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24.4199 · Interpellanza · 2024-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Lo scorso 4 settembre, il Consiglio federale ha deciso di prolungare lo statuto S di ulteriori 18 mesi, fino a marzo del 2026. Ciò equivale ad una durata di almeno 4 anni (marzo 2022 – marzo 2026). Né si possono escludere ulteriori proroghe. Questo malgrado lo statuto S sia stato concepito per una permanenza in Svizzera di breve durata – e per tale motivo provvisto di una serie di privilegi – e “orientato al rimpatrio”.

Chiedo al CF:

  • E’ ancora realistico parlare di “orientamento al rimpatrio” per uno statuto che durerà al minimo 4 anni?

  • Alla luce di questa evoluzione, il CF si attende il rimpatrio volontario di quale percentuale degli ucraini presenti in Svizzera?

  • Il CF ha prolungato lo statuto S per conformarsi per l’ennesima volta alle decisioni dell’UE? La politica d’asilo svizzera la stabilisce Bruxelles?

  • Corrisponde al vero che i titolari di statuto S in Svizzera dispongono di un trattamento più vantaggioso rispetto a quello offerto nei Paesi UE?

  • Lo statuto S è ormai in vigore da oltre due anni e mezzo. Come mai, sulla scorta dell’esperienza fatta in questo periodo, e dei numerosi abusi commessi, il CF non ha ritenuto di correggere in senso restrittivo le prestazioni garantite dallo statuto S?

  • Se un titolare di statuto S commette un reato che prevede l’espulsione dalla Svizzera, l’espulsione viene effettivamente pronunciata? Oppure si ritiene che un allontanamento non sia possibile?

  • A quanto ammonta la spesa sanitaria generata dai titolari di statuto S?

  • A partire dallo scorso 1° luglio, i profughi ucraini sono tenuti a sdoganare i propri veicoli e a munirli di targa svizzera, con tutte le conseguenze, anche finanziarie, del caso. Qual è, ad oggi, il bilancio dell’operazione?

  • A quanti profughi ucraini sono state finora revocate le rendite poiché sono risultate ingiustificate in considerazione della situazione patrimoniale dei richiedenti?

  • Quali possibilità ha l’ente pubblico di accertare la reale situazione patrimoniale dei titolari di statuto S, o anche solo la proprietà degli spesso lussuosi veicoli in loro possesso?

