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26.3493 · Interpellanza · 2026-03-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

La Confederazione e le imprese parastatali hanno una responsabilità particolare nell’attuare in modo coerente gli obiettivi della politica climatica della Svizzera e dovrebbero avere un ruolo esemplare in tal senso. I viaggi d’affari, in particolare quando effettuati in aereo, rappresentano una quota significativa delle emissioni di gas serra generate dalle imprese.

Alcune imprese parastatali dispongono già di regolamenti interni che disciplinano l’utilizzo dell’aereo per i viaggi d’affari: ad esempio, le FFS indicano come valore di riferimento per i viaggi in treno una durata di circa sei ore, al di sotto della quale di norma si dovrebbe evitare l’aereo. Considerata l’efficienza della rete ferroviaria europea e gli obiettivi di politica climatica, tale soglia appare ancora troppo bassa.

Alla luce di questa situazione, si pone la questione dell’opportunità di introdurre prescrizioni uniformi, più ambiziose e vincolanti, applicabili a tutte le imprese parastatali.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

  1. quali regolamentazioni, vincolanti o meno, si applicano attualmente alle imprese parastatali (comprese le imprese federali, gli istituti di diritto pubblico e le imprese con partecipazione maggioritaria della Confederazione) per l’utilizzo dell’aereo per i viaggi d’affari? Sono previsti valori di riferimento concreti in termini di durata o distanza del viaggio oltre i quali è ammesso ricorrere al trasporto aereo al posto del treno o di altri mezzi di trasporto?

  2. Il Consiglio federale condivide la valutazione secondo cui, per i viaggi all’interno dell’Europa, in generale si possa considerare accettabile un viaggio in treno di almeno otto ore e che al di sotto di tale soglia i viaggi in aereo dovrebbero essere effettuati solo in casi eccezionali e debitamente motivati?

  3. Il Consiglio federale è disposto a valutare l’introduzione, per tutte le imprese parastatali, di una soglia minima uniforme corrispondente ad almeno otto ore di viaggio in treno oppure, in alternativa, di una distanza chiaramente definita (ad es. 800–1000 km),
    nonché l’obbligo di motivare i viaggi aerei più brevi?

  4. Nelle decisioni relative ai viaggi d’affari si tiene sistematicamente conto dei costi dell’impatto climatico dei voli, ad esempio mediante prezzi interni per il CO₂ o bilanci delle emissioni? Se sì, in che modo?

Stellungnahme des Bundesrates

In qualità di proprietario, il Consiglio federale fissa per quattro anni gli obiettivi strategici delle imprese parastatali, verificandone annualmente il grado di raggiungimento. Gli obiettivi rappresentano le sue aspettative nei confronti delle imprese. Il Collegio si attende, ad esempio, che le imprese parastatali perseguano una strategia d’impresa sostenibile, che attribuisca una particolare importanza alla riduzione delle emissioni di gas serra. La definizione e l’attuazione di tale strategia rientrano nella responsabilità delle singole imprese. (1) Le imprese parastatali sono consapevoli della propria responsabilità nel campo della mobilità sostenibile a livello aziendale e dispongono di regole chiare per i viaggi d’affari, tra cui rientrano, ad esempio, anche i regolamenti volti a promuovere le forme di lavoro digitale. Così agendo contribuiscono attivamente alla riduzione delle emissioni e assumono il proprio ruolo esemplare. Ad esempio, presso la Posta Svizzera e le FFS, i viaggi in aereo sono ammessi soltanto se il viaggio in treno, a partire dal luogo di lavoro, richiederebbe oltre sei ore. Swisscom fissa tale soglia a cinque ore, Skyguide a quattro ore per le tratte al di fuori della Svizzera, fermo restando che i voli nazionali non sono consentiti. Per queste imprese parastatali, i viaggi in aereo al di sotto di tali soglie sono permessi soltanto in casi eccezionali debitamente motivati. L’utilizzo dell’aereo per i viaggi d’affari è pertanto disciplinato da regole chiare. (2) Secondo il Consiglio federale, la prassi esistente nelle imprese parastatali, basata su indicazioni chiare ed eccezioni motivate, si è rivelata valida in quanto concilia in modo bilanciato gli obiettivi ecologici con le esigenze aziendali. Secondo l’articolo 42 capoverso 4 dell’ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers; RS 172.220.111.31), nel caso di un collaboratore dell’Amministrazione federale un viaggio in aereo può essere autorizzato se la durata del viaggio in treno è di almeno 6 ore. Per quanto riguarda l’autorizzazione ai viaggi in aereo, si prevede di innalzare la soglia della durata del viaggio dalle attuali sei ore a otto ore. (3) Secondo il Consiglio federale, soglie minime uniformi per tutte le imprese parastatali, sotto forma di limitazioni fisse di tempo o di distanza, non sono sufficientemente efficaci, in quanto non terrebbero conto delle diverse tipologie di modelli aziendali né della necessaria flessibilità per le diverse esigenze delle imprese parastatali. (4) Nell’ambito delle decisioni relative ai viaggi d’affari, le imprese parastatali tengono conto in vario modo dei costi dell’impatto climatico dei viaggi in aereo. I prezzi interni del CO2 non sono un fattore di primaria importanza. Per i collaboratori dell’Amministrazione federale, l’O-OPers stabilisce che i viaggi in aereo devono essere effettuati in linea di principio mediante il pacchetto più vantaggioso. Invece, in merito ai costi dell’impatto climatico, non stabilisce alcun requisito. Attualmente la compensazione delle emissioni di gas serra dell’Amministrazione federale avviene tramite certificati internazionali.