23.3178 · Postulato · 2023-03-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto che esamini l'opportunità di adottare o proporre misure per garantire che le persone assicurate secondo la LAINF presso un'assicurazione privata beneficino di una copertura almeno equivalente a quella offerta dalla SUVA.
Il rapporto dovrà in particolare individuare le differenze di trattamento e i fattori suscettibili di influire sulla qualità dell'assistenza e sui tempi di disbrigo delle richieste di prestazioni, come la dotazione di personale, la durata media dell'evasione dei casi "ordinari" e di quelli "complessi", l'accettazione delle decisioni da parte degli assicurati (numero di reclami e ricorsi) e l'esito degli eventuali ricorsi.
Il rapporto dovrà includere anche una valutazione della soddisfazione degli assicurati.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
In qualità di autorità di vigilanza in materia di assicurazione contro gli infortuni conformemente all'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) provvede affinché tutti gli assicuratori soggetti alla LAINF la applichino in modo uniforme, che si tratti di assicuratori privati, dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) o di casse pubbliche d'assicurazione.
Nel quadro del suo mandato di vigilanza, l'UFSP riceve talvolta denunce di assicurati in conflitto con i loro assicuratori. Se dopo l'intervento dell'UFSP il conflitto permane, l'assicurato può adire le vie legali se l'assicuratore gli nega il diritto alle prestazioni. Nel quadro dello stesso mandato di vigilanza, i tribunali arbitrali cantonali, i tribunali cantonali delle assicurazioni e il Tribunale amministrativo federale sottopongono le proprie decisioni all'UFSP (art. 140a cpv. 1 OAINF), che ha la facoltà di impugnarle dinanzi al Tribunale federale (art. 140a cpv. 2 OAINF).
Infine, l'UFSP è informato di ogni ricorso concernente la legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni interposto dinanzi al Tribunale federale e ha la possibilità di esprimersi in merito.
Che si tratti di decisioni giudiziarie di cui sopra, di denunce sporte dagli assicurati o di richieste di informazioni da parte di cittadini, l'UFSP non è a conoscenza di problemi dovuti a differenze tra assicuratori privati e INSAI nell'applicazione del diritto. Se ne fosse stato a conoscenza, sarebbe intervenuto nel quadro della sua attività di vigilanza al fine di porvi rimedio.
Il catalogo delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni è per legge esattamente lo stesso per tutti gli assicurati. La LAINF lascia infatti poco margine di manovra nell'applicazione di quest'assicurazione sociale obbligatoria. Tutti gli assicuratori sono tenuti ad applicarla in modo uniforme. Anche i tribunali cantonali e il Tribunale federale contribuiscono all'applicazione uniforme della legge grazie alla giurisprudenza che hanno affinato nel corso del tempo.
Alla luce di quanto suesposto, il Consiglio federale non ritiene necessario presentare un rapporto che esamini l'opportunità di adottare o di proporre eventuali misure per permettere agli assicurati di un'assicurazione privata di beneficiare di una presa in carico almeno equivalente a quella offerta dall'INSAI, poiché ciò avviene già oggi.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.