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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM

25.08.2015 (indagine conoscitiva)

Revisione parziale dell’ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Rapporto esplicativo

1 Introduzione

Il 26 settembre 2014, il Parlamento ha adottato la revisione parziale della LRTV (in seguito; «revisione parziale LRTV 2014», FF 2014 6327 cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), FF 2013 4237 pag. 4283, in seguito: «Messaggio LRTV 2014»).

Punto principale della revisione parziale LRTV 2014 è il passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo. In futuro il canone sarà riscosso indipendentemente dal possesso di un apparecchio di ricezione. Il canone a carico delle economie domestiche sarà percepito da un organo di riscossione ancora da designare, mentre quello per le imprese sarà riscosso dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Con l'entrata in vigore del nuovo sistema, chi non possiede apparecchi di rice- zione potrà chiedere l’esenzione dal pagamento del canone per cinque anni (opting out).

La revisione parziale LRTV 2014 entrerà in vigore contemporaneamente con la presente revisione parziale dell'ORTV. Le disposizioni finora vigenti sul canone di ricezione, pur essendo abrogate, conti- nueranno a produrre degli effetti in virtù dell'articolo 109b capoverso 2 LRTV 2014: dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, il canone di ricezione viene subito utilizzato secondo quest'ultimo, fino al cam- biamento di sistema, il canone è però riscosso secondo il diritto vigente.

Il passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo si attuerà soltanto in una seconda fase, che il Consiglio federale stabilirà al momento opportuno. Se il cambiamento di sistema dovesse avve- nire il 1° gennaio 2019, l'attuale sistema di riscossione del canone sarà abbandonato per la fine del 2018. Sebbene il passaggio al nuovo sistema si concretizzerà solo 2 – 3 anni dopo l'entrata in vigore della presente revisione parziale dell'ORTV, salvo poche eccezioni, devono essere già adottate tutte le disposizioni d'esecuzione relative al nuovo sistema di riscossione, allo smantellamento dell'attuale sistema del canone di ricezione e alla creazione del nuovo sistema del canone radiotelevisivo.

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Billag: Billag/organo esterno/UFCOM: abbandono diritto in

Cambiamento di sistema percezione del canone di ricezione del sistema del canone di ricezione vigore

Designazio- Organo di riscossione ne del nuovo Organo di riscossione / AFC: nuovo / AFC: preparazione organo di ri- del sistema di riscos- riscossione del canone radiotelevisivo diritto scossione sione

Le regolamentazioni riguardo al nuovo canone radiotelevisivo a carico delle economie domestiche de- vono essere decise ora, affinché possa essere stilato il capitolato d'oneri destinato al nuovo organo di riscossione e messo a pubblico concorso il mandato. Le disposizioni d'esecuzione riguardano soprat- tutto gli aspetti seguenti:

 Riscossione del canone (art. 58 segg.);  Esenzione dall'obbligo di pagare il canone (art. 61);  Contratto con il nuovo organo di riscossione (art. 62);  Presentazione dei conti dell'organo di riscossione (art. 63);  Rapporto dell'organo di riscossione e vigilanza (art. 64);  Portata dell'obbligo di pubblicazione dell'organo di riscossione (art. 65);  Acquisizione dei dati da parte di Cantoni e Comuni (via Sedex) nonché dal Dipartimento fede- rale degli affari esteri (via Ordipro) (art. 67 seg.).

Ciò vale anche per la regolamentazione di dettaglio relativa al canone per le imprese. Queste norme devono essere stabilite ora affinché l'AFC possa già prepararsi prontamente. Le disposizioni d'esecu- zione riguardano soprattutto gli aspetti seguenti:

 Fatturazione (art. 67f);  Versamento del provento del canone (art. 67g;  Rapporto dell'AFC (art. 67i).

Nelle disposizioni transitorie devono essere definite le norme concernenti l'abbandono del sistema del canone di ricezione dopo il passaggio al nuovo sistema, in particolare:

 la fatturazione nell'ultimo anno di riscossione del canone di ricezione da parte della Billag (art. 87);  le competenze e le procedure dopo il passaggio al nuovo sistema, ad es. in merito a dossier in sospeso, ricorsi pendenti, ecc. (art. 92)  la base di calcolo per la riscossione del canone per le imprese nel primo anno (art. 93).

Le disposizioni transitorie devono comunque stabilire alcuni singoli atti preparatori al cambiamento di sistema, in particolare:

 la definizione del momento in cui occorre fornire i dati affinché l'organo di riscossione ne di- sponga per tempo e nella necessaria qualità per la fase di allestimento e di test (art. 89 seg.);  gli indennizzi ai Cantoni e ai Comuni per i loro investimenti specifici nei sistemi informatici che consentono la trasmissione dei dati all'organo di riscossione (art. 89).

Le disposizioni transitorie disciplinano anche l'esenzione dall'obbligo di pagare il canone per il man- cato possesso di un apparecchio di ricezione (opting out), dato che questa possibilità è limitata a un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo sistema (art. 94 segg.).

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La revisione parziale LRTV 2014 concerne tuttavia molti altri temi per i quali occorre emanare disposi- zioni d'esecuzione, soprattutto:

 il sottotitolaggio delle principali trasmissioni informative delle emittenti televisive regionali (art. 8);  l'obbligo di registrazione e di conservazione dell'ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 28);  la realizzazione di un archivio di programmi radiofonici (art. 33 seg.);  l'adeguamento del grado di autofinanziamento delle emittenti radiotelevisive private con parte- cipazione al canone (art. 39);  la promozione di nuove tecnologie di diffusione (art. 50 seg.).

Le disposizioni d'esecuzione relative all'impiego delle eccedenze provenienti dalle quote di partecipa- zione al canone sono anch'esse disciplinate nelle disposizioni transitorie dato che si tratta solo di un sussidio temporaneo. Non appena si esauriscono le eccedenze, queste norme decadono. Esse ri- guardano:

 la determinazione delle quote delle eccedenze destinate a diversi scopi di utilizzo (art. 82);  l'utilizzo per la formazione e il perfezionamento dei dipendenti di emittenti con partecipazione al canone (art. 83);  l'utilizzo per la promozione di nuove tecnologie di diffusione a favore delle emittenti con parte- cipazione al canone (art. 84);  l'utilizzo per le tecniche digitali di produzione televisiva (art. 85);

Saranno stabiliti definitivamente solo in occasione di una successiva revisione parziale dell'ORTV:

 il momento del passaggio al nuovo sistema;  le tariffe per le economie domestiche e le imprese nonché la cifra d'affari minima per il canone per le imprese (art. 57 e 67b).

Nel seguente rapporto esplicativo gli articoli della LRTV derivanti dalla revisione parziale LRTV 2014 saranno definiti «LRTV 2014».

Alcuni punti della revisione parziale LRTV 2014 non necessitano di disposizioni d'esecuzione, soprat- tutto l'indipendenza dallo Stato (art. 3a), l'obbligo d'informazione (Art. 17), la flessibilizzazione della quota del canone per le emittenti private (art. 40), la soppressione di una condizione per il rilascio di una concessione (art. 44), le competenze nel settore delle frequenze (art. 54) nonché l'utilizzazione delle eccedenze delle quote di partecipazione al canone di ricezione per informare il pubblico in merito alle nuove tecnologie di diffusione (art. 109a cpv. 2).

2 Le singole disposizioni

Articolo 8 (Adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili da parte di altre emittenti tele- visive)

Le emittenti televisive regionali titolari di una concessione sono ora tenute a sottotitolare le principali trasmissioni informative (art. 7 cpv. 4 LRTV 2014).

Capoverso 3: l'obbligo di sottotitolare vale a partire dalla prima replica della trasmissione. Sottotitolare già a partire dalla prima diffusione sarebbe molto più laborioso e richiederebbe un maggiore dispendio di risorse e di personale. Le emittenti che conformemente all'allegato 2 dell'ORTV hanno un mandato d'informazione in due lingue (ossia la regione Vallese e la regione Biel/Bienne) sono tenute a sottotito- lare in ciascuna delle due lingue le principali trasmissioni informative.

Capoverso 4: il sottotitolaggio viene finanziato tramite il canone radiotelevisivo. L'UFCOM stabilisce anticipatamente l'importo massimo per ogni emittente. Nell'anno in corso, come per quanto riguarda la 3

quota di partecipazione al canone, è versato al massimo l'80 per cento di questo importo. Analoga- mente a quanto avviene per la quota di partecipazione al canone, il rimanente 20 per cento del contri- buto al sottotitolaggio sarà versato dopo l'inoltro del conteggio finale e dopo la verifica delle presta- zioni effettivamente fornite.

Art. 19 (Durata della pubblicità)

È abrogata la restrizione della pubblicità al 15 per cento del tempo d'antenna quotidiano. Questa re- strizione è già abrogata all'articolo 11 capoverso 2 LRTV 2014.

Art. 23 (Pubblicità e sponsorizzazione nell’ulteriore offerta editoriale della SSR)

L'espressione «canone di ricezione» è stata sostituita da «canone radiotelevisivo».

Art. 28 (Obbligo di registrazione)

Con la revisione parziale LRTV 2014 i contributi pubblicati, ideati dalla redazione nell'ulteriore offerta editoriale della SSR sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR (art. 91 cpv. 3 lett. abis LRTV 2014). Ciò riguarda soprattutto il teletext e l'offerta online della SSR, compresa l'offerta editoriale destinata all'estero conformemente all'articolo 28 capoverso 1 LRTV. Il reclamo deve essere documentato (art. 92 cpv. 5 LRTV 2014), ma conformemente all'articolo 20 capoverso 2 LRTV 2014 anche la SSR è tenuta a registrare e a conservare i contributi che com- pongono la sua ulteriore offerta editoriale. Il Consiglio federale disciplina la durata e la portata dell’ob- bligo di registrazione e di conservazione in funzione delle possibilità tecniche e di quanto può essere ragionevolmente preteso dalla SSR. Ciò significa che l'obbligo di registrazione e di conservazione si applica a singoli contributi, e non alla composizione di una pagina Internet o al collocamento dei con- tributi. Inoltre i contributi ideati dalla redazione su piattaforme di terzi (ad es. media sociali) non sog- giacciono all'obbligo di registrazione e di conservazione perché la SSR non dispone delle necessarie possibilità d'intervenire sulle piattaforme di terzi.

