un membro dalla seduta.

Art. 56 Durata degli interventi

Ad eccezione dei relatori delle commissioni e del rappresentante del Governo gli oratori non possono di regola parlare per più di dieci minuti ciascuno e per più di due volte sulla stessa questione.

La proposta di chiudere la discussione su un determinato oggetto deve essere votata senza ulteriore discussione. Se il Gran Consiglio la approva con una maggioranza di due terzi, solo gli oratori già annunciati ed i membri del Governo ottengono ancora la parola. È fatto salvo l'articolo 57.

Il Gran Consiglio può decidere con una maggioranza di due terzi eccezioni alle restrizioni di cui al capoverso 1.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai ricorsi.

Può essere sempre chiesta la parola per esigere il rispetto del regolamento organico, per presentare proposte d'ordine o per rispondere ad un'osservazione personale.

Art. 57 Fine della discussione

Esaurita la discussione, il relatore della commissione ha diritto ad un'esposizione conclusiva. Se la commissione non è unanime, tale diritto spetta prima al rappresentante della minoranza, poi al rappresentante della maggioranza.

Art. 58 Dibattito organizzato

Per la trattazione di un affare il Gran Consiglio può, su richiesta della Conferenza dei presidenti, limitare il dibattito e le richieste di parola.

Art. 58a * Interpretazione simultanea

Di norma gli interventi in lingua tedesca, romancia e italiana vengono interpretati in simultanea in lingua tedesca e italiana.

Eventuali errori o un'interruzione parziale o totale dell'interpretazione simultanea non comportano effetti giuridici per gli oggetti sui cui deliberare.

3.3. Votazioni

Art. 59 Introduzione

Prima della votazione il presidente comunica al Gran Consiglio il testo delle proposte presentate e ordina in quale modo si debba votare. Obiezioni al riguardo sono evase immediatamente dal Consiglio.

Art. 60 Pluralità di proposte

I sottoemendamenti devono essere messi in votazione prima degli emendamenti e questi prima delle proposte principali.

Se vi sono più di due proposte principali, si vota contemporaneamente su entrambe e ogni membro può pronunciarsi solo a favore di una di esse. Se nessuna della proposte principali ottiene la maggioranza assoluta, si deve votare quale delle proposte, che hanno ottenuto il minor numero di voti, debba essere eliminata. Si applica la stessa procedura alle proposte rimanenti fino a che una raggiunga la maggioranza assoluta.

Chi ha votato per un sottoemendamento non è tenuto a votare anche l'emendamento e chi ha votato per l'emendamento non è obbligato a votare la proposta principale.

Art. 61 Proposte complesse

Le proposte complesse vanno divise per la votazione in singole parti. A richiesta di un membro, qualsiasi questione che possa essere suddivisa deve essere votata nelle sue singole parti.

Art. 62 Votazione su oggetti 1. In generale *

Quando si vota i deputati devono rimanere ai loro posti. Contano soltanto i voti espressi dal proprio posto. *

Le votazioni si svolgono a scrutinio aperto mediante procedimento elettronico. In caso di difetto del dispositivo e in casi particolari, la votazione può avvenire per alzata e seduta. *

Un deputato deve esprimere il suo voto (sì o no) oppure astenersi dal voto. *

La votazione avviene in forma scritta e segreta in questioni relative a domande di grazia oppure se 25 deputati accolgono una proposta in tal senso. *

Non si vota in merito a proposte incontestate. *

Il presidente del Gran Consiglio comunica il risultato della votazione. *

… *

Art. 62a * 2. Voto elettronico

Il dispositivo per il voto elettronico conta e registra i voti emessi e le astensioni durante ogni votazione. I voti dei deputati e il risultato della votazione appaiono su tabelloni elettronici.

I risultati delle votazioni vengono salvati sotto forma di elenco nominativo. Questi elenchi nominativi sono pubblicati sulla pagina internet del Cantone. *

Art. 62b * 3. Votazione per alzata e seduta

In caso di votazioni aperte per alzata e seduta, gli scrutatori accertano i risultati delle votazioni e li comunicano al responsabile del protocollo a destinazione del presidente del Gran Consiglio.