  • I profughi ucraini hanno diritto di allontanarsi dalla Svizzera per 2 settimane ogni trimestre per un totale di 8 settimane all’anno (non consecutive) senza perdere lo statuto di protezione. Quali accertamenti vengono svolti sull’effettivo rispetto di questa disposizione, in particolare durante il periodo estivo (chiusura delle scuole)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Conformemente all’articolo 4 della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31), la protezione provvisoria è accordata per il periodo durante il quale le persone sono esposte a un pericolo generale grave. Anche se questo pericolo dura a lungo, lo statuto S resta provvisorio e orientato al ritorno. Le decisioni del Consiglio federale di mantenere lo statuto non cambiano la situazione, ma permettono una pianificazione sicura sia per gli interessati sia per i datori di lavoro. Anche le misure d’integrazione non sono in contraddizione con il principio dello statuto S, sono anzi opportune anche in vista di un successivo ritorno in patria, in particolare se le persone potranno mettere a profitto le competenze professionali mantenute e ampliate in Svizzera.2. Il piano provvisorio di attuazione dell’abrogazione dello statuto di protezione S (procedura di ritorno), di cui il Consiglio federale ha preso atto il 29 settembre 2023, parte dal presupposto che l’80 per cento degli interessati partirà volontariamente non appena abrogato lo statuto S. Questa stima si basa in particolare sulle esperienze maturate nel quadro di precedenti programmi, come ad esempio il programma di aiuto al ritorno per il Kosovo, e sui sondaggi condotti nel 2023 tra le persone venute in Svizzera dall’Ucraina in cerca di protezione. Tuttavia, più lungo sarà il soggiorno, minore sarà presumibilmente la disponibilità a lasciare la Svizzera. Il Consiglio federale presume che il rapporto tra partenze volontarie e non volontarie dipenderà da diversi fattori come la durata della guerra o il grado di distruzione in Ucraina. 3. Il Consiglio federale decide autonomamente in merito all’abrogazione o al mantenimento dello statuto S. Prima di un’abrogazione è per legge tenuto a consultare rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e organizzazioni internazionali (art. 76 cpv. 1 LAsi). Vista la sua posizione geografica al centro dell’Europa, è nell’interesse della Svizzera coordinarsi anche con i Paesi limitrofi in merito a importanti flussi migratori verso e all’interno dell’Europa per prevenire un’indesiderata migrazione secondaria. Il 4 settembre 2024 il Consiglio federale ha deciso di non abrogare lo statuto S fino al 4 marzo 2026, a meno che nel frattempo la situazione in Ucraina non cambi in maniera sostanziale. L’abrogazione dello statuto S presuppone quindi che la situazione in Ucraina si sia stabilizzata in maniera duratura. 4. Lo statuto S equivale in linea di massima alla protezione temporanea accordata nell’UE. La Svizzera tuttavia accorda la protezione in maniera diversa: nell’UE uno statuto di protezione in un altro Stato UE non è considerato un motivo per negare un nuovo statuto di protezione. La Svizzera invece, in virtù del principio di sussidiarietà, respinge le domande di protezione provvisoria presentate da persone che dispongono di un’accettabile alternativa di protezione (titolo di protezione valido o scaduto o titolo di soggiorno valido) in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS oppure in un Paese anglosassone (Regno Unito, USA, Canada, Nuova Zelanda, Australia). Questa prassi permette di ridurre la migrazione secondaria in Svizzera e di accordare protezione soltanto a chi ne ha bisogno.5. Ottengono uno statuto di protezione S soltanto le persone che possono dimostrare, o perlomeno rendere credibile, la loro identità e di aver risieduto in Ucraina al momento dell’invasione russa e di non disporre di alcuna alternativa di protezione (v. risposta alla domanda 4). Negli altri casi (l’11 % nell’anno in corso) la domanda è respinta. Lo statuto di protezione può essere revocato anche a posteriori in caso di abuso oppure terminare se una persona trasferisce il centro della sua vita all’estero. Questa lotta mirata agli abusi è più opportuna di una limitazione generale delle prestazioni per le persone con statuto S, la maggior parte delle quali si comporta correttamente. 6. L’espulsione è ordinata dai giudici penali, che possono in via eccezionale derogare all’espulsione obbligatoria se sussiste un caso di rigore personale grave e se gli interessi pubblici non prevalgono. Inoltre, l’esecuzione dell’espulsione obbligatoria può essere sospesa se disposizioni cogenti del diritto internazionale, in particolare il divieto di respingimento, vi si oppongono. La SEM constata il termine della protezione provvisoria in presenza di una decisione d’espulsione passata in giudicato (art. 79 lett. d LAsi).7. Data la natura forfettaria del sistema di indennizzo, la Confederazione ignora i costi effettivi sostenuti dai Cantoni per i costi sanitari delle persone con statuto S. Può tuttavia indicare l’ammontare dei sussidi versati dalla Confederazione ai Cantoni nel quadro delle somme forfettarie globali per i costi sanitari (premi malattia, franchigia e partecipazione ai costi) di questo gruppo di persone. Nel 2022 questo importo è stato pari a 180 milioni di franchi, nel 2023 a 317 milioni di franchi e nel 2024 (stato: giugno 2024) a 178 milioni di franchi, per un totale di 675 milioni di franchi.8. Dal 1° luglio 2024 l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini considera i titolari di un permesso S come persone domiciliate in Svizzera. Queste ultime non hanno in linea massima il diritto di utilizzare sul territorio doganale svizzero un veicolo (immatricolato all’estero) non sdoganato. I veicoli devono pertanto essere sdoganati con pagamento dei tributi all’importazione o, se le condizioni sono adempiute, come masserizie di trasloco, oppure devono essere esportati definitivamente dalla Svizzera. Le autorizzazioni di due anni rilasciate prima del 1° luglio 2024 per l’utilizzo di un veicolo non sdoganato restano valide fino alla scadenza del termine fissato nel modulo. Alla scadenza del termine il veicolo deve essere sdoganato come masserizia di trasloco, sdoganato conformemente alle prescrizioni generali oppure esportato definitivamente. Non è tenuta alcuna statistica separata sullo sdoganamento di veicoli provenienti dall’Ucraina.9./ 10. Le rendite AVS/AI sono versate in funzione del periodo assicurativo e contributivo, a prescindere dalla situazione patrimoniale dell’avente diritto. Nell’ambito dell’aiuto sociale le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni sono in linea di massima rette dal diritto in materia di sussidi. Secondo il diritto in materia di aiuto sociale, il rapporto esiste soltanto tra la persona dipendente dall'aiuto sociale e il Cantone, che è dunque competente per calcolare e versare l'aiuto sociale nel singolo caso. Le risorse personali, tra cui i valori patrimoniali quali le automobili, sono prese in considerazione nel quadro del principio di sussidiarietà. La Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS), d'intesa con la Conferenza delle direttrici e dei direttori delle opere sociali (CDOS), ha emanato pertinenti raccomandazioni. La presa in considerazione e la liquidazione dei valori patrimoniali nonché l'applicazione delle raccomandazioni sono rette dal diritto cantonale.11. Secondo l’articolo 78 capoverso 1 lettera c LAsi, la SEM può revocare la protezione provvisoria in Svizzera se lo straniero ha soggiornato a lungo o ripetutamente nello Stato d’origine o di provenienza dopo che gli è stata accordata la protezione provvisoria. L’espressione «a lungo» significa di norma 15 giorni (art. 51 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali) per trimestre (per 90 giorni). La SEM rinuncia alla revoca se lo straniero rende perlomeno credibile di aver effettuato il viaggio (superiore a 15 giorni) per motivi imperativi oppure per preparare il ritorno definitivo nel proprio Paese d’origine o di provenienza. Motivi imperativi per un viaggio in patria possono essere, ad esempio, la visita a un famigliare stretto gravemente malato, il decesso di un famigliare e l’organizzazione del funerale, oppure il disbrigo di questioni estremamente personali importanti e improrogabili.