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492.110

Ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni

(OCLing)

del 11.12.2007 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanata dal Governo l'11 dicembre 2007

visto l'art. 45 della Costituzione cantonale[1]

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina:

  1. l'uso delle lingue ufficiali cantonali da parte delle autorità cantonali (Gran Consiglio, Governo e Amministrazione);
  2. la traduzione di testi ufficiali del Gran Consiglio, del Governo e dell'Amministrazione;
  3. la competenza e la procedura nell'ambito della promozione della lingua romancia e italiana, nonché negli scambi fra le comunità linguistiche cantonali;
  4. la cooperazione tra il Cantone e i comuni, le corporazioni comunali, le regioni e altri enti di diritto pubblico nella determinazione delle loro lingue ufficiali e scolastiche.

Art. 2 Competenza 1. Cancelleria dello Stato

La Cancelleria dello Stato gestisce il Servizio traduzioni e coordina l'attività di traduzione nell'Amministrazione cantonale.

Essa consiglia i Dipartimenti e i servizi in questioni di traduzione.

Essa può emanare direttive sull'attività di traduzione dei Dipartimenti e dei servizi, nonché sulla loro collaborazione con il Servizio traduzioni.

Art. 3 2. Dipartimenti e servizi

I Dipartimenti e i servizi redigono i testi ufficiali della loro sfera di competenza nella rispettiva lingua ufficiale, nei limiti delle loro capacità di personale e specialistiche.

È possibile fare capo a servizi traduzioni privati soltanto se non è possibile convenire in tempo utile soluzioni interne all'Amministrazione.

Art. 4 3. Servizi specializzati per questioni linguistiche

Il servizio specializzato per questioni generali in relazione alle lingue cantonali e ufficiali è il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (servizio specializzato per il plurilinguismo). *

Il servizio specializzato per la promozione delle lingue è l'Ufficio della cultura. *

Il servizio di contatto del Cantone con i comuni e le regioni nell'ambito delle lingue ufficiali comunali è il servizio competente del Dipartimento delle finanze e dei comuni; nell'ambito delle lingue scolastiche questo compito spetta ai servizi competenti del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente. Essi ricevono sostegno specialistico dal servizio specializzato per il plurilinguismo nonché dal servizio specializzato per la promozione delle lingue. *

2. Lingue ufficiali del Cantone

Art. 5 Pubblicazioni

Vengono pubblicati in tutte e tre le lingue ufficiali:

  1. leggi, accordi intercantonali e decisioni del Gran Consiglio, nonché ordinanze che devono essere pubblicati nella Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese;
  2. spiegazioni relative alle votazioni popolari, nonché schede elettorali e di voto;
  3. pubblicazioni nel Foglio ufficiale cantonale, nonché comunicati stampa e altri comunicati importanti del Gran Consiglio, del Governo, dei Dipartimenti e dei servizi, se sono destinate all'intera popolazione cantonale;
  4. direttive e circolari destinate a tutti i comuni, ad altri enti di diritto pubblico o a organizzazioni di tutto il Cantone;
  5. avamprogetti di atti normativi che vengono posti in consultazione, con brevi spiegazioni;
  6. risposte a interventi parlamentari in Gran Consiglio;
  7. intestazioni di lettere, buste, nonché le Homepage dei Dipartimenti e dei servizi;
  8. moduli destinati al pubblico.

Il Dipartimento competente può ammettere eccezioni per comunicati e moduli destinati a una determinata cerchia di persone o che sono di importanza secondaria.

Art. 6 * Traduzioni

Le pubblicazioni conformemente all'articolo 5 vengono tradotte nell'ordine indicato sopra.

Di regola vengono tradotti in romancio, rispettivamente in italiano:

  1. pubblicazioni nel Foglio ufficiale cantonale destinate in particolare alla popolazione di lingua romancia, rispettivamente italiana;
  2. decreti e decisioni del Governo e dell'Amministrazione destinati a persone e comuni di lingua romancia, rispettivamente italiana. Si rinuncia alla traduzione se i decreti e le decisioni si riferiscono a istanze in lingua tedesca;
  3. direttive e circolari destinate in particolare a comuni, ad altri enti di diritto pubblico o a organizzazioni di aree di lingua romancia, rispettivamente italiana;
  4. scritti a collaboratori dell'Amministrazione cantonale di lingua romancia, rispettivamente italiana, se costoro richiedono espressamente una traduzione.

Rapporti tecnici, perizie, descrizioni e simili sono esclusi dall'obbligo di traduzione.

