24.4462 · Interpellanza · 2024-12-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
Secondo i rapporti della Commissione federale della migrazione (CFM) «Kinder und Jugendliche in der Nothilfe im Asylbereich» e «Das Nothilferegime und die Rechte des Kindes», vi è ancora molto lavoro per garantire il benessere, la salute e lo sviluppo dei bambini nel quadro del soccorso d’emergenza. Il Consiglio federale condivide questo parere?
È consapevole che la lunga permanenza nel soccorso d’emergenza e il mancato rispetto del benessere dei bambini comporta danni a lungo termine?
In che modo la Confederazione garantisce che il soccorso d’emergenza sia compatibile con il diritto nazionale e internazionale e come giudica la raccomandazione di sancire espressamente nell’articolo 96 LStrI l’obbligo di valutare d’ufficio il benessere e l’interesse del bambino?
Come valuta in particolare le richieste volte a limitare a un anno la durata del soggiorno dei bambini nei centri di ritorno collettivi, a far passare i bambini dal soccorso d’emergenza al sistema d’aiuto sociale per i richiedenti l’asilo dopo due anni, a permettere a tutti i bambini di accedere alla scuola pubblica, a permettere ai giovani di accedere a una formazione professionale, a promuovere il sostegno alla prima infanzia e a migliorare le cure mediche e psicoterapeutiche offerte?
Come definire standard minimi vincolanti per tutti i Cantoni in materia di cure mediche, psicoterapeutiche e dentali per i bambini?
La Confederazione è disposta ad assumersi i costi d’interpretariato interculturale nel settore della sanità? Se no, di quali possibilità dispone per obbligare i Cantoni a farlo?
Come migliorare la continuità delle cure e l’accesso alla cartella clinica dei bambini?
Begründung
In Svizzera, oltre 700 bambini e giovani vivono in strutture di soccorso d’emergenza, più della metà da oltre anno, molti da oltre quattro anni. Il soccorso d’emergenza è stato creato per far applicare le decisioni negative d’asilo e indurre gli interessati a lasciare il Paese. Esistono differenze notevoli tra i Cantoni per quanto riguarda l’alloggio, la scolarizzazione, la formazione professionale e le cure mediche.Due recenti pubblicazioni della CFM mostrano che nel quadro del soccorso d’emergenza i bambini e i giovani vivono in condizioni che mettono in pericolo il loro benessere, la loro salute e il loro sviluppo. La loro salute mentale è particolarmente preoccupante. I bambini vivono spesso in alloggi collettivi fuori mano in cui una famiglia dispone di un solo locale. Il fatto che frequentino lezioni scolastiche separate rende difficili i contatti sociali. L’isolamento, l’assenza di prospettive e la sotto-stimolazione compromettono gravemente il loro sviluppo psicosociale e la loro salute mentale. Negli alloggi collettivi sono esposti a esperienze traumatiche come violenza, suicidi ed espulsioni forzate.La lunga permanenza dei bambini nel soccorso d’emergenza dimostra che l’obiettivo di rinviare i richiedenti l’asilo respinti non può essere conseguito vessando le famiglie e facendo soffrire i bambini. In un Paese altamente sviluppato è inaccettabile che i bambini più vulnerabili soffrano e subiscano danni a lungo termine a causa degli obiettivi di politica migratoria. Molti bambini e giovani non sono sufficientemente assistiti sul piano medico e psicoterapeutico. Spesso mancano interpreti interculturali e i pediatri curanti non dispongono di informazioni essenziali sugli esami preventivi, le vaccinazioni, i farmaci dispensati e la copertura dei costi. Segnalano che sovente i bambini non si presentano alle visite a causa del cambio di alloggio e di informazioni insufficienti, il che comporta non soltanto interruzioni del trattamento ma anche mancate entrate per il personale curante.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Per il Consiglio federale è fondamentale che il benessere, la salute e lo sviluppo dei bambini che beneficiano del soccorso d’emergenza in Svizzera siano garantiti e che la Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo sia attuata. Finora non è stata emanata alcuna sentenza che ritenga generalmente illegale applicare ai bambini un regime di soccorso d’emergenza. La giurisprudenza stabilisce piuttosto che le esigenze individuali concrete delle persone vulnerabili possono e devono essere considerate in maniera adeguata anche in questo regime. È quindi possibile tenere debitamente conto dei diritti dei minori nell’ambito del soccorso d’emergenza.
