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24.4567 · Interpellanza · 2024-12-20

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il 25 novembre scorso, il Consiglio federale ha presentato il rapporto intermedio sul piano d’azione nazionale 2022–2026 per l’attuazione della Convenzione di Istanbul (PAN CI). L’obiettivo della Convenzione è prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Nel rapporto, la Confederazione illustra lo stato di avanzamento delle 44 misure previste per l’attuazione del PAN CI.

La recente causa Pelicot e il processo per stupro di Mazan in Francia hanno messo in luce l’indicibile pratica della sottomissione chimica. Questa ignobile procedura è uno squallido esempio di violenza di genere e di rapporti di potere diseguali tra uomini e donne.

Visto che nel rapporto sul PAN CI non compare il termine «sottomissione chimica», mi pregio di porre le domande seguenti al Consiglio federale:

  1. Nell’ambito della formazione e della sensibilizzazione delle professioniste e dei professionisti della salute, in che modo è presa in considerazione e affrontata la sottomissione chimica nel quadro delle misure 18, 19 e 20 del PAN CI?

  2. Stessa domanda per le professioniste e i professionisti della giustizia e della polizia.

  3. Per quanto riguarda la raccolta dei dati, come viene inclusa o come si prevede di includere la sottomissione chimica nelle statistiche condotte in merito alla violenza sessualizzata (misura 42)?

  4. Da un punto di vista generale, quali altre misure specifiche prevede il PAN CI per prevenire e combattere la sottomissione chimica?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nell’ambito delle formazioni destinate agli specialisti delle professioni sanitarie che trattano il tema della violenza nei confronti delle donne, di norma viene affrontata anche la questione della sottomissione chimica. Questo aspetto è preso in considerazione anche nelle misure di sensibilizzazione 18 (Misure di sensibilizzazione per rafforzare la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento del personale sanitario in merito ai temi della violenza domestica e della violenza nei confronti delle donne) e 19 (Comunicazione e sostegno in occasione dell’implementazione di modelli di buone pratiche [p.es. nell’ambito del Forensic Nursing]) del Piano d’azione nazionale 2022–2026 per l’attuazione della Convenzione di Istanbul (PAN CI: https://www.parita2030.ch/it/piano-d-azione/). Nel contesto della misura di sensibilizzazione 20 (Sensibilizzazione degli specialisti rilevanti in merito ai nessi tra abuso di sostanze, malattie mentali e violenza domestica e riferimenti alle relative offerte di aiuto), la sottomissione chimica per mezzo di sostanze psicoattive è un tema che viene affrontato nell’ambito del perfezionamento. Anche gli specialisti dei servizi cantonali per l’aiuto alle vittime ricevono una formazione in merito a tali atti di violenza e svolgono attività di prevenzione e di consulenza mirate. 2. Come ha spiegato il Consiglio federale nel suo parere in risposta al postulato Fehlmann Rielle 21.4215 «Per un’adeguata protezione delle vittime di violenza sessuale», la formazione e la formazione continua degli agenti di polizia e dei funzionari del pubblico ministero sono di competenza e di responsabilità dei Cantoni. Pertanto, il Consiglio federale non è a conoscenza delle modalità con cui i Cantoni affrontano il tema della sottomissione chimica nei programmi di formazione continua. In attuazione delle mozioni Carobbio Guscetti 22.3234, Funiciello 22.3333 e de Quattro 22.3334 («Centri di crisi contro la violenza») si è appena svolta la consultazione in merito a una revisione parziale della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (RS 312.5). La revisione mira a garantire alle vittime di violenza (in particolare domestica o sessuale), l’accesso a prestazioni mediche e medico-legali specialistiche e di qualità. Le vittime avranno in particolare il diritto all’allestimento gratuito della documentazione medico-legale, indipendentemente dall’avvio di un procedimento penale. Qualora questa revisione venisse approvata dal Parlamento, la questione della sottomissione chimica e della conservazione delle tracce e delle prove potrebbe essere integrata nei programmi di formazione continua. 3. Le informazioni relative ai mezzi utilizzati sono incluse nella Statistica criminale di polizia (SCP) nei casi di reati di omicidio (art. 111–116 Codice penale svizzero [CP; RS 311.0]), di lesioni personali gravi (art. 122 CP) e di rapina (art. 140 CP). Per i reati di violenza sessuale e sessualizzata i mezzi utilizzati, quali la sottomissione chimica, non vengono considerati. Queste informazioni non sono incluse nella SCP. Informazioni dettagliate sulle sostanze vengono registrate soltanto per le infrazioni alla legge sugli stupefacenti (RS 812.121). Il quesito relativo all’eventuale inclusione della sottomissione chimica nella misura 42 non faceva parte del mandato conferito all’Ufficio federale di statistica da parte della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia. 4. La priorità III del PAN CI sulla violenza sessualizzata mira a prevenire e combattere queste forme di violenza in maniera più incisiva; questo approccio include implicitamente aspetti come la sottomissione chimica. Le misure specifiche includono lo svolgimento di una campagna informativa contro la violenza sessualizzata (misura 32) nonché la garanzia dell’assistenza medica (legale) per le vittime di violenza sessuale (misura 37). Gli standard minimi per la formazione e il perfezionamento di vari gruppi professionali definiscono i contenuti e le competenze necessari per ogni gruppo professionale in materia di violenza di genere, violenza sessualizzata e violenza domestica (misura 13, https://www.ebg.admin.ch/it/standard-minimi-formazione). Per l’ambito professionale Medicina, per esempio, viene sottolineata la necessità di una raccolta rapida delle tracce, in particolare per quanto riguarda le sostanze tossiche (pag. 17). Nel 2026, con il rapporto finale PAN CI, si valuterà se portare avanti il piano d’azione e adottare eventualmente nuove misure in relazione alla sottomissione chimica.