Art. 7 Corrispondenza

Le autorità cantonali rispondono a istanze e domande scritte nella lingua ufficiale cantonale nella quale sono state interpellate.

Alle istanze in lingua romancia viene risposto in rumantsch grischun.

Art. 8 Insegne

Le insegne di edifici dell'Amministrazione cantonale, di altri edifici e scuole cantonali accessibili al pubblico vengono realizzate nelle lingue ufficiali del comune di ubicazione; a Coira questi edifici recano insegne in tutte e tre le lingue ufficiali.

Su cartelli di località, indicatori di direzione e cartelli segnaletici lungo strade cantonali vengono utilizzate le lingue ufficiali della rispettiva località.

Per il resto fanno stato le disposizioni dell'ordinanza federale del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale[2].

Art. 8a * Rappresentanza delle regioni linguistiche in seno a organi cantonali

Occorre garantire un'adeguata rappresentanza delle tre regioni linguistiche in seno agli organi cantonali ai quali è affidato l'adempimento di importanti compiti pubblici e che sono nominati dal Governo o dai dipartimenti.

3. Promozione della lingua romancia e italiana / Scambi fra le comunità linguistiche

Art. 9 Promozione delle lingue 1. Istituzioni a) Accordo di prestazioni

Le organizzazioni linguistiche aventi diritto a sussidi Lia Rumantscha e Pro Grigioni Italiano, nonché la Fundaziun Medias Rumantschas ricevono i sussidi federali e cantonali sulla base di accordi di prestazioni, in considerazione della loro indipendenza istituzionale.

Gli accordi di prestazioni valgono per quattro anni e devono in particolare contenere i seguenti punti:

  1. una descrizione dei servizi e dei progetti, dell'effetto auspicato e degli strumenti necessari per misurarlo;
  2. un piano finanziario con un elenco delle spese e dei ricavi attesi per i servizi da fornire e i progetti da realizzare.

Gli accordi di prestazioni devono essere coordinati dal punto di vista contenutistico e temporale con il programma di Governo e con il piano finanziario del Cantone. Essi sono soggetti all'approvazione del Governo.

Art. 10 b) Rapporto di pianificazione, rapporto di gestione

Sulla base degli accordi di prestazioni, le organizzazioni linguistiche sottopongono all'Ufficio della cultura entro il 30 settembre dell'anno precedente un programma d'attività per l'anno cui si riferisce la domanda.

Il rapporto di pianificazione deve contenere in particolare i seguenti punti:

  1. una quantificazione dei servizi previsti e una specificazione dei progetti, dell'effetto auspicato e degli strumenti necessari per misurarlo;
  2. un preventivo con un elenco delle spese e dei ricavi attesi per l'anno cui si riferisce la domanda.

Per l'anno trascorso, le organizzazioni linguistiche sottopongono all'Ufficio della cultura entro il 31 maggio dell'anno seguente un rapporto di gestione che deve avere il seguente contenuto:

  1. un rapporto annuale su tutti servizi e i progetti realizzati, nonché sui loro effetti;
  2. un conto annuale basato sul piano dei conti del preventivo.

Il rapporto di pianificazione con il preventivo, nonché il rapporto di gestione con il rapporto annuale e il conto annuale sono soggetti all'approvazione del Governo.

Art. 11 a) Sussidi del Cantone

I sussidi cantonali a favore della Lia Rumantscha e della Pro Grigioni Italiano variano tra il 10 e il 30 per cento della spesa complessiva determinante. Insieme agli aiuti finanziari della Confederazione, i sussidi cantonali non possono superare il 75 per cento della spesa complessiva determinante della Lia Rumantscha, rispettivamente il 95 per cento della spesa complessiva determinante della Pro Grigioni Italiano.

La Fundaziun Medias Rumantschas riceve un sussidio cantonale compreso tra il 30 e il 50 per cento della spesa complessiva determinante.

Il Gran Consiglio decide sull'ammontare dei sussidi nell'ambito del preventivo.

Art. 12 2. Progetti e particolari misure di promozione a) Principi

Il Gran Consiglio fissa annualmente nell'ambito del preventivo i crediti per progetti e particolari misure di promozione.

Non vi è alcun diritto alla concessione di sussidi per progetti e per particolari misure di promozione.

Per la concessione di sussidi annuali ricorrenti per particolari misure di promozione si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 10 e 11.

