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20.3505 · Interpellanza · 2020-06-03

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In Svizzera ogni mese vengono uccise in media due donne nel contesto familiare. Stando ai dati dell'Ufficio federale di statistica "Tra il 2009 e il 2016, la polizia ha denunciato ogni anno una media di 50 vittime di omicidio (compreso il tentato omicidio) nelle coppie, 15 delle quali sono morte. [...]. Le donne sono molto più frequentemente oggetto di omicidio da parte di un (ex) partner rispetto agli uomini: nel periodo 2009-2016, ci sono in media 11 vittime di sesso maschile e 39 vittime femminili all'anno. [...] Il rapporto tra i sessi è ancora più squilibrato se si considerano solo le vittime decedute: per ogni 15 uomini ci sono 108 donne. La percentuale di donne uccise è quindi sette volte superiore."

A fronte di questi dati drammatici, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Quali sono le misure attualmente in vigore per combattere il femminicidio e quali misure supplementari intende adottare per eradicare questo grave fenomeno?

2. Il Consiglio federale intende incoraggiare, e se sì come, l'impiego del termine "femminicidio" nel linguaggio diplomatico e mediatico per evitare che gli omicidi delle donne siano banalizzati a mero omicidio o delitto "passionale"?

3. La Convenzione di Istanbul entrata in vigore in Svizzera il 1° aprile 2018 stabilisce all'art. 46 che occorre considerare come aggravante il fatto che il reato sia stato "commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità". La circostanza aggravante sarà incorporata nel Codice penale svizzero? Se sì in che modo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Come esposto dal Consiglio federale nel suo parere in riposta al postulato Graf Maya 19.3618 "Basta agli omicidi contro le donne nell'ambito familiare. Rapporto sulla ricerca delle cause ed elenco di misure contro i femminicidi in Svizzera", l'Ufficio federale di statistica (UST) sta svolgendo, con il sostegno dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, un'indagine supplementare relativa a tutti gli omicidi censiti nella statistica criminale di polizia (SCP). Questa indagine supplementare fornirà informazioni ancora più dettagliate sulle condizioni di vita delle vittime e delle persone sospettate e sulle circostanze, i moventi e le ragioni degli omicidi. I lavori sono coordinati con l'attuazione in corso del postulato Arslan 19.4369 "Esame di misure più efficaci a tutela delle vittime in casi ad alto rischio di violenza domestica". Il rapporto del Consiglio federale è previsto per l'autunno del 2021.

Nel novembre del 2019 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sulle misure di prevenzione e di lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (RS 311.039.7) e chiesto un credito di 3 milioni di franchi nel preventivo del 2021, su cui il Parlamento si pronuncerà nella sessione invernale 2020. In caso di decisione positiva, dal 2021 la Svizzera disporrà di fondi supplementari per migliorare la prevenzione della violenza domestica e della violenza contro le donne.

2. Il Codice penale (CP) è di norma formulato in modo neutro dal punto di vista del genere. Gli omicidi sono suddivisi, a seconda della loro gravità, nelle fattispecie di omicidio intenzionale (art. 111), assassinio (art. 112) e omicidio passionale (art. 113). Il termine "femminicidio" non compare né nel CP né nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul; RS 0.311.35). Per contro, nella SCP l'UST riporta il genere delle vittime di crimini violenti e il loro rapporto con le persone accusate, per cui la statistica mette in evidenza gli omicidi perpetrati contro le donne.

Attualmente non vi sono piani per l'impiego del termine "femminicidio". Per il termine "delitto passionale" si rimanda ai pareri in risposta alle due mozioni Gysin Greta 20.3500 "Omicidio passionale. Modifica del Codice penale svizzero" e Carobbio Guscetti 20.3503 "Omicidio passionale. Correzione dell'articolo 113 del Codice penale svizzero", in cui il Consiglio federale si esprime in modo dettagliato in merito.

3. Secondo l'articolo 46 della Convenzione di Istanbul, le circostanze menzionate dall'autrice dell'interpellanza possono essere prese in considerazione come aggravanti nel determinare la pena, purché non siano già elementi costitutivi del reato. Secondo il diritto penale svizzero, tutte le circostanze elencate all'articolo 46 della Convenzione di Istanbul possono, di norma, essere prese in considerazione dai tribunali per la determinazione della pena (art. 47 CP).

Risposta del Consiglio federale.