Art. 63 Parità di voti

Anche il presidente vota. In caso di parità di voti egli prende la decisione senza doversi attenere al voto già emesso.

3.4. Riesame

Art. 64 Procedura

Il riesame delle decisioni del Gran Consiglio è possibile solo nella sessione in cui esse sono state prese.

Il riesame deve essere accordato, se ciò viene deciso da due terzi dei votanti. Per la votazione della proposta materiale è sufficiente la maggioranza dei voti, se non è prescritto altrimenti.

Per il riesame di decisioni concernenti il regolamento organico è sufficiente la maggioranza semplice.

Le decisioni del Gran Consiglio, per le quali è escluso un riesame ai sensi del capoverso 1, possono essere modificate solo con una procedura legislativa ordinaria.

4. Oggetti in deliberazione

4.1. Interventi parlamentari

4.1.1. In generale

Art. 65 Presentazione e rigetto

I deputati, le frazioni e le commissioni possono presentare al presidente del Gran Consiglio interventi parlamentari. Questi devono essere muniti di una proposta e di una breve motivazione. Il presidente li porta a conoscenza del Gran Consiglio nella stessa seduta.

La Conferenza dei presidenti esamina dal punto di vista formale gli interventi parlamentari presentati; essa può sentire il Governo in merito. Essa li respinge se:

  1. non soddisfano i requisiti formali;
  2. l'oggetto dell'intervento è già stato discusso una volta nel corso del periodo di legislatura e la situazione non è cambiata nel frattempo;
  3. l'istanza non può essere oggetto di un intervento.

Qualora il rigetto non venga accettato, decide definitivamente il Gran Consiglio.

Art. 66 Trattazione urgente

Le interpellanze possono essere dichiarate urgenti dal Gran Consiglio, se presentate al più tardi alla seduta d'apertura di una sessione.

Se dichiarata urgente, l'interpellanza viene trattata nella medesima sessione.

4.1.2. Incarico

Art. 67 Trattazione

Al più tardi nella seconda sessione successiva l'inoltro, il Governo riferisce al Gran Consiglio con rapporto scritto e proposta in merito all'incarico.

Il Governo può proporre di accogliere, modificare, stralciare o respingere, integralmente o parzialmente, un incarico.

Su richiesta dei membri del Gran Consiglio o del Governo, il testo dell'incarico può venire modificato.

Con decisione a maggioranza i firmatari possono:

  1. ritirare l'incarico fino alla conclusione delle deliberazioni in Gran Consiglio;
  2. richiedere un confronto, in una votazione, del testo originario dell'incarico e di un eventuale testo modificato. Un seguente ritiro dell'incarico è in questo caso escluso.

Per consentire ai firmatari di decidere, la trattazione in Gran Consiglio può essere interrotta.

Art. 68 Deliberazione

Ha luogo una discussione solo se un incarico è osteggiato dal Governo o dai membri del Gran Consiglio oppure se la discussione viene decisa dal Gran Consiglio. In questo caso fanno stato per analogia le regole generali circa la durata degli interventi.

Se esiste un nesso materiale con un affare pendente, gli incarichi a cui è stata data risposta possono essere discussi contemporaneamente.

Se al momento della deliberazione in Gran Consiglio un incarico é stato attuato, con la sua trasmissione l'incarico può essere stralciato in quanto realizzato.

Alla fine della deliberazione il Gran Consiglio decide se l'intervento sia da trasmettere al Governo o da respingere.

Art. 69 * Rapporto, stralcio e disbrigo

Il Governo presenta ogni primavera alla Commissione della gestione una lista degli incarichi affidatigli non ancora evasi. Questa lista contiene indicazioni relative allo stato attuale e alla prevista evasione per ogni incarico non ancora evaso che al giorno di riferimento della lista è stato affidato già oltre due anni fa. Nell'ambito di un rapporto sui lavori finanziari e di vigilanza la Commissione della gestione propone un eventuale stralcio di incarichi. Quando il Governo formula un progetto basato su un incarico, propone lo stralcio dello stesso già nel messaggio.