I contributi che rientrano nell'ulteriore offerta editoriale della SSR sono definiti nella concessione della SSR (art. 12–14).

Capoverso 3 lettera a: per trasmissioni diffuse nel programma lineare e offerte su richiesta a comple- mento dell'ulteriore offerta editoriale, la durata di registrazione e di conservazione non cambia. Questa inizia con la diffusione nel programma e corrisponde al termine ordinario di quattro mesi (art. 20 cpv. 1 LRTV 2014; cfr. messaggio concernente la modifica della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV), FF 2013 4237, pag. 4283).

Capoverso 3 lettera b: nei contributi che la SSR pubblica prima di uno scrutinio in dossier separati de- dicati alle votazioni o alle elezioni, è ammesso il cosiddetto ricorso temporale, ossia il reclamo può concernere più contributi ideati dalla redazione (art. 92 cpv. 4 LRTV 2014). I reclami devono essere presentati entro 20 giorni dalla pubblicazione del contenuto contestato. Il termine per il ricorso tempo- rale decorre dalla pubblicazione dell'ultimo contenuto contestato; tra il primo e l'ultimo contenuto con- testato non devono intercorrere più di tre mesi (art. 92 cpv. 3 LRTV 2014). Quindi, per i contributi in dossier dedicati alle elezioni o alle votazioni vige in linea generale il termine ordinario di registrazione e di conservazione di quattro mesi. Dopo il giorno delle elezioni o delle votazioni il termine si protrae al massimo per ancora due mesi. In tal modo è concesso l'intero lasso di tempo previsto per la presenta- zione di un ricorso temporale.

Capoverso 3 lettera c: gli altri contributi, ad esempio contributi nel teletext o contributi testuali nell'of- ferta online della SSR al di fuori dai dossier dedicati alle elezioni o alle votazioni, devono essere con- servati due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione.

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Capoverso 4: come già accennato nel messaggio (FF 2013 4237 5018) occorre considerare la dina- mica di Internet nella portata dell'obbligo di registrazione e di conservazione. Non tutti gli aggiorna- menti sottostanno a quest'obbligo, poiché ciò oltrepasserebbe quanto può essere ragionevolmente preteso. Si tratta di soppesare i vari interessi, in relazione a tracciabilità delle versioni, dispendio per la registrazione e la conservazione. Come mostra l'esperienza, i contributi in Internet vengono aggiornati di frequente nelle prime ore e si stabilizzano al più tardi dopo un giorno. Un obbligo di registrazione e di conservazione per ogni versione sarebbe sproporzionato, per cui viene limitato a contributi che ri- mangono pubblicati in modo invariato per almeno 24 ore. Per le versioni che rimangono online per meno di 24 ore, può essere presentato reclamo presso l'organo di conciliazione, ma il reclamante deve poter documentare il reclamo affinché la tracciabilità sia comunque adempiuta.

Art. 33 (Archivi della SSR)

Gli archivi delle emittenti radiotelevisive svizzere sono pilastri importanti del patrimonio audiovisivo svizzero (cfr. messaggio del 28 novembre 2014 concernente la promozione della cultura negli anni 2016–2020 [messaggio sulla cultura], FF 2015 447, pag. 519). La SSR in quanto maggiore produttore di documenti audiovisivi in Svizzera archivia già oggi le sue trasmissioni rilevanti in modo sistematico.

Capoverso 1: obbliga la SSR a conservare in modo duraturo le sue produzioni proprie, purché fac- ciano parte del patrimonio audiovisivo della Svizzera.

Capoverso 2: le produzioni proprie archiviate in modo duraturo sono rese accessibili al pubblico in forma idonea, ad esempio tramite un portale online, per uso privato o scientifico. I diritti d'utilizzo re- stano di proprietà della SSR.

L'indennizzo è già disciplinato all'articolo 10 capoverso 2 della concessione SSR. Per l'accesso all'ar- chivio a scopi non commerciali possono pertanto essere chiesti contributi a copertura delle spese.

Capoverso 3: la SSR collabora con istituti specializzati nel settore del patrimonio audiovisivo, come per esempio la rete Memoriav (cfr. art. 20 della concessione), in particolare per quanto riguarda la de- finizione di standard per l'archiviazione.

Capoverso 4: la conservazione dei programmi viene finanziata dal canone radiotelevisivo (art. 21 cpv. 3 LRTV 2014). Già oggi la SSR finanzia l'archiviazione attraverso il canone di ricezione. In futuro do- vrà assumersi anche le spese per l'accessibilità; si tiene conto di queste spese al momento di determi- nare il fabbisogno conformemente all'articolo 68a capoverso 1 lettera a LRTV 2014.

Art. 33a (Archivi di altre emittenti svizzere)

L'articolo 33a disciplina la conservazione duratura di programmi di altre emittenti svizzere. Si rinuncia a imporre a questi ultimi un obbligo esteso per quanto concerne la conservazione duratura e l'accessi- bilità al pubblico degli archivi.

In futuro, l'UFCOM sosterrà invece progetti nel settore della conservazione duratura e dell'accessibilità di programmi di emittenti private, ma la cerchia dei possibili destinatari va mantenuta aperta e com- prende tutte le emittenti private, concessionarie e soggette all'obbligo di notifica (cpv. 1). Queste tra- smissioni conservate vanno rese accessibili pubblicamente, ad esempio presso un istituto specializ- zato (cpv. 2). Soprattutto per quanto riguarda gli standard applicabili, la priorizzazione e la valorizza- zione, la conservazione duratura e l'accessibilità, l'UFCOM può consultare istituti specializzati quali la rete Memoriav e la Fonoteca Nazionale.

Le spese delle emittenti di programma e degli istituti specializzati sono finanziate tramite il canone ra- diotelevisivo conformemente all'articolo 21 capoverso 3 LRTV 2014.

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Art. 37 (Diffusione di programmi fuori della zona di copertura)

Con la revisione parziale LRTV 2014 è stato abrogato l'articolo 38 capoverso 5 LRTV, secondo cui la diffusione di programmi di emittenti con partecipazione al canone era di regola limitata alla zona di co- pertura prevista. Con l'abrogazione nella LRTV della limitazione alla zona di copertura, le eccezioni previste finora dall'articolo 37 ORTV possono essere soppresse.

Art. 39 (Determinazione della partecipazione al canone)

In occasione della revisione parziale LRTV 2014, il Parlamento ha reso più flessibile la partecipazione al canone per le emittenti private. Questo importo, fissato attualmente al 4 per cento, oscillerà d'ora in avanti tra il 4 e il 6 per cento. Un aumento della partecipazione al canone è pertanto possibile. Il grado di autofinanziamento vigente (art. 39 ORTV) potrebbe però far sì che una maggiore partecipazione al canone non possa essere completamente sfruttata. Per questo motivo viene adeguato l'attuale grado di autofinanziamento: La partecipazione annua al canone delle emittenti di programmi radiofonici com- plementari senza scopo di lucro può ora raggiungere al massimo l'80 per cento dei loro costi d’eserci- zio (finora: 70%), mentre quella delle emittenti radiofoniche commerciali al massimo 70 per cento (fi- nora: 50%). Rimane invariato il grado di autofinanziamento presso le emittenti televisive regionali, os- sia la partecipazione annua al canone può ammontare al massimo al 70 per cento dei costi d'eserci- zio.

Con l'aumento della partecipazione al canone, viene uniformato il grado di autofinanziamento delle emittenti radiofoniche e televisive commerciali.

Il grado di autofinanziamento è una disposizione potestativa. Sia la partecipazione al canone, sia il grado di autofinanziamento sono sanciti nelle concessioni rilasciate dal DATEC. Il possibile abbassa- mento del grado di autofinanziamento in combinazione con la flessibilizzazione della partecipazione al canone concede al DATEC un maggiore margine di manovra per assicurare la finanziabilità del servi- zio pubblico delle emittenti radiotelevisive private. Questo margine di manovra è necessario affinché le emittenti possano effettivamente sfruttare una maggiore partecipazione al canone.

Art. 40 (Amministrazione delle partecipazioni al canone da parte della Confederazione)

Capoverso 1: viene armonizzato alla LRTV 2014.

Il capoverso 2 vigente, che disciplina la rimunerazione dei conti a bilancio della Confederazione per le partecipazioni al canone delle emittenti radiotelevisive, è abrogato a seguito di una rivalutazione da parte dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) di questi e degli altri conti a bilancio per i pro- venti del canone di ricezione. L'AFF giunge ora alla conclusione che si tratta di mezzi della Confedera- zione che in quanto tali non vengono rimunerati. L'attuale rimunerazione di questi conti viene pertanto abolita. Viene abrogato anche il capoverso 4 vigente. Infatti, la competenza del Controllo federale delle finanze è sottintesa e non deve essere citata esplicitamente in questa sede.

Il capoverso 2 corrisponde all'attuale capoverso 3. La pubblicazione viene tuttavia estesa a tutti i conti alimentati dal canone. Finora occorreva pubblicare solo lo stato del conto della partecipazione al ca- none per le emittenti private conformemente all'articolo 40 LRTV.

Art. 50 (Tecnologie di diffusione degne di promozione)

Per favorire un sostegno più efficiente delle nuove tecnologie di diffusione terrestre, in occasione della revisione parziale LRTV 2014, l'articolo 58 LRTV è stato adeguato in diversi punti. Hanno subito modi- fiche soprattutto i costi computabili del sostegno (finora: i costi d'investimento, in futuro anche costi d'esercizio) e la cerchia degli aventi diritto (finora: emittenti con concessione come emittente, in futuro cerchia aperta di destinatari). Rimane invece invariato il finanziamento tramite la tassa di concessione 6

(art. 22 LRTV) e il finanziamento sussidiario tramite il canone radiotelevisivo (art. 68a cpv. 1 lett. d LRTV 2014).

