Lexipedia

22.4346 · Mozione · 2022-12-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'articolo 3 capoverso 2 della legge sull'asilo in modo da riconoscere le violenze di genere sessuali e sessiste come motivo d'asilo. Stabilisce una definizione delle persone sfollate a causa di violenze di genere sessuali e sessiste e riconosce loro uno statuto giuridico di rifugiato in Svizzera. Il Consiglio federale si fonda sulla Convenzione di Istanbul, che riconosce la violenza di genere nei confronti delle donne come una forma di persecuzione che dà diritto alla protezione internazionale.

Begründung

L'attuale articolo 3 capoverso 2 della legge sull'asilo tiene conto dei motivi di fuga specifici delle donne. Questa formulazione legale si presta tuttavia a diverse interpretazioni nonostante le disposizioni della Convenzione di Istanbul approvata dall'Assemblea federale il 16 giugno 2017, la quale riconosce la violenza di genere nei confronti delle donne quale forma di persecuzione che dà diritto alla protezione internazionale.

Troppo spesso, i motivi d'asilo specifici delle donne e delle ragazze non sono riconosciuti proprio quando sono le violenze sessuali e sessiste (in particolare le violenze domestiche, lo sfruttamento sessuale, il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali, la tratta di esseri umani, le legislazioni discriminatorie, il ripudio, la privazione dei loro figli) a spingere numerose donne e ragazze a fuggire dal loro Paese e a chiedere asilo in Svizzera.

Queste persone sono quasi sistematicamente esposte alle violenze e allo sfruttamento durante tutto il percorso migratorio: violenze sessuali esercitate dai passatori o nei centri di detenzione, campi rifugiati, sfruttamento sessuale o lavoro forzato, vendita da parte di gruppi armati ad altri gruppi armati, imprigionamento in reti di tratta dei Paesi di transito (Paesi europei compresi), minacce contro loro stesse o persone vicine restate nel Paese di origine, pericoli e traumi subiti dai loro figli.

Riconoscendo loro uno statuto giuridico, le vittime di violenze di genere sessuali e sessiste potrebbero beneficiare di una presa a carico più adeguata, con personale qualificato, e soprattutto sarebbe garantita la protezione in caso di persecuzione di genere.

La presente mozione fa eco alla petizione 22.2011 depositata il 14 giugno a Berna e alcuni mesi prima presso la Commissione europee delle petizioni a Bruxelles, corredata di oltre 39 000 firme. La coalizione promotrice Feminist Asylum riunisce 261 organizzazioni di 18 Paesi europei. In Svizzera è sostenuta da oltre 50 associazioni tra cui la Lega dei diritti dell'uomo, il CSP, Caritas, UNIA o ancora Asylex.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La Convenzione di Istanbul (RS 0.311.35), approvata dall'Assemblea federale nel 2017 e menzionata dall'autrice della mozione, prevede, all'articolo 60, che le Parti adottino le misure necessarie per garantire che la violenza di genere contro le donne possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 1951 (RS 0.142.30). Nel primo rapporto statale del 18 giugno 2021 sull'attuazione della Convenzione di Istanbul, il Consiglio federale rileva che, secondo l'articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.30), le diverse forme di violenza a cui sono esposte le donne possono essere considerate per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. n. VII B del rapporto, disponibile in tedesco e francese). Secondo la prassi della Segreteria di Stato della migrazione, queste persecuzioni di genere rientrano nella nozione di appartenenza a un determinato gruppo sociale. La giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, fondandosi sul secondo periodo dell'articolo 3 capoverso 2 LAsi, ritiene i motivi di fuga specifici alle donne un motivo di persecuzione secondo l'articolo 3 capoverso 1 LAsi (decisione di principio, GICRA 2006/32). Come per gli altri motivi d'asilo, la qualità di rifugiato è riconosciuta, in particolare, se la persecuzione è mirata, l'atto di cui è vittima la persona interessata raggiunge un determinato grado di intensità, il suo Paese d'origine o di provenienza non le accorda nessuna protezione e non esistono alternative di fuga interna. Il rapporto di valutazione del gruppo d'esperti incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione di Istanbul (GREVIO), pubblicato il 15 novembre 2022, si congratula con la Svizzera per aver riconosciuto la pertinenza del genere come motivo di persecuzione che può portare al riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. n. 267 del rapporto).

Inoltre, come osservato dal Consiglio federale nel parere relativo alla mozione Prelicz-Huber 09.3561 "Estensione del concetto di rifugiato: riconoscimento della persecuzione di natura sessuale" del 10 giugno 2009 e nella risposta all'interpellanza Arslan 17.3588 "Situazione dei richiedenti l'asilo LGBTI" del 16 giugno 2017, i motivi di persecuzione legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere rientrano anch'essi nella nozione di "appartenenza a un determinato gruppo sociale" secondo l'articolo 3 capoverso 1 LAsi.

Il diritto svizzero d'asilo e la prassi delle autorità svizzere sono compatibili con il diritto internazionale. Una modifica dell'articolo 3 capoverso 2 LAsi, come quella chiesta dall'autrice della mozione, non è pertanto necessaria né potrebbe aumentare la certezza giuridica.

Infine, la nozione di "sessismo" non è chiaramente definita e non corrisponde nemmeno alle nozioni utilizzate in diritto internazionale (p. es. Convenzione di Istanbul, Convenzione sullo statuto dei rifugiati, Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici). Nel quadro di una revisione più ampia della legge sull'asilo, si potrebbe prevedere di menzionare esplicitamente all'articolo 3 capoverso 2 LAsi una nozione più chiara, come quella dell'orientamento sessuale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.