4.1.3. Interpellanza

Art. 70 Procedura

Il Governo risponde per iscritto alle interpellanze al più tardi nella seconda sessione successiva l'inoltro.

L'interpellante può dichiararsi soddisfatto, parzialmente soddisfatto o insoddisfatto della risposta. Tale dichiarazione può essere esposta in una presa di posizione della durata massima di quattro minuti.

Una discussione ha luogo soltanto se decisa dal Gran Consiglio. In questo caso fanno stato per analogia le regole generali circa la durata degli interventi.

4.1.4. Ora delle domande

Art. 71 Procedura

Durante ogni sessione si tiene un'ora delle domande.

Le domande al Governo devono essere inoltrate in forma scritta alla Segreteria del Gran Consiglio al più tardi una settimana prima dell'inizio della sessione. Quest'ultima le inoltra al Governo. Le domande inoltrate vengono consegnate al Gran Consiglio all'inizio della sessione. Non avviene una lettura in Gran Consiglio. *

La risposta da parte del Governo avviene oralmente nella stessa sessione. È consentita una domanda ulteriore.

4.1.5. Proposta di decreto diretto

Art. 72 Procedura

In una seduta successiva all'inoltro di una proposta di decreto diretto, il Gran Consiglio decide se la proposta debba essere dichiarata rilevante e se si debba incaricare dell'esame preliminare una commissione.

Se viene incaricata una commissione, il Gran Consiglio fissa un termine entro il quale essa dovrà riferire e formulare la proposta.

Le proposte di decreto diretto devono essere trasmesse al Governo per la presa di posizione. Il Gran Consiglio può fissare un termine al Governo per la presa di posizione.

4.1.6. Iniziativa parlamentare

Art. 73 Inoltro e trasmissione

Le iniziative parlamentari sono inoltrate per iscritto.

Devono contenere una motivazione e, una volta inoltrate, sono portate a conoscenza di tutti i membri del Gran Consiglio.

La Conferenza dei presidenti, dopo aver udito il Governo, respinge un'iniziativa parlamentare se:

  1. concerne un oggetto che è già pendente in Gran Consiglio;
  2. l'oggetto viene preparato dal Governo sotto forma di progetto e viene presentato al Gran Consiglio entro un semestre.

Qualora il rigetto non venga accettato, decide definitivamente il Gran Consiglio.

A deliberazione avvenuta il presidente del Gran Consiglio accerta con votazione se l'iniziativa parlamentare è dichiarata rilevante dalla maggioranza dei deputati presenti. Se è il caso, l'iniziativa viene trasmessa ad una commissione per l'esame preliminare. *

Art. 74 Esame preliminare in seno alla commissione

La commissione:

  1. esamina in via preliminare il progetto presentato. Essa può proporre delle modifiche o presentare un controprogetto;
  2. può chiedere per la preparazione la collaborazione del Dipartimento competente, tuttavia il Governo rimane libero per quanto concerne la sua presa di posizione;
  3. sottopone l'esito delle sue deliberazioni al Governo e se necessario alle cerchie interessate per una presa di posizione;
  4. trasmette, al più tardi entro due anni dalla presentazione, l'affare al Gran Consiglio insieme al rapporto e alla proposta.

Art. 75 Trattazione in Gran Consiglio

Il Gran Consiglio discute il progetto e le proposte della commissione come un progetto del Governo.

4.2. Elezioni

Art. 76 Preparazione delle elezioni

La Conferenza dei presidenti procede ai chiarimenti necessari per l'occupazione delle cariche di cui all'articolo 36 numeri 3 e 4 della Costituzione cantonale[8].

Di regola le proposte devono essere presentate alla Conferenza in forma scritta, al più tardi due mesi prima dell'elezione. Quale documentazione devono essere allegati un curriculum vitae del candidato, nonché indicazioni circa formazione, professione e idoneità specifica alla carica da occupare.

La Conferenza dei presidenti è tenuta, mediante proprie indagini, inchieste e acquisizione di documentazione, a farsi un'idea dei requisiti necessari per la carica da occupare come pure del candidato.

Un portavoce della Conferenza spiega nel plenum prima delle elezioni i risultati dell'esame, senza dare raccomandazioni circa l'elezione.