Capoverso 1: d'ora in avanti, il T-DAB rientrerà esplicitamente nell'ambito delle tecnologie di diffusione degne di promozione. Questo aspetto sinora era disciplinato nell'ordinanza del DATEC. Decade quindi la delegazione al DATEC (capoverso 2 vigente).

Capoverso 2: il sostegno di nuove tecnologie di diffusione è un finanziamento iniziale, ossia uno stru- mento di promozione limitato nel tempo. Già nel diritto vigente la promozione tecnologica è limitata. Oggi la finanziabilità dovrebbe essere valutata in base ai seguenti criteri: disponibilità di apparecchi di ricezione nella zona di diffusione, estensione della zona di diffusione, fabbisogno di investimenti per la tecnologia di trasmissione e tipo di finanziamento del programma. Nella prassi, l'esame di tali presup- posti è troppo oneroso. In base ai criteri della disponibilità degli apparecchi di ricezione e del fabbiso- gno di investimenti, il DATEC stabilirà il momento a partire dal quale è data la finanziabilità di una tec- nologia. Il DATEC deve comunicare questo termine in anticipo, affinché sia data la necessaria sicu- rezza per la pianificazione. La flessibilità è garantita in quanto il DATEC può emanare disposizioni transitorie per su casi particolari come è già stato fatto nel 2012, quando dopo l'abolizione della pro- mozione del DVB-T, fino a un dato momento alcune spese hanno comunque beneficiato di un soste- gno (cfr. disposizione transitoria relativa alla modifica del 7 novembre 2012, RU 2012 6095).

Il capoverso 3 corrisponde all'attuale capoverso 4 ed è inteso a sottolineare la funzione di finanzia- mento iniziale.

Art. 51 (Genere e modalità dei contributi)

Analogamente a quanto esposto all'articolo 50, il Consiglio federale può definire la cerchia dei destina- tari dei sussidi. Nella regolamentazione vigente era difficile combinare il tipo di sostegno (investimenti nella realizzazione di reti di trasmettitori) e la cerchia di destinatari (emittenti con concessione come emittente). In pratica, le emittenti investivano solo sporadicamente nelle reti di trasmettitori e il soste- gno poteva avvenire mediante ammortamenti che l'emittente fatturava a terzi. Se un emittente inve- stiva comunque in una rete di trasmettitori, la tracciabilità delle fatture finali era legata ad oneri spro- porzionati rispetto all'importo del sussidio. Inoltre bisognava garantire che, al momento della determi- nazione dell'indennizzo della diffusione, le sovvenzioni che confluivano nelle reti di trasmettitori fos- sero tenute in debito conto dal concessionario di radiocomunicazione.

I contributi all'introduzione di nuove tecnologie di diffusione sono versati solo su domanda (cpv. 1). Pertanto nel capoverso 2 la cerchia di destinatari viene limitata alle emittenti svizzere (con o senza concessione come emittente). Possono dunque beneficiare della promozione tecnologica le emittenti svizzere concessionarie con o senza partecipazione al canone, ma anche quelle soggette all'obbligo di notifica.

Capoverso 3: per semplificare il più possibile l'assegnazione dei contributi, viene immediatamente ef- fettuato un finanziamento parziale dei costi di diffusione. Un'emittente radiofonica che fa diffondere il proprio programma tramite T-DAB, ottiene una determinata quota dell'indennizzo alla diffusione in forma di contributo alla promozione che può ammontare al massimo all'80 per cento dei costi di diffu- sione del programma. Considerata l'attuale occupazione delle piattaforme di diffusione, la sovven- zione massima raggiungerebbe circa 5 milioni di franchi all'anno. Per una stima dei contributi a medio termine occorre partire dal presupposto che vi sia un'occupazione ancora migliore delle piattaforme di diffusione cosicché il contributo massimo da versare ammonterebbe a 8 milioni di franchi all'anno. Così facendo si offre un sostegno effettivo alle tecnologie che dovrebbe consentire di mantenere la fase simulcast relativamente breve. Si prevede che i contributi possano essere significativamente ri- dotti già dopo 3 – 4 anni.

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Questa stima non comprende le emittenti con partecipazione al canone. Queste ultime continueranno ad essere sostenute mediante appositi mezzi a loro riservati (art. 109a LRTV 2014 in combinato di- sposto con l'art. 84, di cui sotto.).

Se i mezzi a disposizione dell’UFCOM non sono sufficienti per dare seguito a tutte le domande che soddisfano le condizioni, conformemente al capoverso 4 nell’anno interessato i contributi concessi sono ridotti in misura proporzionale. Ciò corrisponde all'attuale disposizione dell'articolo 51 capoverso 2 ORTV.

Il capoverso 5 è di natura dichiaratoria e corrisponde all'attuale articolo 51 capoverso 5 ORTV.

Canone radiotelevisivo

Art. 57 – 67a: Disposizioni relative al canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività

Art. 57 (Importo del canone)

Il Consiglio federale intende definire l'importo mensile del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività solo poco prima del passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevi- sivo. In questo modo è garantito che il calcolo del canone si basi su dati attuali, tenendo conto ad esempio dell'evoluzione delle economie domestiche.

Art. 58 (Riscossione del canone)

Il capoverso 1 corrisponde all'articolo 60a dell'ORTV vigente. Il canone viene riscosso per un anno (periodo di riscossione). Il periodo di riscossione è stabilito a scaglioni, come già succede oggi. Que- sto modo di procedere assicura un flusso di denaro continuo per la SSR e un carico di lavoro regolare per l'organo di riscossione. Le economie domestiche (soggette al canone) continueranno ad essere ripartite in dodici gruppi scaglionati secondo i mesi.

Capoverso 2: la fatturazione del canone avviene in linea di massima annualmente, come già si faceva per il canone di ricezione (fattura annua). Per le economie domestiche di tipo privato e le collettività continua ad esserci la possibilità di chiedere fatture trimestrali. Il periodo di riscossione comprende 12 mesi che non devono per forza corrispondere a un anno civile. Chi chiede una fattura trimestrale deve tutt'ora segnalarlo all'organo di riscossione e assumere i costi supplementari che ne derivano (cfr. art.

60 cpv. 1 lett. a).

Conformemente al capoverso 3 le fatture (fattura annua, trimestrale) vengono emesse nel primo mese del periodo di fatturazione.

Capoverso 4: la fattura viene inviata ai componenti maggiorenni di un'economia domestica di tipo pri- vato. A tale scopo, l'organo di riscossione si basa sui dati dei registri degli abitanti notificati dai Cantoni e dai Comuni all'inizio del primo mese del periodo di riscossione. Per una fatturazione corretta occorre un aggiornamento costante del registro degli abitanti (scioglimento di economie domestiche, traslochi, decessi, ecc.).

Art. 59 (Esigibilità, ricupero, rimborso e prescrizione)

Il termine di pagamento per una fattura annuale è di 60 giorni mentre quello per una fattura trimestrale è di 30 giorni (cpv. 1). Finora i termini di pagamento erano disciplinati all'articolo 61 capoverso 1.

I capoversi 2 e 3 corrispondono all'articolo 61 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza vigente. Il termine di pre- scrizione per il canone è di cinque anni (cfr. art 128 CO). 8

Art. 60 (Emolumenti per fattura trimestrale, sollecito ed esecuzione)

Questa disposizione relativa alla riscossione di emolumenti per fatture trimestrali, solleciti ed esecu- zioni corrisponde all'articolo 62 vigente. Gli emolumenti rimangono invariati.

Art. 61 (Esenzione dall'obbligo di pagare il canone)

Capoverso 1: se un componente di un'economia domestica di tipo privato adempie le condizioni per l'esenzione conformemente all'articolo 69b capoverso 1 lettera a LRTV 2014, l'obbligo di pagare il ca- none decade per tutti i componenti dell'economia domestica. L'esenzione è ora accordata retroattiva- mente da quando la prestazione complementare ha iniziato a essere percepita, ma al massimo per i cinque anni precedenti la presentazione della domanda all'organo di riscossione. Questa regolamen- tazione vale solo a partire dalla riscossione del canone, un'esenzione retroattiva è pertanto possibile solo fino a tale data. Di conseguenza anche un eventuale rimborso di canoni già pagati può essere effettuato solo fino a tale data.

L'organo di riscossione è tenuto a verificare almeno ogni tre anni se le condizioni per un'esenzione dall'obbligo di pagare il canone sono ancora adempiute (un componente dell'economia domestica per- cepisce una prestazione complementare annua). Finora era prescritto un controllo regolare all'articolo 64 capoverso 4. Se la condizione non è più adempiuta, l'economia domestica torna ad essere sog- getta al canone. L'obbligo di pagare il canone decorre dal mese successivo al mese in cui è decaduta la condizione.

Conformemente al capoverso 2 i componenti dell'economia domestica sono tenuti a informare imme- diatamente l'organo di riscossione se non è più data la condizione per un'esenzione dall'obbligo di pa- gare il canone, ossia se non vi è più alcun membro dell'economia domestica che percepisce una pre- stazione complementare annua. Se la comunicazione giunge in ritardo, il canone sarà riscosso re- troattivamente.

Capoverso 3: come nel sistema vigente del canone di ricezione anche in quello nuovo le persone che in Svizzera sono attive a livello internazionale e che non possiedono la cittadinanza svizzera, pos- sono, a determinate condizioni, essere esentate dall'obbligo di pagare il canone (lett. a). D'ora in poi, conformemente all'articolo 69b capoverso 1 lettera b LRTV 2014 saranno esentate dal canone anche le persone che lavorano per organizzazioni internazionali o che godono dello statuto diplomatico (lett. b). Anche l'estensione alle persone di accompagnamento è conforme al diritto internazionale (lett. c). Dato che le persone di accompagnamento (coniugi, bambini) fanno solitamente parte della stessa economia domestica, come la categoria di persone esentate alla lettera a o b, questa disposi- zione dovrebbe applicarsi concretamente soltanto nei casi eccezionali.

