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24.3956 · Mozione · 2024-09-23

Dipartimento di giustizia e polizia

Pianificato nel Consiglio nazionale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l’articolo 84 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) come segue:1 La SEM verifica annualmente se le condizioni per l’ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte.

Begründung

La Svizzera dispone di un sistema d’asilo in linea di massima efficace. Grazie all’impegno profuso con successo dal Centro, il Parlamento ha approvato una legge sull’asilo che prevede procedure celeri ma assicura anche un patrocinio. La legge è in vigore dal 2019 e si è dimostrata adeguata. È una buona soluzione, in sintonia con la tradizione umanitaria svizzera.

Nel contempo occorre esaminare i problemi e le carenze esistenti e trovare soluzioni, poiché anche la Svizzera è sottoposta a una crescente pressione migratoria. Il numero di domande d’asilo è elevato e porta il sistema al limite delle sue capacità. Tuttavia, mentre l’UDC da anni si limita a coltivare il tema dell’asilo senza affrontarlo concretamente, per motivi ideologici la sinistra chiude gli occhi dinanzi alle carenze del sistema. Occorrono le soluzioni ragionevoli e lungimiranti del Centro politico.

Molte ammissioni provvisorie portano oggi a un’ammissione definitiva. L’articolo 84 capoverso 1 della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) stabilisce che la SEM verifica periodicamente se le condizioni per l’ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte. L’avverbio «periodicamente» è tuttavia poco preciso e deve essere sostituito con un termine chiaro. La LStrI deve pertanto stabilire che l’ammissione provvisoria va verificata annualmente. Se le condizioni per restare in Svizzera non sono più adempiute, la persona deve lasciare il Paese. Non è accettabile trascinare per le lunghe le domande fino a che un ritorno in patria non è più ragionevolmente esigibile. Questo modo di procedere suscita incertezza tra i richiedenti l’asilo in questione e grava sul sistema svizzero d’asilo.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale nutre comprensione per la richiesta avanzata dall’autore della mozione. Come già menzionato nel suo rapporto del 12 ottobre 2016 «Admission provisoire et personnes à protéger: analyse et possibilités d’action», una verifica annua sistematica di tutte le ammissioni provvisorie da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non permetterebbe di conseguire l’obiettivo auspicato poiché in molti casi sussistono ostacoli duraturi all’esecuzione dell’allontanamento. Il principale ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento è una situazione di guerra nel Paese d’origine. La maggior parte delle persone ammesse provvisoriamente sono infatti rifugiati di guerra. Inoltre, verificare ogni anno che le 43 000 persone ammesse provvisoriamente continuano ad adempiere le condizioni previste comporterebbe un enorme onere amministrativo per la SEM, che non dispone delle risorse necessarie a tal fine. Le persone ammesse provvisoriamente ricevono una carta di soggiorno che ne indica la condizione giuridica (art. 41 cpv. 2 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20). Questa carta di soggiorno è rilasciata dal Cantone di soggiorno per una durata di 12 mesi al massimo ed è prorogata soltanto se non sussiste un motivo di revoca secondo l’articolo 84 LStrI (art. 85 cpv. 1 LStrI). La SEM revoca l’ammissione provvisoria se nel singolo caso sussiste un motivo di revoca di questo tipo. All’atto pratico l’ammissione provvisoria è quindi verificata periodicamente in collaborazione con i Cantoni al momento della proroga della carta di soggiorno (permesso F). A seconda dell’ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento, questa verifica può avvenire anche prima, ad esempio se il ritorno nel Paese d’origine diventa possibile, un trattamento medico è stato concluso con successo o una persona in passato minorenne raggiunge la maggiore età e l’allontanamento può dunque essere eseguito. Oppure, se una persona ammessa provvisoriamente è stata condannata a una pena detentiva di lunga durata, il che costituisce un motivo d’esclusione secondo l’articolo 83 capoverso 7 LStrI, una verifica anticipata del suo statuto può essere necessaria ai fini della revoca dell’ammissione provvisoria. Adottare la proposta dell’autore della mozione sulla frequenza delle verifiche sostituendo l’avverbio «periodicamente» equivarrebbe a limitare inutilmente la prassi vigente.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.