Art. 77 Maggioranza valida

L'elezione ha luogo secondo il principio della maggioranza assoluta.

Se nel primo turno la maggioranza assoluta non viene raggiunta da nessun candidato oppure è raggiunta da un numero di candidati inferiore a quello da eleggere, si tiene un secondo turno aperto. In questo decide la maggioranza relativa.

In caso di parità di voti il presidente del Gran Consiglio designa l'eletto mediante sorteggio.

Art. 78 Consegna del voto

I deputati devono compilare di persona le schede di voto e consegnarle personalmente agli scrutatori.

Art. 79 Diverse elezioni

Se più elezioni vengono svolte contemporaneamente e non vengono proposti più candidati di quanti siano i seggi da occupare, il Gran Consiglio le effettua in un solo scrutinio.

Le schede di voto per elezioni che si svolgono contemporaneamente, vengono distribuite e raccolte insieme.

La maggioranza assoluta viene calcolata separatamente per ogni elezione.

Art. 80 Diritto applicabile

Le questioni che non sono disciplinate nel regolamento organico del Gran Consiglio, si giudicano per analogia secondo le disposizioni della legge sull'esercizio dei diritti politici nel Cantone dei Grigioni[9].

Art. 81 Scrutatori e comunicazione dei risultati

La Conferenza dei presidenti nomina speciali scrutatori per l'accertamento dei risultati dell'elezione.

L'elezione rispettivamente la rielezione deve essere comunicata per iscritto agli eletti, qualora essi non siano membri del Governo o del Gran Consiglio.

4.3. Giuramento, promessa solenne

Art. 82 Membri del Governo

Il presidente del Gran Consiglio, davanti al Consiglio riunito, fa prestare giuramento o promessa solenne ai neoeletti membri del Governo.

La formula del giuramento è la seguente: „Voi, eletti quali membri del Governo, giurate innanzi a Dio di adempiere tutti i doveri del vostro ufficio secondo scienza e coscienza“. Testo del giuramento: „Lo giuro.“

La formula della promessa solenne è la seguente: „Voi, eletti quali membri del Governo, promettete di adempiere tutti i doveri del vostro ufficio secondo scienza e coscienza“. Testo della promessa solenne: „Lo prometto.“

Art. 83 Giudici del Tribunale d'appello e del Tribunale della magistratura *

I giudici del Tribunale d'appello e del Tribunale della magistratura prestano il giuramento prescritto o la promessa prescritta al cospetto del Gran Consiglio. *

Art. 84 Eccezioni

Qualora un membro delle autorità, tenuto a prestare giuramento o promessa dinanzi al Gran Consiglio, non possa presentarsi, il presidente del Gran Consiglio lo farà giurare o promettere davanti a questa autorità al momento della sua entrata in carica.

5. Disposizioni finali

Art. 85 Abrogazione del diritto previgente

Con l'entrata in vigore del presente regolamento organico vengono abrogati i seguenti atti normativi:

1. Regolamento organico del Gran Consiglio del 29 maggio 1956[10];
2. Ordinanza sulle indennità dei deputati e delle frazioni del Gran Consiglio del 31 maggio 1972[11]:
3. Regolamento per la Commissione di gestione del Gran Consiglio del 26 settembre 1994[12];
4. Regolamento per la Commissione di giustizia del Gran Consiglio del 5 ottobre 1998[13].