Conformemente al capoverso 4 le persone sordocieche sono esentate dal pagamento del canone pur- ché alla loro economia domestica di tipo privato non appartenga un'altra persona soggetta all'obbligo di pagare il canone. Il sistema del canone di ricezione non prevedeva una fattispecie particolare per l'esenzione di queste persone. Dato che a causa delle loro condizioni fisiche, queste persone non hanno alcuna possibilità di fruire dei programmi radiotelevisivi, è sproporzionato chiedere loro di pa- gare il canone, seppure il canone sia fondamentalmente indipendente dal possesso di un apparecchio di ricezione. Secondo le stime dell'Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi (UCB), in Svizzera sarebbero da 400 a 500 le persone affette da una sordocecità talmente grave da rendere impossibile la fruizione di programmi radiotelevisivi anche tramite agevolazioni tecniche come il sottotitolaggio, il linguaggio dei segni o la descrizione audio. Non si sa quante di esse abitino in economie domestiche di tipo privato proprie e quante in istituzioni. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce i due termini «sordità» e «cecità». Affinché una persona possa essere esentata dall'obbligo di pagare il canone conformemente al capoverso 4, deve fornire un certificato medico. Il medico può orientarsi alle categorie di cecità e sordità definite dall'OMS. 9

Art. 62 (Contratto con l'organo di riscossione)

I capoversi 1 - 3 corrispondono per analogia all'attuale articolo 65 capoversi 1 e 3. Il contratto tra il DA- TEC e l'organo di riscossione non viene pubblicato. Un'eventuale richiesta di presa in visione del con- tratto è trattata secondo le disposizioni della legge sulla trasparenza (LTras; RS 152.3).

Art. 63 (Presentazione dei conti e revisione)

L'organo di riscossione tiene la contabilità secondo standard riconosciuti (cpv. 1) ed è tenuto ad effet- tuare una revisione ordinaria (cpv. 2).

Conformemente al capoverso 3 l'organo di revisione redige una relazione sulla gestione che contiene il conto annuale ai sensi dell'articolo 958 capoverso 2 CO, composto dal bilancio (art. 959 seg. CO), dal conto economico (art. 959b CO) e dall'allegato (art. 959c CO). Siccome l'organo di riscossione è soggetto ai requisiti supplementari di cui all'articolo 961 CO, deve inoltre fornire indicazioni supple- mentari nell'allegato del conto annuale (art. 961a CO), redigere un conto dei flussi di tesoreria (art. 961b CO) e una relazione annuale (art. 961c CO).

Conformemente al capoverso 4 si possono escludere le «agevolazioni in caso di conto di gruppo» ai sensi dell'articolo 961d CO.

Art. 64 (Rapporto e vigilanza)

Conformemente al capoverso 1 ogni anno, l'organo di riscossione deve stilare tre rapporti intermedi e un rapporto annuale (rapporto d'attività). Questi rapporti contengono almeno i dati di cui alle lettere a – e. I dati sono trasmessi in modo cumulativo, ossia il secondo rapporto intermedio contiene i dati del primo e del secondo trimestre mentre il rapporto d'attività copre tutti e quattro i trimestri. Questi rap- porti possono contenere più informazioni rispetto a quanto chiesto alle lettere a – e; devono però es- sere pubblicati solo i dati di cui alle lettere a – e (cfr. art. 65).

Il capoverso 2 elenca i documenti che l'organo di riscossione deve presentare all'autorità di vigilanza oltre a quelli menzionati al capoverso 1. Il termine di presentazione è fissato al più tardi entro aprile dell'anno successivo.

Capoverso 3: il conteggio annuo del canone deve essere presentato all'autorità di vigilanza (cfr. cpv. 2) che esamina e approva il documento.

Il capoverso 4 disciplina il diritto di consultazione dell'autorità di vigilanza di tutti i documenti rilevanti per il suo compito di vigilante.

Il capoverso 5 consente all'autorità di vigilanza di effettuare esami completivi in loco e di consultare periti esterni.

Art. 65 (Pubblicazione di conto annuale, relazione di revisione e rapporto d'attività)

Conformemente all'articolo 69e LRTV 2014 per motivi di trasparenza l'organo di riscossione è tenuto a pubblicare un rapporto d'attività e un conto annuale. L'articolo 65 ORTV prevede che, oltre al conto annuale e al rapporto d'attività contenente le indicazioni di cui all'articolo 64 capoverso 1 lettere a – e, occorra pubblicare anche la relazione di revisione (art. 728b cpv. 2 CO). Tutti i documenti vanno pub- blicati al più tardi entro aprile dell'anno successivo.

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Art. 66 (Versamento del canone)

Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 65 capoverso 2 lettera d. Si è rinunciato a elen- care tutti gli aventi diritto (ad es. SSR o UFCOM).

Art. 67 (Acquisizione dei dati sulle economie domestiche di tipo privato e le collectività)

Conformemente all'articolo 69g capoverso 6 LRTV 2014, il Consiglio federale determina quali dati pro- venienti dati dei registri degli abitanti i Cantoni e i Comuni devono fornire all'organo di riscossione tra- mite la piattaforma informatica Sedex, disciplina inoltre i dettagli concernenti la preparazione dei dati e la periodicità della loro fornitura.

Al capoverso 1 sono definiti i dati che i Cantoni e i Comuni devono fornire in base all'articolo 6 della legge sull'armonizzazione dei registri (LArRa). L'articolo 6 LArRa comprende gli identificatori e le ca- ratteristiche che devono essere contenuti almeno in ogni registro degli abitanti. Così facendo, Cantoni e Comuni non devono rilevare dati supplementari per la riscossione del canone presso le economie domestiche e trasmettono all'organo di riscossione unicamente i dati necessari a quest'ultimo per svol- gere la sua attività di incasso (ad es. nome, indirizzo di domicilio, numero d'assicurato conformemente all'art. 50c LAVS, identificatori degli edifici e delle abitazioni, data di arrivo e data di partenza). L'UFCOM definirà le specificità necessarie all'organo di riscossione conformemente al catalogo uffi- ciale delle caratteristiche dell'Ufficio federale di statistica (UFS) e determinerà lo standard per la forni- tura dei dati via Sedex applicabile dai Cantoni e dai Comuni. Il nuovo standard si baserà su quello già esistente per la fornitura regolare di dati statistici da parte dei Comuni e dei Cantoni all'UFS, cosicché il dispendio per l'implementazione rimarrà limitato. Se i dati forniti sono incompleti, errati o incon- gruenti, l'organo di riscossione colmerà la lacuna d'intesa con il Cantone o il Comune interessato. An- che questo processo va svolto via Sedex; anche in tal caso l'UFCOM determinerà gli standard appli- cabili.

Conformemente all'articolo 15 capoverso 2 dell'ordinanza sull'armonizzazione dei registri, l'organo di riscossione fatturerà all'UFS un emolumento annuo a titolo di indennizzo per la fornitura dei dati tra- mite Sedex.

La fornitura di dati all'organo di riscossione non necessita di un adeguamento delle basi legali canto- nali, poiché ciò è previsto dal diritto federale.

Il capoverso 2 specifica chi è responsabile della fornitura dei dati. Se il Cantone fornisce già i dati sta- tistici in modo centralizzato all'UFS, è lui il responsabile. Se invece è il Comune a fornire i dati all'UFS, è lui il responsabile della fornitura. Questa regolamentazione permette di limitare il numero degli or- gani che forniscono i dati e di conseguenza riduce il dispendio dei Cantoni e dei Comuni. Attualmente già la maggioranza dei Cantoni fornisce i dati statistici in modo centralizzato; in altri Cantoni sono in corso lavori in tal senso.

Il capoverso 3 stabilisce che i dati dell'organo di riscossione devono essere trasmessi entro i primi tre giorni lavorativi di ogni mese. Ogni fornitura deve contenere tutti i dati relativi a ogni specificità. Questa disposizione garantisce che l'organo di riscossione disponga sempre dei dati aggiornati per la fattura- zione. L'organo di riscossione può inoltre chiedere precisazioni da Comuni e Cantoni riguardo ai dati forniti (art. 69g cpv. 5 lett. b LRTV 2014).

I dettagli relativi ai contributi per gli investimenti versati ai Cantoni e ai Comuni conformemente all'arti- colo 69g capoverso 4 LRTV 2014 e quelli concernenti l'inizio della fornitura dei dati sono disciplinati nelle disposizioni transitorie (cfr. art. 89).

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Art. 67a (Acquisizione dei dati da Ordipro)

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) fornisce all'organo di riscossione i dati provenienti dal sistema d'informazione Ordipro relativi alle persone attive a livello internazionale in Svizzera e che vanno esentate conformemente all'articolo 61 capoverso 3 (cpv. 1). Confrontando i dati provenienti da Ordipro con quelli di tutte le economie domestiche di tipo privato iscritte nel registro degli abitanti inte- ressato, l'organo di riscossione può esentare direttamente le economie domestiche di tipo privato del personale appartenente al servizio diplomatico, senza una procedura di domanda. I dati da Ordipro sono forniti mensilmente contemporaneamente a quelli provenienti dai registri degli abitanti e an- ch'essi tramite la piattaforma informatica Sedex; anche in questo caso, l'UFCOM determinerà gli stan- dard per la fornitura dei dati e per la correzione dei dati errati (cpv. 2, cfr. art. 67). Un'integrazione dell'ordinanza Ordipro conferirebbe all'organo di riscossione l'autorizzazione di utilizzare questi dati (RS 235.21; n. II relativo a questa revisione d'ordinanza).

Art. 67b–67i: Disposizioni relative al canone per le imprese

Art. 67b (Importo del canone)

L'importo del canone per le imprese, le categorie tariffarie secondo la cifra d'affari, e la cifra d'affari minima che determina l'obbligo di pagare il canone saranno stabiliti dal Consiglio federale poco prima del passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo. In tal modo si garantisce che il calcolo del canone venga effettuato in base ai dati attuali, ad esempio per quanto riguarda le imprese assog- gettate all'IVA e le cifre d'affari.