In Svizzera l’aiuto sociale compete in linea di principio ai Cantoni conformemente all’articolo 115 della Costituzione federale (Cost.; RS 101). La Confederazione non è dunque abilitata a impartire istruzioni ai Cantoni né a esercitare una qualsivoglia sorveglianza nei loro confronti per quanto concerne il pagamento delle prestazioni e l’organizzazione dell’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza. Spetta esclusivamente ai Cantoni attuare il soccorso d’emergenza ed emanare pertinenti raccomandazioni. È pertanto compito della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) provvedere affinché le prescrizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo e della Costituzione federale siano considerate nelle sue raccomandazioni in materia di soccorso d’emergenza.
2. Il Consiglio federale è consapevole che restare a lungo nel soccorso d’emergenza può essere gravoso e implicare conseguenze negative per gli interessati. Come indicato nel punto 1, la competenza in questo settore è cantonale e la giurisprudenza stabilisce chiaramente che si può e si deve tenere conto del benessere del bambino nel soccorso d’emergenza. In questo contesto, il Consiglio federale fa inoltre appello alla responsabilità dei genitori nei confronti dei loro figli: la durata della permanenza nel soccorso d’emergenza dipende dal tempo che i genitori impiegano per ottemperare al loro obbligo di lasciare la Svizzera.
3. Il Consiglio federale è consapevole che in qualsiasi intervento statale la priorità deve essere accordata all’interesse superiore del minore conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Secondo l’articolo 96 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), nell’esercizio del loro potere discrezionale le autorità competenti devono tenere conto della situazione personale e quindi anche del benessere del bambino. Inoltre, secondo le raccomandazioni della CDOS sul soccorso d’emergenza destinato alle persone del settore dell’asilo tenute a partire, i Cantoni devono tenere conto dei diritti e delle esigenze specifiche dei bambini quando accordano questo aiuto. Il Consiglio federale non ritiene pertanto opportuna un’ulteriore considerazione d’ufficio del benessere dei bambini. Gli interessati possono far valere aspetti individuali di questo interesse affinché tutti i suoi aspetti siano considerati nel singolo caso.
4. Le richieste volte a migliorare le condizioni di soggiorno dopo un certo periodo sono in contraddizione con l’obiettivo del legislatore federale per il sistema del soccorso d’emergenza, ossia ridurre gli incentivi a restare in Svizzera per le persone tenute a partire. Inoltre, in tal modo i genitori sarebbero incoraggiati a restare nel soccorso d’emergenza con i loro figli per migliorare la loro situazione. Occorre tuttavia evitare una possibile strumentalizzazione dei figli da parte dei genitori. L’articolo 19 Cost. garantisce l’accesso dei minori tenuti a partire dall’istruzione scolastica di base. La legge sull’asilo vieta alle persone obbligate a partire di esercitare un’attività lucrativa. In linea di principio i beneficiari del soccorso d’emergenza non hanno dunque la possibilità di assolvere un apprendistato.
5. e 7. Le persone tenute a partire continuano a sottostare all’obbligo di assicurazione secondo la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) e hanno pertanto diritto a tutte le prestazioni obbligatorie previste dalla LAMal. Spetta al Cantone competente decidere in merito a prestazioni più estese, tenendo conto delle esigenze individuali concrete degli interessati. Soltanto raccomandazioni della CDOS permetterebbero un’armonizzazione intercantonale in questo settore, per il quale il Consiglio federale non ha il diritto di impartire istruzioni ai Cantoni. Lo stesso vale anche per la garanzia della continuità delle cure e l’accesso alla cartella medica.
6. I Cantoni decidono se assumere tali costi nel quadro del soccorso d’emergenza in particolare considerando le esigenze individuali concrete degli interessati. La somma forfettaria per il soccorso d’emergenza versata dalla Confederazione ai Cantoni copre tutte le spese per il soccorso d’emergenza che possono essere rimborsate con soluzioni economicamente vantaggiose. Manca una base legale per un più ampio sussidio da parte della Confederazione.