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25.3390 · Interpellanza · 2025-03-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Da qualche tempo la Posta Svizzera distribuisce ai suoi sportelli ricevute che contengono un buono del valore di 25 franchi per un gioco da casinò online (vedi foto). Queste ricevute sono munite di un codice QR che stabilisce un collegamento diretto con il casinò online consentendo di accedere immediatamente al gioco d’azzardo.​

La legge federale sulle case da gioco prescrive misure per la prevenzione della dipendenza dal gioco d’azzardo (il cosiddetto piano sociale). La Svizzera rientra tra i Paesi europei con la più elevata densità di casinò e conta già migliaia di persone dipendenti dal gioco d’azzardo rovinatesi socialmente a causa del gioco eccessivo. La situazione è particolarmente preoccupante poiché l’autorizzazione dei casinò online ha di fatto trasformato ogni salotto e ogni smartphone in una potenziale casa da gioco.

Il chiaro invito della Posta Svizzera al gioco d’azzardo rappresenta una discutibile tentazione verso un gioco potenzialmente molto pericoloso.​

I firmatari invitano il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

  1. Qual è la sua posizione in merito a questa pubblicità della Posta per un casinò online?

  2. Ha raccomandato, autorizzato o approvato questa pubblicità della Posta per il gioco d’azzardo?​

  3. Il Consiglio federale o la Commissione federale delle case gioco ad esso subordinata ha impostato la prevenzione della dipendenza dal gioco di modo che i giocatori siano esclusi dal gioco prima di danneggiarsi sul piano finanziario?​

  4. Come intende reagire alla diffusione della pubblicità allettante per i giochi d’azzardo?​

  5. Può adottare misure per evitare che la facile accessibilità ai giochi d’azzardo trasformi la Svizzera in una «Las Vegas» per i giocatori?​

  6. Può impedire che ricevute contenenti un invito a giocare d’azzardo siano consegnate a giovani, pensionati e a persone socialmente svantaggiate?​

Stellungnahme des Bundesrates

1. L’utilizzo di spazi nei locali della Posta Svizzera a fini pubblicitari è consentito, a condizione che la pubblicità non pregiudichi il suo mandato di servizio pubblico, che l’accesso agli spazi pubblicitari non sia discriminatorio e che la pubblicità non sia offensiva, discriminatoria o contenga informazioni ingannevoli o fuorvianti. La pubblicità per i giochi in denaro autorizzati in Svizzera è ammessa conformemente all'articolo 74 della legge federale sui giochi in denaro (LGD; RS 935.51), purché non sia importuna o ingannevole (cpv. 1) e non sia destinata a minorenni o a persone escluse dal gioco (cpv. 2). Una pubblicità che attira l’attenzione dei giocatori su un’offerta di giochi online non è di per sé ingannevole. La LGD non prevede ulteriori restrizioni per la pubblicità proposta dalle aziende pubbliche, nella misura in cui rispetta le condizioni fissate nel suo articolo 74. Il Consiglio federale riconosce tuttavia che la pubblicità per i giochi in denaro può aumentarne l'attrattiva e minimizzare la percezione dei rischi. Dal punto di vista della salute pubblica, il suo impatto è particolarmente preoccupante tra i giovani e le persone vulnerabili. Per questo motivo le attuali misure di prevenzione si rivolgono prioritariamente a questi gruppi. 2. Conformemente all’articolo 7 capoverso 1 della legge sull’organizzazione della Posta (LOP; RS 783.1), il Consiglio federale definisce gli obiettivi strategici che la Confederazione intende perseguire come proprietaria della Posta. In questi obiettivi, le chiede di perseguire una strategia aziendale fondata su principi etici, non limitandosi a rispettare la legge, ma anche principi morali. Ad esempio, nelle sue condizioni generali per le campagne promozionali nelle filiali, la Posta non ammette la pubblicità di alcolici e prodotti a base di tabacco. Il Consiglio federale non esercita tuttavia una vigilanza diretta sulle attività operative della Posta. Inoltre, nel settore dei giochi in denaro, non è competente per pronunciarsi sulla conformità di una pubblicità, in quanto i limiti di ciò che è consentito in materia sono definiti dalla legge. In qualità di autorità di vigilanza, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) controlla il rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dall’articolo 74 LGD in materia di pubblicità per i giochi da casinò terrestri e in linea. In questo quadro, la CFCG può condurre indagini e adottare le misure amministrative necessarie. È anche competente per perseguire e sanzionare i reati legati alla pubblicità dei giochi in denaro (art. 131 cpv. 1 lett. b e c e 134 LGD). Il perseguimento avviene d’ufficio e chiunque è abilitato a informare la competente autorità inquirente in merito a fatti che potrebbero costituire un reato. 3. Conformemente agli articoli 71 e seguenti LGD, gli organizzatori di giochi in denaro sono tenuti ad adottare misure appropriate per proteggere i giocatori dalla dipendenza dal gioco e dal gioco eccessivo. Misure supplementari sono previste per le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione. Le case da gioco sono infatti obbligate a elaborare un piano di misure (art. 76 LGD), a fornire informazioni sui rischi del gioco, sulle possibilità di autocontrollo e di limitazione del gioco nonché sulle offerte d’aiuto e di trattamento per le persone dipendenti (art. 77 LGD), a stabilire criteri per individuare precocemente i giocatori a rischio (art. 78 LGD) e a mettere a disposizione dei giocatori strumenti che consentano loro di controllare il proprio comportamento, in particolare di controllare e limitare la durata e la frequenza di gioco come pure le perdite nette (art. 79 LGD). Le case da gioco sono infine tenute a escludere dal gioco le persone di cui sanno o devono presumere che presentano un rischio di dipendenza o di gioco eccessivo (art. 80 segg. LGD). Nell’ambito della sua attività di vigilanza, la CFCG verifica che le case da gioco rispettino i loro obblighi e può all’occorrenza adottare le misure necessarie. 4. e 5. Il Consiglio federale sta attualmente esaminando il disciplinamento relativo alla pubblicità e alla protezione dei minorenni nel quadro di una valutazione generale della LGD che riguarderà gli sviluppi nel mercato legale dei giochi in denaro e le implicazioni in materia di protezione dai pericoli inerenti ai giochi in denaro. Si tratterà di chiarire gli sviluppi in questi settori, valutare le disposizioni federali e la loro attuazione. La valutazione è in corso e i suoi risultati sono attesi per la fine del 2026 e determineranno l’eventuale necessità e se del caso la portata di una revisione della normativa federale sui giochi in denaro. 6. Per il Consiglio federale è particolarmente importante che la normativa vigente protegga in maniera sufficiente i minori dai pericoli inerenti ai giochi in denaro. Come indicato al punto 1, l'articolo 74 capoverso 2 LGD vieta la pubblicità per i giochi in denaro destinata a minorenni o a persone escluse dal gioco. Può tuttavia accadere che minorenni o persone escluse dal gioco siano indirettamente esposte a pubblicità di questo tipo, ad esempio tramite manifesti nello spazio pubblico, in televisione o su Internet. In questo caso, tali pubblicità non sono considerate come rivolte direttamente a loro.