67c (Gruppo assoggettato al canone)

Capoverso 1: soggiacciono all’obbligo di pagare il canone le imprese che sono iscritte nel registro dei contribuenti IVA dell’AFC (art. 70 cpv. 2 LRTV 2014). Può trattarsi di soggetti autonomi o di gruppi d’imposizione IVA conformemente all’articolo 13 LIVA. Sono assimilate a gruppi d’imposizione IVA le riunioni di imprese che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 13 LIVA, anche se non si sono unite in un unico gruppo d’imposizione IVA. La riunione secondo il capoverso 1 è retta dalle stesse regole che disciplinano la costituzione di gruppi d’imposizione IVA, in particolare per quanto riguarda la direzione unica di tutti i membri di un gruppo. Purché questi requisiti siano soddisfatti, la dimensione e la com- posizione di un gruppo assoggettato al canone possono essere scelte liberamente. Pertanto è altresì possibile che un gruppo d’imposizione IVA già esistente si riunisca con altre imprese controllate per costituire un gruppo assoggettato al canone. Un gruppo assoggettato al canone per le imprese versa un unico canone. Non è possibile, al contrario, che un gruppo d’imposizione IVA esistente si separi unicamente per quanto pertiene il versamento del canone. Infatti, ai fini del versamento del canone, un gruppo d’imposizione IVA costituisce un soggetto unico (art. 70 cpv. 3 LRTV 2014).

Capoverso 2: per i gruppi assoggettati al canone secondo il capoverso 1 sono sommate le cifre d’af- fari che i membri devono dichiarare nei rendiconti IVA dell’anno precedente. Questa somma è deter- minante per la classificazione in una determinata categoria tariffaria conformemente all’articolo 70 ca- poverso 5 LRTV 2014 e quindi anche per l’importo del canone.

Se, in fase di finalizzazione, la cifra d’affari dichiarata viene corretta (art. 72 LIVA), l’AFC verifica se la classificazione nella categoria tariffaria è ancora pertinente. Se necessario, fattura l’importo del ca- none eventualmente ancora dovuto, o emana una nota di credito per quanto versato in eccesso. Se un membro del gruppo non dichiara la cifra d’affari, l’AFC stabilisce la cifra d’affari da dichiarare se- condo il suo libero apprezzamento (art. 70a cpv. 3 LRTV 2014). Nell'ambito della presente discus- sione, e in generale per il canone per le imprese, non è rilevante approfondire come siano determinate queste cifre d’affari ai fini del calcolo dell’imposta sul valore aggiunto (art. 70a cpv. 3 LRTV 2014). Il calcolo effettuato per il gruppo assoggettato al canone non richiede la presentazione di dati supple-

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mentari oltre a quelli che i membri sono comunque tenuti a fornire nell’ambito dei rendiconti IVA. I ren- diconti IVA dei membri del gruppo non devono quindi essere consolidati come invece è richiesto ai gruppi d’imposizione IVA secondo l’articolo 13 LIVA. La cifra d’affari determinante comprende perciò anche le cifre d’affari derivanti dalle prestazioni fornite agli altri membri del gruppo assoggettato al ca- none. Questo è l’aspetto che distingue il gruppo assoggettato al canone per le imprese di cui al capo- verso 1 dal gruppo d’imposizione IVA di cui all’articolo 13 LIVA.

Capoverso 3: il gruppo assoggettato al canone soggiace all’obbligo di pagare il canone al posto dei suoi membri. Ciascun membro condivide la responsabilità per il canone dovuto dall’intero gruppo e che è insorto durante la sua appartenenza al gruppo (cfr. art. 22 cpv. 1 OIVA).

Capoverso 4: il riferimento all’ordinamento sull’imposta sul valore aggiunto (art. 13 LIVA, art. 15–20 cpv. 1 e 2 OIVA) rende applicabili i requisiti relativi alla costituzione di gruppi (direzione unica, do- manda), alla validità temporale e ad altri dettagli sulla rappresentanza del gruppo.

La costituzione di un gruppo assoggettato al canone secondo il capoverso 1, nello specifico l’ingresso di altri membri, è soggetta alla presentazione di una domanda e ha effetto soltanto a decorrere dall’ini- zio dell’anno civile. Lo scioglimento e l’uscita di membri hanno effetto alla fine dell’anno civile e de- vono essere semplicemente notificati. La domanda scritta o la notifica deve essere presentata all’AFC al più tardi entro la metà di gennaio dell’anno civile in corso. Fa stato la data di spedizione della comu- nicazione. Se il termine è superato, la modifica ha effetto solo a partire dall’anno civile successivo. Si tratta di un termine di perenzione.

Esempio: se il 2 marzo 2021 il gruppo assoggettato al canone costituito dalle imprese A, B e C comu- nica che dal 1° gennaio 2021 l’impresa C non fa più parte del gruppo e che vi subentra l’impresa D, la categorizzazione tariffaria del gruppo per il 2021 continua a essere effettuata sulla base delle cifre d’affari che le imprese A, B e C devono dichiarare per il 2020. L’impresa D riceverà nel 2021 una fat- tura singola, a condizione che nel 2020 abbia realizzato la cifra d’affari minima fissata per il versa- mento del canone.

Se l’AFC invece constata che una parte o la totalità dei requisiti per un gruppo assoggettato al canone non è più soddisfatta, effettua la modifica d’ufficio.

Capoverso 5: la classificazione in una determinata categoria tariffaria è effettuata sulla base del totale delle cifre d'affari che i singoli membri del gruppo assoggettato al canone sono tenuti a dichiarare. Sic- come l'articolo 74 capoverso 1 LIVA impone all'AFC l'obbligo del segreto, essenzialmente i membri del gruppo assoggettato al canone devono autorizzare questa autorità a non conservare il segreto fiscale nei confronti della rappresentanza del gruppo. Tuttavia, tale deroga vale soltanto per le informazioni che servono a riscuotere il canone, ossia per le cifre d'affari dichiarate e stimate dei singoli membri e non, ad esempio, per le imposte precedenti dichiarate.

Art. 67d (Riunione di servizi autonomi della collettività pubblica)

Capoverso 1: possono riunirsi anche i servizi autonomi della Confederazione, dei Cantoni e dei Co- muni di cui all'articolo 12 capoverso 1 LIVA (fatta eccezione per gli altri enti di diritto pubblico). Il prere- quisito è che i servizi appartengano alla stessa collettività e siano assoggettati al pagamento dell'IVA, e che quindi l'AFC sia già in possesso di tutte le informazioni necessarie e non debba acquisire dati supplementari. Per quanto riguarda la costituzione, lo scioglimento, la modifica, la determinazione della cifra d'affari rilevante, la rappresentanza e l'esenzione dal segreto fiscale, si applicano per analo- gia le disposizioni relative al gruppo assoggettato al canone (cfr. art. 67b–bis cpv. 2, 3 e 5).

Capoverso 2: la riunione di servizi senza personalità giuridica è sì considerata come un unico assog- gettato, ma l'obbligo di pagamento del canone incombe solo alla collettività pubblica principale. Per queste riunioni non vige dunque l'obbligo di responsabilità solidale dei membri.

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67e (Esenzione dall'obbligo di pagare il canone)

Le categorie tariffarie e la tariffa saranno fissate dal Consiglio federale in un secondo tempo (cfr. art. 67b). Presumibilmente le imprese con una cifra d'affari compresa tra 500 000 e 999 999 franchi rientreranno nella categoria tariffaria più bassa e dovranno versare un canone dell'importo di 400 fran- chi (cfr. Messaggio LRTV 2014, pag. 4252). Su richiesta, le imprese appartenenti a questa categoria saranno esonerate dal pagamento del canone nel caso dimostrino che il canone rappresenti oltre il 10 per cento del guadagno realizzato. Lo stesso vale per le imprese che hanno registrato una perdita du- rante il periodo determinante. Fa stato l'esercizio commerciale concluso nell'anno civile precedente.

Art. 67f (Fatturazione)

Capoversi 1 e 2: non appena è possibile classificare un'impresa in una categoria tariffaria in base alla sua dichiarazione IVA o a una stima della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento al canone, l'AFC fattura all'impresa l'importo complessivo del canone nel periodo di fatturazione successivo. In questo modo, le imprese possono versare il canone senza grandi oneri amministrativi. Le fatture sono inviate mensilmente; la prima dell'anno in febbraio e l'ultima in ottobre.

Capoverso 3: la fatturazione del canone avviene in generale prima che l'impresa debba correggere eventuali lacune nel suo rendiconto IVA (art. 72 LIVA). Inoltre, nel quadro di un controllo fiscale da parte dell'AFC conformemente all'articolo 78 LIVA possono sorgere modifiche relative alla cifra d'affari determinante per l'assoggettamento al canone. In singoli casi è pertanto possibile che debba rivista a posteriori la classificazione in una determinata categoria tariffaria. In questi casi, l'AFC emette una nuova fattura (nota di credito o fattura complementare).

Art. 67g (Versamento del canone)

Capoverso 1: per semplificare il più possibile i flussi di pagamento, il provento riscosso dall'AFC presso le imprese viene versato direttamente alla SSR, senza passare prima dall'UFCOM. Gli altri scopi del canone radiotelevisivo conformemente all'articolo 68a capoverso 1 LRTV 2014 – tranne l'in- dennizzo dell'AFC – vengono finanziati dai proventi del canone per le economie domestiche.

Capoverso 2: la presentazione dei conti della Confederazione si fonda sul principio dei crediti e non sul principio di cassa. L'AFC versa soltanto il provento netto per non assumersi il rischio dell'incasso e non diventare creditrice della SSR. Dalle somme di tutti i canoni e gli interessi di mora fatturati durante un anno vengono dedotti i costi dell'AFC per la riscossione del canone (lett. d) e i crediti non recupera- bili (perdite su debitori; lett. c). Viene inoltre considerato, come deduzione o supplemento, la varia- zione dei crediti sospesi nell'anno contabile (lett. b). La riscossione di crediti può essere sospesa in particolare quando viene contestata l'attribuzione a una determinata categoria tariffaria. Se cade il mo- tivo per la sospensione e il credito sussiste ancora, la sospensione viene revocata e il credito ri- scosso. Oltre alla voce debitori con i crediti nominali viene tenuto un conto di rettifica del valore (del- credere) in funzione del rischio di perdita. Queste rettifiche del valore sono considerate al momento di determinare il provento netto (lett. a).