Art. 13 b) Documentazione di domanda

Le domande di sussidio per progetti e per particolari misure di promozione ai sensi dell'articolo 12 della legge sulle lingue[3] devono essere inoltrate all'Ufficio della cultura, unitamente alla documentazione necessaria, prima dell'avvio del progetto, rispettivamente della misura.

Le domande devono contenere in particolare:

  1. indicazioni riguardo ai richiedenti;
  2. una descrizione esatta del progetto previsto;
  3. un preventivo dei costi dettagliato e un piano di finanziamento con indicazioni riguardo a tutti i contributi di terzi attesi o già assicurati.

Se la documentazione è insufficiente per valutare la domanda, si possono richiedere ulteriori indicazioni o documenti.

L'Ufficio della cultura esamina e valuta le domande e presenta all'autorità decidente proposta di concessione di un sussidio cantonale.

Art. 14 c) Ammontare dei sussidi

I sussidi cantonali ammontano:

  1. al 10 fino al 35 per cento delle spese per misure e progetti generali volti a salvaguardare e promuovere la lingua romancia e italiana;
  2. al 15 fino al 25 per cento delle spese per misure e progetti volti alla comprensione fra le comunità linguistiche cantonali;
  3. al 10 fino al 15 per cento delle spese scoperte per giornali e riviste di lingua romancia e italiana, quale indennizzo per prestazioni a salvaguardia della lingua;
  4. al 25 fino al 35 per cento delle spese per l'elaborazione, la traduzione e la pubblicazione di lavori scientifici sulle lingue cantonali, sui loro idiomi e dialetti, sul plurilinguismo, nonché sulla politica linguistica e della comprensione;
  5. al 15 fino al 25 per cento delle spese per la traduzione di opere letterarie in lingua romancia;
  6. al 25 fino al 35 per cento delle spese per corsi di lingua romancia o italiana volti all'integrazione di persone alloglotte;
  7. al 30 fino al 50 per cento delle spese scoperte di un istituto per il plurilinguismo nel Cantone dei Grigioni, se la Confederazione partecipa almeno in pari misura alle spese.

I sussidi cantonali possono essere garantiti sotto forma di sussidi a fondo perso oppure quali garanzie del disavanzo.

La garanzia dei sussidi avviene nei limiti dei crediti disponibili.

Art. 15 d) Presupposti e calcolo dei sussidi

Un progetto è degno di essere promosso se esistono i presupposti per i sussidi conformemente all'articolo 12 capoverso 2 della legge sulle lingue[4].

Nei limiti delle aliquote di sussidio, i sussidi si calcolano secondo:

  1. le possibilità finanziarie e le prestazioni proprie dei richiedenti;
  2. l'importanza del progetto per il Cantone;
  3. l'effetto di promozione della lingua atteso dal progetto;
  4. l'accessibilità a gruppi di popolazione il più possibile numerosi e diversi;
  5. la serietà del confronto con la materia.

Art. 16 d) Scuole bilingui

Il Cantone versa sussidi forfettari alle spese per la realizzazione di scuole o classi bilingui in comuni di lingua tedesca per un ammontare massimo di 500 franchi per scolaro, nonché alle spese per la gestione di scuole o classi bilingui per un ammontare massimo di 400 franchi per scolaro. *

L'ammontare dei sussidi è determinato dal numero di scolari del rispettivo tipo di scuola. Si applicano per analogia le disposizioni sui sussidi dell'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti di scuola popolare e di scuola dell'infanzia nel Cantone dei Grigioni[5].

Art. 17 Scambio 1. Programmi cantonali

I servizi competenti del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente promuovono programmi di scambio fra le comunità linguistiche cantonali per classi e insegnanti di tutti i livelli scolastici.

Le spese per questi programmi vengono autorizzate dal Gran Consiglio nell'ambito del preventivo.

Art. 18 2. Sussidi promozionali

Le domande di enti scolastici per l'ottenimento di sussidi cantonali per lo scambio di classi e insegnanti devono essere presentate al servizio competente del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.

I sussidi per un giorno di scambio ammontano a 90 franchi per scolaro, al massimo a 450 franchi per settimana.

I sussidi per lo scambio di un insegnante ammontano a 1000 franchi per settimana di scuola, al massimo a 10 000 franchi per periodo di scambio.

La garanzia dei sussidi avviene nei limiti dei crediti disponibili.

4. Lingue ufficiali e scolastiche dei comuni

Art. 19 Approvazione

L'emanazione e la modifica di disposizioni del diritto comunale che hanno quale oggetto il cambiamento della lingua ufficiale o scolastica comunale devono essere sottoposte al Governo per l'approvazione.