Art. 86 Entrata in vigore

Il presente regolamento organico entra in vigore insieme alla legge sul Gran Consiglio.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
08.12.2005 01.08.2006 atto normativo prima versione -
07.03.2006 01.01.2007 Art. 22 cpv. 4, a) abrogazione -
31.08.2006 01.01.2008 Art. 11 cpv. 4, u) modifica 2007, 1043
17.10.2006 01.05.2007 Art. 22 cpv. 2, c) modifica -
29.05.2007 01.01.2008 Art. 24 modifica titolo -
29.05.2007 01.01.2008 Art. 32 cpv. 1, b) modifica -
29.05.2007 01.01.2008 Art. 32 cpv. 2 modifica -
29.05.2007 01.01.2008 Art. 32 cpv. 3 introduzione -
16.06.2010 01.01.2011 Art. 26 cpv. 6 modifica 2010, 4820
19.10.2011 01.12.2012 Art. 22 cpv. 3, b) modifica -
19.10.2011 01.12.2012 Art. 22 cpv. 3, e) abrogazione -
18.04.2012 01.08.2012 Art. 11 cpv. 4, i) modifica -
18.04.2012 01.08.2012 Art. 36 cpv. 1 modifica -
18.04.2012 01.08.2012 Art. 38 cpv. 3 abrogazione -
18.04.2012 01.08.2012 Art. 41a introduzione -
18.04.2012 01.08.2012 Art. 42 modifica titolo -
18.04.2012 01.08.2012 Art. 62 modifica titolo -
18.04.2012 01.08.2012 Art. 62 cpv. 1 modifica -
18.04.2012 01.08.2012 Art. 62 cpv. 2 modifica -
18.04.2012 01.08.2012 Art. 62 cpv. 3 modifica -
18.04.2012 01.08.2012 Art. 62 cpv. 4 modifica -
18.04.2012 01.08.2012 Art. 62 cpv. 5 modifica -
18.04.2012 01.08.2012 Art. 62 cpv. 6 introduzione -
18.04.2012 01.08.2012 Art. 62 cpv. 7 abrogazione -
18.04.2012 01.08.2012 Art. 62a introduzione -
18.04.2012 01.08.2012 Art. 62b introduzione -
18.04.2012 01.08.2012 Art. 73 cpv. 5 modifica -
23.04.2013 01.06.2013 Art. 26 cpv. 4 modifica -
23.04.2013 01.06.2013 Art. 46a introduzione -
23.04.2013 01.06.2013 Art. 69 revisione totale -
23.04.2013 01.06.2013 Art. 71 cpv. 2 modifica -
12.06.2014 01.08.2014 Art. 40 cpv. 3 introduzione -
12.06.2014 01.08.2014 Art. 41 cpv. 1 modifica -
12.06.2014 01.08.2014 Art. 41 cpv. 3 abrogazione -
12.06.2014 01.08.2014 Art. 43 cpv. 1 modifica -
13.01.2015 01.01.2016 Art. 3 cpv. 1 modifica 2015-002
11.02.2015 01.04.2015 Art. 62a cpv. 2 modifica 2015-014
19.04.2016 01.11.2016 Art. 16 cpv. 1 modifica 2016-020
19.10.2016 01.11.2016 Art. 40 cpv. 1 modifica 2016-024
19.10.2016 01.11.2016 Art. 40 cpv. 2 modifica 2016-024
19.10.2016 01.11.2016 Art. 40 cpv. 3 modifica 2016-024
04.12.2018 01.01.2018 Art. 37 cpv. 1 modifica 2018-018
30.08.2019 01.08.2019 Art. 43 cpv. 2 modifica 2019-020
21.04.2022 01.09.2023 Art. 33 cpv. 1, d) modifica 2023-004
21.04.2022 01.09.2023 Art. 33 cpv. 1, e) introduzione 2023-004
21.04.2022 01.09.2023 Art. 58a introduzione 2023-004
14.06.2022 01.04.2023 Art. 11 cpv. 4, ubis) introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 22 cpv. 3, f) introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 26 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 26 cpv. 4 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 26 cpv. 4, a) introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 26 cpv. 4, b) introduzione 2023-008
14.06.2022 01.04.2023 Art. 26 cpv. 6 modifica 2023-008
14.06.2022 01.04.2023 Art. 26 cpv. 7 introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 30 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.10.2023 Art. 83 modifica titolo 2023-008
14.06.2022 01.10.2023 Art. 83 cpv. 1 modifica 2023-008
30.08.2024 01.09.2024 Art. 40a introduzione 2024-024