Capoverso 3: conformemente all'articolo 67c capoverso 1, le fatture sono inviate mensilmente, la prima dell'anno in febbraio e l'ultima in ottobre. Il canone per le imprese è esigibile 60 giorni dopo la fatturazione (art. 70b cpv. 1 LRTV 2014). Dopo 80 giorni, l'importo è di norma incassato dall'AFC e può essere versato alla SSR (importo al netto). L'AFC effettua il pagamento in 9 rate, la prima in aprile e l'ultima in dicembre. Nel gennaio dell'anno successivo avviene il pagamento a conguaglio in base ai proventi conseguiti nell'anno contabile. Se il provento netto dell'anno contabile è inferiore al totale dei pagamenti a rate, l'AFC fattura la differenza alla SSR.

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Art. 67h (Interessi di mora)

Analogamente all'imposta sul valore aggiunto, per motivi di carattere economico-amministrativo l'inte- resse di mora viene riscosso unicamente se ammonta ad almeno 100 franchi (art. 1 cpv. 3 dell'ordi- nanza del DFF concernente l'interesse moratorio e rimuneratorio; RS 641.207.1).

Art. 67i (Rapporto dell'AFC)

L'AFC pubblica entro fine aprile dell'anno successivo informazioni relative al canone per le imprese. Così facendo l'AFC garantisce trasparenza sulla sua attività e sui costi che ne risultano, coperti dai proventi del canone.

Art. 67j (Pubblicazione di cifre relative al canone)

Dato che il canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività e quello per le imprese viene riscosso da due organi distinti, per motivi di trasparenza l'UFCOM pubblica alcune cifre sul ca- none in forma consolidata. Si tratta dei proventi complessivi del canone, dei costi di riscossione e l'uti- lizzazione dell'importo per gli scopi di cui all'articolo 68a LRTV 2014 (SSR, emittenti private, sottotito- laggio, promozione tecnologica, ecc.).

Disposizioni finali

Art. 80a (Esecuzione)

I capoversi 2 e 3 delegano all'UFCOM la facoltà, spettante finora al DATEC, di concludere accordi in- ternazionali riguardanti questioni tecniche o amministrative e rappresentare la Confederazione in seno a organismi internazionali.

Art. 82 (Disposizioni transitorie sull'esigibilità delle fatture annuali)

Il vigente articolo 82 può essere stralciato perché si riferiva unicamente a una situazione risalente al 2011.

Art. 82–85 (Disposizioni transitorie sull'utilizzo delle eccedenze delle quote di partecipazione al canone conformemente all'art. 109a LRTV)

Conformemente all'articolo 109a LRTV una parte delle eccedenze sarà utilizzata per la formazione e il perfezionamento nonché per la digitalizzazione. Gli articoli 82–85 disciplinano i dettagli. Non occor- rono disposizioni d'esecuzione per l'utilizzo a fini informativi. Un'eventuale collaborazione con terzi soggiace alla legislazione sugli acquisti pubblici.

Art. 82 (Utilizzo delle eccedenze delle quote di partecipazione al canone)

All'articolo 82, il Consiglio federale determina l'entità dell'importo da utilizzare (conformemente all'art. 109a LRTV 2014). Le eccedenze delle quote di partecipazione al canone ammontano attualmente a 70 milioni di franchi. Sono composte dalle quote di partecipazione al canone radiofonico (16 milioni di franchi) e dalle quote di partecipazione al canone televisivo (54 milioni di franchi).

Per gli scopi di cui all'articolo 109a LRTV 2014 sono disponibili 45 milioni di franchi. Questo importo è utilizzato in ragione di un quarto per la formazione e il perfezionamento dei dipendenti e in ragione di tre quarti per promuovere nuove tecnologie di diffusione e tecniche digitali di produzione televisiva. Il 10 per cento massimo può essere utilizzato per informare il pubblico. Le restanti eccedenze delle

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quote di partecipazione al canone, pari all'incirca a 25 milioni di franchi, vengono accantonate quali riserve di liquidità.

In tal modo sono a disposizione al massimo 4,5 milioni di franchi per informare il pubblico, mezzi desti- nati a realizzare la campagna informativa sul passaggio dalla diffusione radiofonica analogica via OUC a quella digitale DAB+. Si mira ad accelerare la migrazione al DAB+ e mantenere possibilmente breve la fase simulcast (ossia la diffusione su entrambi i vettori), onde ridurre i costi per la promozione tecnologica conformemente agli articoli 58 e 109a LRTV 2014.

Per la formazione e il perfezionamento conformemente all'articolo 109a capoverso 1 LRTV 2014 sono a disposizione almeno 10,125 milioni di franchi, mentre per la promozione di nuove tecnologie di diffu- sione e tecniche digitali di produzione televisiva vi saranno perlomeno 30,375 milioni di franchi).

Capoverso 2: per considerare le diverse necessità della radio (promozione tecnologica) e della televi- sione (tecniche digitali di produzione televisiva), l'UFCOM effettuerà una pianificazione e ripartirà i mezzi tra i due media affinché siano disponibili non solo a breve bensì anche a medio termine.

Art. 83 (Eccedenze destinate alla formazione e al perfezionamento)

Il Parlamento ha deciso di investire una parte dei mezzi disponibili, dell'ordine di 10 milioni di franchi, nella formazione e nel perfezionamento. Presso le emittenti radiotelevisive private titolari di una con- cessione, la necessità di formazione è ampiamente conclamata. Da un lato, in base al mandato di pre- stazioni prescritto dalla concessione, si tratta di permettere ai programmisti di accedere facilmente alle possibilità di formazione e di perfezionamento nel settore redazionale. Dovrebbero poterne beneficiare anche i collaboratori che ricoprono altre funzioni. Globalmente, queste offerte di formazione e perfe- zionamento mirano a professionalizzare il settore delle radio private e delle emittenti televisive regio- nali.

È previsto di spendere l'importo a disposizione nei prossimi dieci anni circa. A tale scopo, l'UFCOM determina periodicamente i mezzi disponibili in base a un'analisi delle necessità a medio termine (cpv. 5).

Il sostegno è destinato primariamente alla formazione nel settore redazionale. In virtù del capoverso 1, anche i dipendenti operanti in ambito manageriale, tecnico e finanziario (ad. contabile) possono bene- ficiare di quest'offerta formativa.

Capoverso 2: le offerte di formazione e perfezionamento possono essere proposte in forma di corsi standard da istituti professionali (lett. a) ed essere eventualmente concepite appositamente per questi istituti per rispondere alle necessità delle emittenti con partecipazione al canone (lett. c). È anche pos- sibile che un'emittente offra corsi di formazione e perfezionamento interni, in collaborazione con esperti esterni (lett. b).

Capoverso 3: la formazione e il perfezionamento dei programmisti viene già sostenuta dalla Confede- razione tramite un altro canale (art. 76 LRTV e art. 72 ORTV) e anche i Cantoni erogano contributi a determinate formazioni. In virtù dell'articolo 12 della legge sui sussidi, Confederazione e Cantoni prov- vedono al coordinamento dei loro contributi onde evitare un sovvenzionamento che vada oltre i costi effettivi. Sono computabili solo i costi che non sono già coperti da altri contributi delle autorità pubbli- che.

Art. 84 (Eccedenze destinate alla promozione di nuove tecnologie di diffusione)

Oltre alla promozione delle nuove tecnologie conformemente all'articolo 58 LRTV, il Parlamento ha stanziato ulteriori fondi per la digitalizzazione della radio e della televisione, nell'ordine di 30 milioni di franchi. Ai sensi dell'articolo 109a capoverso 1 LRTV 2014 a beneficiarne sono esclusivamente le

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emittenti locali con partecipazione al canone (13 tv regionali, 12 radio commerciali, 9 radio comple- mentari).

La promozione delle nuove tecnologie conformemente all'articolo 84 si orienta principalmente alle norme di cui all'articolo 50 seg. L'articolo 84 seg. risponde alla volontà del Parlamento di sostenere specificatamente ed eccezionalmente le emittenti con partecipazione al canone.

Capoverso 1: analogamente alla promozione delle tecnologie conformemente all'articolo 51, le ecce- denze servono a finanziare i costi di diffusione, sempre nella misura dell'80 per cento al massimo. Questi costi di diffusione comprendono in particolare l'ammortamento degli investimenti effettuati dagli operatori di rete, i costi per la manutenzione della rete, la tecnica, l'informatica, l'amministrazione, la pianificazione e le misure di comunicazione e di marketing. Inoltre, sono finanziati investimenti delle emittenti nei loro studi, a condizione che questi impianti siano necessari per prepararsi all'adozione delle nuove tecnologie (attualmente DAB+).

Si parte dal principio che a causa del passaggio dalla diffusione analogica su OUC a quella digitale DAB+ le emittenti radiofoniche necessiteranno di più fondi rispetto a quelle televisive (art. 85). Durante alcuni anni le emittenti radiofoniche dovranno trasmettere il loro segnale mediante due tecnologie di diffusione (simulcast), una situazione che genera ingenti costi. Di conseguenza si parte dal principio che dei 30 milioni a disposizione, fino a due terzi saranno assorbiti dalle radio.

Questo sussidio è di durata limitata e serve ad accelerare il processo di digitalizzazione. Per il resto vigono le disposizioni conformemente all'articolo 50 seg.

In base alle stime si può partire dal presupposto che nei prossimi anni le 12 radio commerciali e le 9 radio complementari senza scopo di lucro dovranno sostenere costi di diffusione annui DAB+ dell'or- dine di 3 milioni di franchi (base: prezzi attuali sulle piattaforme per una diffusione a livello di regione linguistica [radio commerciali nella Svizzera romanda e in Ticino], una diffusione regionale [radio com- merciali nella Svizzera tedesca] o per la diffusione negli agglomerati [radio complementari nella Sviz- zera romanda e nella Svizzera tedesca]). Se viene finanziato l'80 per cento dei costi di diffusione, ciò rappresenta un contributo alla promozione di circa 2,4 milioni di franchi all'anno. Partendo dai mezzi a disposizione, ossia 30 milioni di franchi per la digitalizzazione della radio e della televisione, un soste- gno di questa portata può essere assicurato per diversi anni. I costi supplementari per la digitalizza- zione delle radio con partecipazione al canone sono attenuati.