Nell'ambito della procedura di approvazione, il Governo esamina se sono state rispettate le direttive del diritto di rango superiore, in particolare lo svolgimento regolare della votazione popolare conformemente all'articolo 24 capoverso 2 della legge sulle lingue[6].

Art. 19a * Rilevamento di dati

Su richiesta di comuni che in occasione dell'ultimo rilevamento di dati si situavano fino a 10 punti percentuali al di sopra o al di sotto del valore soglia conformemente all'articolo 16 capoverso 2 della legge sulle lingue[7] oppure superavano fino a 10 punti percentuali quello conformemente all'articolo 16 capoverso 3 della legge sulle lingue, il Cantone procede a corrispondenti rilevamenti di dati nel senso di un rilevamento completo secondo l'articolo 16 capoverso 4 della legge sulle lingue.

Nei comuni risultati da aggregazioni di comuni monolingui e/o plurilingui con comuni di lingua tedesca, i dati vanno rilevati separatamente entro i perimetri dei comuni precedenti. Un rilevamento di dati può avvenire soltanto se tutti i comuni precedenti rientrano nelle fasce fissate conformemente al capoverso 1.

Le spese per lo svolgimento dei rilevamenti di dati sono a carico del Cantone e del comune richiedente, in ragione della metà ciascuno.

Rilevamenti di dati conformemente al capoverso 1 possono essere ripetuti al più presto dopo dieci anni.

5. Disposizioni finali

Art. 20 Abrogazione del diritto previgente

Le direttive del Governo concernenti la traduzione di testi ufficiali in lingua italiana e romancia del 21 gennaio 1991 sono abrogate.

Art. 21 Disposizioni transitorie 1. Accordi di prestazioni

Gli accordi di prestazioni con le organizzazioni linguistiche Lia Rumantscha e Pro Grigioni Italiano, nonché con la Fundaziun Medias Rumantschas vengono stipulati per la prima volta per il periodo di legislatura 2009 - 2012. Fino a quel momento si applicano le regolamentazioni finora vigenti.

Art. 22 2. Censimento della popolazione

Se i dati rilevati dalla Confederazione nell'ambito del censimento federale della popolazione o di un rilevamento a campione delle strutture non sono sufficienti per attribuire un comune a un'area linguistica, il Cantone provvede a rilevamenti complementari nei comuni interessati.

È fatta salva l'emanazione di regolamentazioni cantonali nell'ambito dell'attuazione definitiva della nuova legge sul censimento federale della popolazione[8].

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
11.12.2007 01.01.2008 atto normativo prima versione -
22.12.2009 01.01.2010 Art. 5 cpv. 1, e) modifica -
22.12.2009 01.01.2010 Art. 6 revisione totale -
14.01.2014 01.08.2014 Art. 16 cpv. 1 modifica -
24.03.2015 01.05.2015 Art. 19a introduzione 2015-015
23.06.2015 01.01.2016 Art. 1 cpv. 1, d) modifica 2015-019
23.06.2015 01.01.2016 Art. 4 cpv. 2 modifica 2015-019
24.05.2016 01.01.2017 Art. 1 cpv. 1, d) modifica 2016-010
17.12.2024 01.01.2025 Art. 4 cpv. 1 modifica 2024-051
17.12.2024 01.01.2025 Art. 4 cpv. 1bis introduzione 2024-051
17.12.2024 01.01.2025 Art. 4 cpv. 2 modifica 2024-051
17.12.2024 01.01.2025 Art. 8a introduzione 2024-051

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 11.12.2007 01.01.2008 prima versione -
Art. 1 cpv. 1, d) 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 1 cpv. 1, d) 24.05.2016 01.01.2017 modifica 2016-010
Art. 4 cpv. 1 17.12.2024 01.01.2025 modifica 2024-051
Art. 4 cpv. 1bis 17.12.2024 01.01.2025 introduzione 2024-051
Art. 4 cpv. 2 23.06.2015 01.01.2016 modifica 2015-019
Art. 4 cpv. 2 17.12.2024 01.01.2025 modifica 2024-051
Art. 5 cpv. 1, e) 22.12.2009 01.01.2010 modifica -
Art. 6 22.12.2009 01.01.2010 revisione totale -
Art. 8a 17.12.2024 01.01.2025 introduzione 2024-051
Art. 16 cpv. 1 14.01.2014 01.08.2014 modifica -
Art. 19a 24.03.2015 01.05.2015 introduzione 2015-015