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 08.12.2005 01.08.2006 prima versione -
Art. 3 cpv. 1 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-002
Art. 11 cpv. 4, i) 18.04.2012 01.08.2012 modifica -
Art. 11 cpv. 4, u) 31.08.2006 01.01.2008 modifica 2007, 1043
Art. 11 cpv. 4, ubis) 14.06.2022 01.04.2023 introduzione 2023-008
Art. 16 cpv. 1 19.04.2016 01.11.2016 modifica 2016-020
Art. 22 cpv. 2, c) 17.10.2006 01.05.2007 modifica -
Art. 22 cpv. 3, b) 19.10.2011 01.12.2012 modifica -
Art. 22 cpv. 3, e) 19.10.2011 01.12.2012 abrogazione -
Art. 22 cpv. 3, f) 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 22 cpv. 4, a) 07.03.2006 01.01.2007 abrogazione -
Art. 24 29.05.2007 01.01.2008 modifica titolo -
Art. 26 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 26 cpv. 4 23.04.2013 01.06.2013 modifica -
Art. 26 cpv. 4 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 26 cpv. 4, a) 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 26 cpv. 4, b) 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 26 cpv. 6 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 4820
Art. 26 cpv. 6 14.06.2022 01.04.2023 modifica 2023-008
Art. 26 cpv. 7 14.06.2022 01.04.2023 introduzione 2023-008
Art. 30 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 32 cpv. 1, b) 29.05.2007 01.01.2008 modifica -
Art. 32 cpv. 2 29.05.2007 01.01.2008 modifica -
Art. 32 cpv. 3 29.05.2007 01.01.2008 introduzione -
Art. 33 cpv. 1, d) 21.04.2022 01.09.2023 modifica 2023-004
Art. 33 cpv. 1, e) 21.04.2022 01.09.2023 introduzione 2023-004
Art. 36 cpv. 1 18.04.2012 01.08.2012 modifica -
Art. 37 cpv. 1 04.12.2018 01.01.2018 modifica 2018-018
Art. 38 cpv. 3 18.04.2012 01.08.2012 abrogazione -
Art. 40 cpv. 1 19.10.2016 01.11.2016 modifica 2016-024
Art. 40 cpv. 2 19.10.2016 01.11.2016 modifica 2016-024
Art. 40 cpv. 3 12.06.2014 01.08.2014 introduzione -
Art. 40 cpv. 3 19.10.2016 01.11.2016 modifica 2016-024
Art. 40a 30.08.2024 01.09.2024 introduzione 2024-024
Art. 41 cpv. 1 12.06.2014 01.08.2014 modifica -
Art. 41 cpv. 3 12.06.2014 01.08.2014 abrogazione -
Art. 41a 18.04.2012 01.08.2012 introduzione -
Art. 42 18.04.2012 01.08.2012 modifica titolo -
Art. 43 cpv. 1 12.06.2014 01.08.2014 modifica -
Art. 43 cpv. 2 30.08.2019 01.08.2019 modifica 2019-020
Art. 46a 23.04.2013 01.06.2013 introduzione -
Art. 58a 21.04.2022 01.09.2023 introduzione 2023-004
Art. 62 18.04.2012 01.08.2012 modifica titolo -
Art. 62 cpv. 1 18.04.2012 01.08.2012 modifica -
Art. 62 cpv. 2 18.04.2012 01.08.2012 modifica -
Art. 62 cpv. 3 18.04.2012 01.08.2012 modifica -
Art. 62 cpv. 4 18.04.2012 01.08.2012 modifica -
Art. 62 cpv. 5 18.04.2012 01.08.2012 modifica -
Art. 62 cpv. 6 18.04.2012 01.08.2012 introduzione -
Art. 62 cpv. 7 18.04.2012 01.08.2012 abrogazione -
Art. 62a 18.04.2012 01.08.2012 introduzione -
Art. 62a cpv. 2 11.02.2015 01.04.2015 modifica 2015-014
Art. 62b 18.04.2012 01.08.2012 introduzione -
Art. 69 23.04.2013 01.06.2013 revisione totale -
Art. 71 cpv. 2 23.04.2013 01.06.2013 modifica -
Art. 73 cpv. 5 18.04.2012 01.08.2012 modifica -
Art. 83 14.06.2022 01.10.2023 modifica titolo 2023-008
Art. 83 cpv. 1 14.06.2022 01.10.2023 modifica 2023-008