Capoverso 2: come nell'ordinanza vigente, il DATEC definisce le spese computabili (cfr. vigenti art. 50 cpv. 2 LRTV in combinato disposto con l'art. 12 dell'ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla ra- diotelevisione, RS 784.401.11).

Il rinvio al capoverso 3 significa soprattutto che i contributi alla promozione sono assegnati su do- manda, che viene effettuata una riduzione lineare se i mezzi a disposizione non bastano e che è appli- cabile la legge sui sussidi.

Art. 85 (Eccedenze destinate alle tecniche digitali di produzione televisiva)

La digitalizzazione rappresenta una grande sfida anche per le emittenti televisive regionali nell'ambito della domanda di HD o risoluzioni ancora migliori, del passaggio alla HbbTV, ecc.

Come per la digitalizzazione delle radio, anche in questo caso il contributo ammonterà al massimo all'80 per cento delle spese computabili (cpv. 1).

Capoverso 2: nella sua ordinanza il DATEC preciserà le modalità di produzione degne di promozione. In relazione per esempio al completamento del ciclo HD o di standard successivi all'HD, all'integra- zione dell'HbbTV, agli investimenti legati al sottotitolaggio o investimenti nuovi o sostitutivi che permet- tono e ottimizzano il workflow digitale.

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Partendo dal fatto che un'emittente televisiva regionale spende in media 250 000 franchi all'anno per investimenti nel settore della produzione tecnica, per tutte e 13 le emittenti si tratterebbe al massimo di 3,25 milioni di franchi. Il contributo alla promozione ammonterebbe così a 2,6 milioni di franchi al massimo. Partendo dai mezzi a disposizione, circa 30 milioni di franchi per la digitalizzazione della ra- dio e della televisione, un sussidio di tale portata può essere garantito per diversi anni.

Il rinvio al capoverso 3 significa soprattutto che i contributi alla promozione sono assegnati su do- manda, che è prevista una riduzione lineare se i messi a disposizione non bastano e che è applicabile la legge sui sussidi.

Art. 86–92 (Passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo)

Art. 86 (Data del passaggio al nuovo sistema)

Le basi legali per la riscossione del canone radiotelevisivo entrano in vigore il (…) 2016. Il passaggio dal canone di ricezione al canone radiotelevisivo avverrà invece in un secondo tempo (cambiamento di sistema). Il passaggio al nuovo sistema comporta lavori preparatori dispendiosi. Il futuro organo di riscossione sarà definito nel quadro di una procedura d'aggiudicazione. Dopo l'aggiudicazione l'organo di riscossione dovrà costituirsi e allestire la necessaria infrastruttura. Dovrà creare soprattutto le condi- zioni tecniche per ottenere dalle autorità competenti i dati necessari alla riscossione e poterli elabo- rare. Solo se la fase di test si è svolta con successo, si può passare al nuovo sistema e inviare le prime fatture. Si calcola un periodo di allestimento di circa 18 mesi. In questa fase bisogna garantire i flussi finanziari alla SSR e alle emittenti locali e regionali con partecipazione al canone. Vanno evitati i problemi di liquidità dovuti a un ammanco in termini di entrate.

Le disposizioni sul canone di ricezione (art. 57 segg.) sono sostituite da quelle relative al canone ra- diotelevisivo. Fino al cambiamento di sistema il canone di ricezione sarà tuttavia riscosso conforme- mente al diritto vigente (cfr. art. 109b cpv. 2 LRTV 2014). Le disposizioni attuali relative alla riscos- sione del canone di ricezione rimangono applicabili. Le nuove disposizioni concernenti il canone radio- televisivo sono applicabili sin da subito per quel che riguarda i lavori preparatori e l'utilizzo dei proventi del canone di ricezione.

Art. 87 (Ultima fatturazione del canone di ricezione in base al sistema vigente)

Nei dodici mesi prima del cambiamento di sistema, ai dodici gruppi sarà inviata l'ultima fattura relativa al canone di ricezione. L'obbiettivo è quello di concludere il maggior numero possibile di dossier dei clienti al momento del cambiamento di sistema. A tale scopo vengono leggermente modificate, ri- spetto alla regolamentazione attuale, la data dell'invio delle fatture e l'esigibilità.

Capoverso 3: un gruppo ottiene ancora una fattura annuale, gli altri undici gruppi ottengono una fat- tura parziale. Quest'anno l'invio delle fatture avviene in linea di massima alla fine del mese precedente il periodo di fatturazione. Le fatture sono esigibili alla fine del primo mese del periodo di fatturazione, ossia entro 30 giorni. Gli ultimi tre gruppi con fatture per uno, due o tre mesi ottengono la fattura par- ziale contemporaneamente nel mese precedente il terzultimo mese; queste fatture sono tutte esigibili alla fine del terzultimo mese.

Art. 88 (Prima fatturazione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività)

Il periodo di riscossione del canone per le economie domestiche di tipo privato e le collettività è gene- ralmente di un anno. La fattura annuale viene inviata nel primo mese del periodo di riscossione ed è esigibile 60 giorni dopo la sua emissione (art. 58 seg.). Nel primo anno dopo il cambiamento di si- stema bisogna effettuare una fatturazione scaglionata con l'obiettivo di ripristinare lo stato attuale co-

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sicché ogni mese possa essere inviato un dodicesimo di tutte le fatture. Nel primo mese del cambia- mento di sistema vengono inviate tutte le fatture: un dodicesimo delle economie domestiche riceve una fattura annua e soggiace alle disposizioni di cui all'articolo 58 seg. Le altre economie domestiche ricevono una fattura che copre un periodo di riscossione del canone compreso tra uno e undici mesi. Tutte le fatture che comprendono un periodo di riscossione abbreviato sono emesse nel primo mese del periodo di riscossione e sono esigibili entro 30 giorni. Mensilmente si può passare al periodo di ri- scossione del canone annuo.

Art. 89 (Fornitura dei dati da parte dei Comuni e dei Cantoni)

La riscossione del canone per le economie domestiche è un'operazione condotta su vasta scala. Per garantire un incasso efficiente e orientato al cliente, l'invio delle fatture deve avvenire possibilmente senza errori. Ciò presuppone che i registri degli abitanti mettano a disposizione dati di buona qualità. È quindi imprescindibile che l'organo di riscossione effettui dapprima dei test (fornitura dei dati, simula- zione dell'invio delle fatture, ecc.). Affinché quest'ultimo abbia tempo a sufficienza per la fase di test, la prima fornitura di dati da parte dei Cantoni e dei Comuni deve avvenire al più tardi 18 mesi dopo l'en- trata in vigore della presente disposizione cosicché, una volta nominato l'organo di riscossione, possa essere avviata la fase di test (cpv. 1).

Conformemente al capoverso 3, il contributo unico ai Comuni e ai Cantoni per i loro costi d'investi- mento specifici viene fissato a un massimo di 1000 franchi per Comune e a un massimo di 25 000 franchi per Cantone. L'indennizzo è accordato su domanda e presuppone che siano dimostrati i costi effettivi e che la fornitura dei dati avvenga in modo corretto (cpv. 4).

Art. 90 (Fornitura dei dati da parte del DFAE)

L'organo di riscossione deve poter effettuare dei test (cfr. art. 89) anche in quest'ambito. Anche il DFAE è tenuto a fornire i dati necessari all'organo di riscossione al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente disposizione (cfr. art. 89).

Art. 91 (Fornitura dei dati per l'esenzione dall'obbligo di pagare il canone)

Analogamente alla situazione attuale con il canone di ricezione, anche nel nuovo sistema del canone radiotelevisivo occorrerà inoltrare una domanda per l'esenzione, se un componente dell'economia do- mestica beneficia di prestazioni complementari annue all'AVS. Allo scopo di semplificare il passaggio al nuovo sistema per i beneficiari di queste prestazioni, finora esentati dall'obbligo di pagare il canone, la Billag SA comunicherà al nuovo organo di riscossione del canone i nomi di tutte le persone esen- tate dal canone. L'organo di riscossione confronterà questi dati con quelli messi a disposizione dai Cantoni e dai Comuni. Se in un'economia domestica vive già una persona esentata dal canone, all'in- troduzione del nuovo canone detta economia domestica non riceverà alcuna fattura. Affinché l'organo di riscossione abbia tempo a sufficienza per effettuare questo compito complesso, deve disporre dei dati attuali al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore di questa disposizione.

Art. 92 (Abbandono del sistema del canone di ricezione)

Capoverso 1: il nuovo canone sarà riscosso a partire dalla data stabilita dal Consiglio federale (cam- biamento di sistema). In questa data saranno però ancora in sospeso numerosi dossier, ad esempio procedure di vigilanza e procedimenti penali amministrativi concernenti l'obbligo di pagare il canone conformemente al diritto vigente, crediti aperti e la fatturazione del canone di ricezione per le econo- mie domestiche e le imprese che fino al passaggio al nuovo sistema erano soggette all'obbligo di pa- gare il canone. Per questi dossier si applicano le vigenti disposizioni sul canone di ricezione. Anche le competenze sono disciplinate dalle disposizioni vigenti sulla riscossione del canone di ricezione, sem- pre che non venga previsto altrimenti.

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Capoverso 2: dopo il passaggio al nuovo sistema il DATEC può incaricare per un tempo limitato l'at- tuale organo di riscossione del canone (Billag) per la chiusura del sistema vigente del canone. Ciò concerne soprattutto l'incasso (fatturazione, solleciti, esecuzione) del canone di ricezione presso quelle economie domestiche e imprese che fino al cambiamento di sistema erano soggette al canone. La Billag continuerebbe ad essere responsabile per l'amministrazione del conto del canone di rice- zione e per il versamento dei proventi agli aventi diritto. I crediti aperti risultanti dall'obbligo di pagare il canone di ricezione continuano ad essere dovuti (cpv. 3). Se la Billag dovesse interrompere la sua at- tività commerciale, l'incarico può essere affidato a un altro organo esterno.

