20.301 · Iniziativa cantonale · 2020-01-23
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone Ticino presenta la seguente iniziativa:
Modifica della legge federale del 26 settembre 2014 concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie; LVAMal; RS 832.12)
L'articolo 14 Riserve è così completato aggiungendo un nuovo capoverso 3:
3 Le riserve di un assicuratore sono reputate eccessive se risultano superiori al 150 per cento del limite normativo. In presenza di riserve eccessive, l'assicuratore è tenuto a operare una riduzione delle riserve sino al raggiungimento di tale soglia.
Il Consiglio federale è tenuto a modificare di conseguenza gli artt. 25 cpv. 5 e 26 Riduzione volontaria di riserve eccessive dell'Ordinanza sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (OVAMal). Parallelamente e per coerenza con la nuova definizione di riserve eccessive, va modificato anche l'articolo 31 Valutazione della situazione economica dell'assicuratore dell'OVAMal, riducendo la soglia di riserve che consente di giudicare tale situazione buona e che quindi permette un rimborso dei premi in eccesso dal 150 per cento, al 125 per cento.
Begründung
A partire dal 2012, le riserve normative di cui gli assicuratori malattia devono disporre per garantire la solvibilità e quindi la solidità del sistema assicurativo obbligatorio sono determinate con un nuovo approccio, che considera i rischi assunti dalle casse. Le riserve non sono quindi più calcolate semplicemente quale percentuale dei premi incassati secondo l'effettivo d'assicurati. La nuova metodologia è stata introdotta in quanto reputata più precisa e restrittiva rispetto alla precedente.
L'esigenza di riserve legali è indiscutibile. Nel corso degli anni il problema è piuttosto un eccesso di riserve, che va a detrimento di un'evoluzione dei premi più moderata. Secondo i dati provvisori dell'UFSP, al 1° gennaio 2019 il livello complessivo delle riserve in Svizzera è più del doppio del limite normativo e sono molte le casse con un'elevata quota di solvibilità (rapporto fra riserve effettive e normative): fra le prime 12 in termini di riserve legali, 5 hanno una copertura oltre il 200 per cento, 6 oltre il 150 per cento e 1 oltre il 125 per cento.
È la LVAMal stessa che all'articolo 16 introduce il concetto di riserve eccessive, senza però indicarne una soglia concreta. Anche a livello di ordinanza si è rinunciato a specificarla, benché l'articolo 26 OVAMal dia facoltà agli assicuratori di ridurre le proprie riserve quando rischiano di diventare eccessive.
Con la presente aggiunta del capoverso 3 all'articolo 14 si vuole proprio precisare questa soglia, rendendo altresì obbligatorio un rimborso agli assicurati oltre la stessa e consentendo così di alleviare l'onere da premi eccessivo assunto nel passato.
Il valore del 150 per cento è coerente con quanto già indicato dall'UFSP nel 2017 al momento dell'autorizzazione di una restituzione di riserve da parte di un assicuratore.