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26.3154 · Interpellanza · 2026-03-18

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

La diffusione di nuove droghe comporta notevoli rischi per la salute, che i consumatori non sono in grado di valutare correttamente. Per contrastare efficacemente questa minaccia, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha deciso di aggiungere nuove sostanze nell’ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti. In virtù di tale misura, che ha effetto dal 13 marzo 2026, queste sostanze saranno soggette alla legge sugli stupefacenti (LStup) e non potranno essere fabbricate, immesse in commercio e consumate legalmente. La diffusione di stupefacenti sempre più potenti e pericolosi pone nuove sfide, sia sul piano sanitario che su quello della sicurezza. Parallelamente, alcune iniziative locali propongono modelli di distribuzione o sperimentazione che sollevano importanti questioni di ordine giuridico e medico. La presente interpellanza intende valutare l’opportunità di aggiornare la LStup per garantirne un’applicazione coerente su tutto il territorio nazionale.DomandeCon la diffusione di nuove droghe sintetiche, il Consiglio federale prevede di adeguare la LStup, in particolare gli articoli 3e e 8 che vertono su sostanze storicamente note ma non più così diffuse, come l’oppio da fumare, l’LSD-25 o l’eroina? In particolare, intende modificare l’articolo 3e LStup (cure basate sulla prescrizione di stupefacenti) al fine di permettere, se giustificato dal punto di vista medico, l’applicazione del principio della prescrizione strettamente controllata – attualmente vigente in particolare per l’eroina – anche ad altri stupefacenti (condizioni dell’art. 3e cpv. 3 LStup)? È disposto a limitare rigorosamente questi trattamenti a base di stupefacenti al contesto ospedaliero, consentendone il ricorso solo dopo il fallimento di altri approcci terapeutici e prevedendo un monitoraggio e controllo della persona tossicodipendente, così da garantirne un uso regolamentato e coerente? In che modo intende assicurare che la politica dei quattro pilastri rimanga equilibrata nei diversi Cantoni e che la riduzione dei danni non sostituisca una vera e propria politica di trattamento, bensì spinga le persone tossicodipendenti a uscire dalla loro dipendenza?Quali altre misure e forme di aiuto, sostegno o accompagnamento prevede per migliorare l’assistenza medica e psichiatrica a queste persone e accrescere le capacità di trattamento nei Cantoni?

Stellungnahme des Bundesrates

1. e 2. Il Consiglio federale è cosciente delle sfide poste dalla comparsa di nuove droghe sintetiche sul mercato illegale svizzero.L’elenco delle sostanze vietate secondo l’articolo 8 capoverso 1 della legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) non è esaustivo. Il Consiglio federale ha la facoltà di vietare ulteriori stupefacenti (art. 8 cpv. 3 LStup). Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) tiene un elenco degli stupefacenti (art. 3 dell’ordinanza sul controllo degli stupefacenti [OCStup; RS 812.121.1] e ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti [OEStup-DFI; RS 812.121.11]) che viene aggiornato regolarmente e contiene tutte le sostanze controllate secondo il diritto in materia di stupefacenti, comprese quelle vietate (elenco d). Ciò permette di introdurre in tempi brevi nuove sostanze nel diritto in materia di stupefacenti.Fondamentalmente, l’articolo 3e LStup consente già ora la somministrazione di stupefacenti diversi dall’eroina a tossicomani nel quadro di cure basate sulla prescrizione di stupefacenti sotto supervisione medica. A tal fine è necessaria un’autorizzazione rilasciata dal Cantone (art. 3e cpv. 1 LStup). Per consentire la somministrazione di sostanze diverse dagli oppioidi si dovrebbe tuttavia prima disporre di sufficienti studi scientifici al riguardo. Pertanto, sulla base delle valutazioni odierne non si ritiene necessario adeguare tali disposizioni. È comunque prevista una revisione parziale della LStup, nel cui quadro sarà possibile esaminare più in dettaglio l’eventuale necessità di adeguamenti per rispondere all’emergenza provocata da queste nuove sostanze. 3. Le cure basate sulla prescrizione di stupefacenti ai sensi dell’articolo 3e LStup sono regolamentate rigorosamente e avvengono sotto supervisione medica. Secondo l’articolo 8 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza sulle dipendenze da stupefacenti (ODStup; RS 812.121.6), tali cure devono essere prestate da personale qualificato e possono essere dispensate nell’ambito di una degenza o ambulatorialmente in un’istituzione adeguatamente attrezzata. Limitare i trattamenti al contesto ospedaliero risulterebbe poco praticabile, in quanto queste strutture, al contrario dei centri specializzati nella prestazione di cure basate sulla dipendenza da stupefacenti e nell’assistenza che queste comportano, raramente dispongono dell’attrezzatura richiesta. 4. L’efficacia della politica svizzera in materia di droghe, fondata sul modello dei quattro pilastri, è comprovata da oltre 30 anni. Il Consiglio federale situa i quattro pilastri – prevenzione, trattamento, riduzione dei danni e repressione – sullo stesso piano. Spetta in primo luogo ai Cantoni attuare le misure previste dal modello e adeguarle alle loro priorità ed esigenze.Il pilastro del trattamento, che include anche le cure basate sulla prescrizione di stupefacenti, dà prova della sua efficacia già a partire dagli anni ‘90 e ha contribuito a ridurre significativamente il numero di decessi legati al consumo di droghe. Per le persone con una dipendenza grave, l’astinenza rimane spesso un obiettivo difficilmente raggiungibile. In questi casi, la priorità è soprattutto prevenire il deterioramento della loro situazione sanitaria e sociale e ridurre i costi umani e sociali attraverso misure di trattamento e di riduzione dei danni. 5. Nell’ambito della Strategia nazionale dipendenze (www.ufsp.admin.ch > Politica & leggi > Politica nazionale della sanità > Strategie di politica sanitaria > Strategie nazionali della sanità > Dipendenze) il Consiglio federale segue un approccio globale volto a migliorare l’assistenza e il trattamento delle persone affette da dipendenze. Per migliorare l’assistenza medica e psichiatrica, il Consiglio federale sostiene soprattutto lo sviluppo continuo di offerte di trattamento basate sulle evidenze, incluse le terapie ambulatoriali e stazionarie, così come di modelli di cura integrati che coinvolgono medicina somatica, psichiatria e aiuto in caso di dipendenza. L’organizzazione e il finanziamento concreti delle offerte di trattamento rientrano in primo luogo nella sfera di competenza dei Cantoni.