Capoverso 4: allo scadere di questo eventuale mandato della Billag o di un altro organo esterno, i compiti saranno ripresi dall'UFCOM. L'UFCOM fungerà anche da sportello per i contatti con il pubblico e per le pratiche relative a fattispecie risalenti al sistema previgente. L'UFCOM rappresenterà la prima istanza di giudizio: emanerà decisioni sull'obbligo di pagamento concernenti il precedente sistema al posto dell'organo esterno di cui al capoverso 2. Dall'attuale ruolo di autorità di ricorso, l'UFCOM diven- terà dunque responsabile del giudizio di primo grado, cosicché il ricorso d'ora in poi sarà disciplinato dalla PA. Anche una volta effettuato il cambiamento di sistema saranno emesse fatture per il canone di ricezione, ad esempio in caso di controversie riguardanti l'obbligo di pagare il canone che l'autorità di vigilanza deve ancora esaminare sotto il profilo legale. Continueranno a essere necessari solleciti ed esecuzioni, compiti che saranno ripresi dall'UFCOM. Gli importi versati all'UFCOM saranno trasfe- riti alla SSR.

Conformemente al capoverso 5, al momento del passaggio al nuovo sistema o allo scadere del man- dato della Billag, gli attestati di carenza emessi sui canoni di ricezione non pagati, saranno ripresi dal nuovo organo di riscossione.

Capoverso 7: dopo il passaggio al nuovo sistema, i lavori per l'abbandono del sistema del canone di ricezione da parte dell'organo di riscossione in carica, un altro organo esterno e l'UFCOM saranno fi- nanziati dal provento del canone di ricezione. Se questo provento non basta, le spese saranno co- perte dal provento del (nuovo) canone.

Capoverso 8: il provento del canone che non viene utilizzato per gli indennizzi di cui al capoverso 7 va versato alla SSR. È una soluzione logica, dato che questo provento sarebbe stato versato alla SSR se, come previsto, fosse stato conseguito prima del cambiamento di sistema.

Art. 93 (Introduzione del canone per le imprese)

Conformemente all'articolo 109b capoverso 5 LRTV 2014, per il primo periodo di riscossione del ca- none per le imprese, il Consiglio federale può prevedere un periodo di riferimento diverso da quello di cui all'articolo 70 capoverso 1 LRTV 2014. In virtù di questa disposizione, nell'anno d'introduzione del nuovo canone, la classificazione in una categoria tariffaria avviene in base alla cifra d'affari comples- siva soggetta all'IVA del periodo fiscale conclusosi due anni fa. Nel gennaio dell'anno d'introduzione, il canone per le imprese può pertanto essere fatturato a quasi tutte le imprese soggette al canone. Ciò permetterà dunque alla SSR di risolvere i problemi di liquidità che sorgeranno al momento dell'introdu- zione del nuovo sistema.

Se il cambiamento di sistema non dovesse avvenire nella prima metà di un anno civile, ma ad esem- pio il 1° luglio, l'AFC dispone già di sufficienti informazioni relative alla cifra d'affari complessiva delle imprese dell'anno precedente cosicché non occorre applicare una base di calcolo diversa.

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Art. 94–96 (Disposizioni transitorie sulle economie domestiche di tipo privato senza apparecchi di ricezione)

Art. 94 (Domanda per l'esenzione dall'obbligo di pagare il canone)

L'articolo 109c LRTV 2014 prevede che i componenti di un'economia domestica di tipo privato in cui non è pronto all'uso o messo in funzione un apparecchio atto a ricevere programmi radiofonici o televi- sivi, possano farsi esentare dall'obbligo di pagare il canone ancora per cinque anni a decorrere dall'in- troduzione del nuovo canone radiotelevisivo.

L'organo di riscossione invia a tutte le economie domestiche che non sono esentate dal canone per altri motivi (beneficiari di prestazioni complementari, servizio diplomatico), una fattura per il canone, emessa per la durata di un periodo di riscossione e contenente informazioni sulla possibilità di esen- zione dal canone (opting out). Una volta ricevuta la fattura, una domanda di esenzione dal canone può essere presentata in qualsiasi momento conformemente al capoverso 1.

Conformemente al capoverso 2 ogni componente di un'economia domestica menzionato sulla fattura può presentare domanda. L'organo di riscossione mette a disposizione un modulo di domanda, il cui contenuto è stabilito dall'UFCOM (cpv. 3). Compilando il modulo il richiedente dichiara che nella sua economia domestica non vi sia alcun apparecchio atto a ricevere programmi radiofonici e/o televisivi. Contiene inoltre una lista non esaustiva dei possibili apparecchi di ricezione e delle possibilità di rice- zione. Al momento di trattare la domanda, l'organo di riscossione non verifica se i dati corrispondono al vero.

Capoverso 4: il termine a partire dal quale i componenti di un'economia domestica sono esentati dal canone dipende dal momento in cui è stata presentata la domanda. Se la domanda è presentata entro 30 giorni dalla data della fattura annua o della prima fattura trimestrale di un periodo di riscossione, l'esenzione dal canone, in caso di accettazione della domanda, vige retroattivamente per l'intero pe- riodo di riscossione, ossia per dodici mesi. La fattura viene annullata. Se invece la domanda viene presentata più tardi – oltre 30 giorni dalla data della fattura annuale o della prima fattura trimestrale – i componenti dell'economia domestica, in caso di accettazione della domanda, saranno esentati dal ca- none a partire dal mese successivo, per il periodo di riscossione rimanente. Allo scadere di questo pe- riodo di riscossione, i componenti dell'economia domestica ricevono nuovamente una fattura dall'or- gano di riscossione e quindi hanno nuovamente la possibilità di presentare una domanda di esenzione dal canone. Un'eventuale canone pagato in eccesso viene restituito.

La decisone positiva sull'esenzione dal canone viene comunicata per scritto a tutti i componenti mag- giorenni dell'economia domestica. Contro le decisioni dell'organo di riscossione può essere interposto ricorso all'UFCOM (art. 99 cpv. 2 LRTV 2014).

Il trattamento della domanda non genera tasse amministrative (cpv. 5).

Capoverso 6: nelle economie domestiche esentate dal canone, l'UFCOM effettua controlli (art. 109c cpv. 3 LRTV 2014). L'organo di riscossione viene pertanto obbligato a informare periodicamente l'UFCOM sulle economie domestiche esentate.

Art. 95 (Apparecchi atti alla ricezione)

La base per l'esenzione dal canone è costituita dall'apparecchio atto alla ricezione. In questo caso è indifferente se l'apparecchio adempie altre funzioni oltre alla ricezione di programmi radiofonici o tele- visivi (apparecchio multifunzionale) e se viene effettivamente utilizzato per la fruizione di programmi radiofonici o televisivi. Se in un'economia domestica non è disponibile un tale apparecchio, sono sod- disfatte le condizioni per l'esenzione dal canone di tutti i componenti dell'economia domestica.

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Questa formulazione è praticamente identica a quella della ORTV vigente. Si può pertanto ricollegarsi anche alla vigente prassi giudiziaria. La condizione per l'obbligo di pagare il canone è pertanto data dalla disponibilità di un apparecchio atto alla ricezione con il quale è tecnicamente possibile captare programmi.

La condizione per l'esenzione dal canone è soddisfatta se alcun componente dell'economia domestica dispone di uno dei seguenti apparecchi (lista non esaustiva): classico apparecchio radio o televisore (analgico o digitale; ricezione via cavo o terrestre senza filo), autoradio, televisore ibrido, radio via In- ternet, computer, smartphone, altro cellulare capace di collegarsi a Internet, cellulare mobile con pos- sibilità di ricezione radiofonica, tablet collegato a una rete che permette la ricezione di contenuti me- diatici. Come si evince dalla lista, l'espressione «apparecchio atto alla ricezione» comprende, oltre all'apparecchio terminale stesso, anche la necessaria tecnologia di telecomunicazione che consente di portare al terminale i segnali dei programmi (ricezione terrestre via antenna, ricezione via rete ca- blata tramite cavo coassiale, collegamento a Internet con IPTV [servizi con una qualità garantita], WebTV, ricezione via satellite, ecc.).

Art. 96 (Notifica della possibilità di ricezione)

Capoverso 1: se in un'economia domestica esentata dal canone la situazione cambia prima della sca- denza di un periodo di riscossione, occorre immediatamente informarne per scritto l'organo di riscos- sione. L'obbligo di una comunicazione scritta di cui al capoverso 1 è conforme al diritto vigente (art. 41 cpv. 2 ORTV 1997; FF 2003 1552).

Conformemente al capoverso 2, ogni componente maggiorenne di un'economia domestica è tenuto ad annunciarsi, indipendentemente da chi ha presentato domanda di esenzione dal canone.

L'obbligo di pagare il canone decorre dal mese successivo alla messa in esercizio di un apparecchio di ricezione. Per la riscossione del canone ai sensi dell'articolo 88 capoverso 3 ORTV viene emessa una fattura parziale (cpv. 3).

L'organo di riscossione informa l'UFCOM in merito alle economie domestiche nuovamente assogget- tate al canone. Il capitolato d'oneri definisce la regolarità alla quale occorre informare l'Ufficio. Onde evitare che l'UFCOM effettui senza motivo verifiche ai sensi dell'articolo 109c capoverso 3 LRTV 2014, queste segnalazioni dovranno avvenire a cadenze brevi.

Art. 97

L'articolo 83 vigente diventa il nuovo articolo 97.

Modifica dell'ordinanza Ordipro

Affinché, conformemente all'articolo 67a, l'organo di riscossione possa acquisire regolarmente dati dal sistema d'informazione Ordipro del DFAE, all'articolo 7 dell'ordinanza Ordipro deve essere esplicita- mente citato quale istituzione autorizzata.

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