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10.450 · Iniziativa parlamentare · 2010-06-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 170 della legge sul Parlamento inoltriamo la seguente iniziativa parlamentare:

Chiedo che l'articolo 47 della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio venga completato con un nuovo capoverso 4bis:

Chiunque, mediante violazione del segreto professionale secondo i capoversi da 1 a 4 del presente articolo, ottiene o tenta di ottenere per sé o per altri un vantaggio patrimoniale è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni e con una multa pari almeno al vantaggio patrimoniale conseguito.

Begründung

L'articolo 47 dovrebbe essere completato con un nuovo capoverso 4bis che introduce la fattispecie qualificata della violazione del segreto professionale. Dato che in questo caso si tratta di una fattispecie qualificata, viene considerata come crimine e non come semplice delitto.

La violazione del segreto professionale non riguarderebbe unicamente gli impiegati delle banche ma anche eventuali terzi incaricati, ad esempio, di curare il funzionamento di determinati programmi informatici o banche dati e che dispongono quindi di un accesso indisturbato ai dati sensibili concernenti i clienti della banca. Questa violazione del segreto professionale verrebbe quindi qualificata come reato preliminare per il riciclaggio di denaro e, non da ultimo per poter esercitare un effetto dissuasivo, essa sarebbe punita con una pena detentiva non inferiore a tre anni e la multa.

Grazie all'introduzione di questa nuova fattispecie qualificata e connotata come crimine, la Svizzera sarebbe poi in grado di richiedere - in conformità agli standard attualmente vigenti nel contesto dell'assistenza giudiziaria in materia di riciclaggio di denaro - assistenza giudiziaria ad altri Paesi, ad esempio a Paesi che acquistano dischetti contenenti dati bancari, invocando la mancata applicazione di misure di prevenzione contro il riciclaggio di denaro. Ciò sarebbe possibile anche nel caso in cui non si conoscesse l'identità dell'autore del reato. In base alle norme del diritto internazionale, il Paese destinatario di questa richiesta sarebbe in tal caso tenuto a comunicare alle autorità svizzere il nome dell'autore del reato, rispettivamente della persona che ha proceduto alla vendita dei dati, e a concedere il diritto integrale di esaminare gli atti. Inoltre ciò consentirà alla Svizzera di chiedere l'emanazione di un mandato internazionale di arresto nei confronti di chi ha sottratto i dati.

Per le banche svizzere la situazione attuale non subirebbe grandi modifiche. Esse naturalmente hanno tutto l'interesse a proteggersi dalle sottrazioni di dati e stanno studiando intensamente un rafforzamento delle misure di prevenzione interne. Dato che in questo ambito esse si stanno quindi già attivando in modo autonomo, l'introduzione di questa nuova fattispecie qualificata non dovrebbe imporre loro obblighi di diligenza supplementari. Con l'introduzione delle nuove sanzioni e il relativo effetto deterrente, esse si troverebbero invece ad operare in una situazione meno critica. Si tratterebbe infatti di un reato perseguibile d'ufficio.