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Revisione dell’ordinanza del DFI concernente gli elenchi dei Paesi secondo l’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso

Dipartimento federale dell’interno DFI

Berna, [data]

Modifica dell’ordinanza del DFI concernente gli elenchi dei Paesi secondo l’ordinanza sulle derrate ali­ mentari e gli oggetti d’uso (Ordinanza sugli elenchi dei Paesi per le derrate alimentari) Commento

BK-D-BF8A3401/507

1 Situazione iniziale

Il 16 giugno 2021 il Parlamento ha accolto la mozione 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati» della CSEC-S, attuata tramite una modifica dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02) entrata in vigore il 1° luglio 2025. Questa prevede che alcune derrate alimentari di cui all’alle- gato 2 ODerr fabbricate con il metodo menzionato nello stesso allegato debbano es- sere contrassegnate di conseguenza. Ai sensi dell’articolo 36 capoverso 5 ODerr, il DFI emana gli elenchi di Paesi che vietano legalmente i metodi di produzione elencati nell’allegato 2 ODerr. Tali derrate alimentari non devono essere caratterizzate con l’indicazione corrispondente di cui all’allegato 2 se sono state fabbricate secondo il diritto vigente del Paese in questione. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha analizzato i dati relativi alle importazioni delle derrate alimentari interessate negli ultimi cinque anni e ha contattato direttamente i principali Paesi d’importazione per verificare se i metodi di fabbricazione sono stati vietati per legge. È tuttavia possibile presentare in qualsiasi momento una richiesta all’USAV al fine di inserire un Paese nei rispettivi elenchi indi- cando le disposizioni di legge pertinenti, che prevedono un divieto esplicito di uno o più metodi oppure consentono solo i metodi con anestesia. L’USAV ha ricevuto il riscontro di dieci dei 18 Paesi contattati. È stata condotta una verifica delle disposizioni di legge pertinenti per accertare il divieto del metodo e, in particolare, se il metodo senza anestesia interessato è vietato per legge. In caso di divieto esplicito, il Paese è stato incluso nell’allegato corrispondente della presente or- dinanza.

2 Commento ai singoli articoli

Il sottotitolo di tutti gli allegati è stato precisato in modo che sia chiaro, senza ulteriori spiegazioni, che nei Paesi elencati vige un divieto per il metodo interessato e che le derrate alimentari importate da questi Paesi sono esenti dall’obbligo di dichiarazione.

Allegato 1 Nell’elenco dei Paesi per le derrate alimentari a base di carne bovina è in vigore un divieto di decornazione senza anestesia nella Confederazione svizzera, nel Principato del Liechtenstein, nel Regno dei Paesi Bassi, in Inghilterra, nel Galles, in Irlanda del Nord e nella Repubblica d’Austria. La castrazione di bovini senza anestesia è legal- mente vietata nella Confederazione svizzera, nel Principato del Liechtenstein, nel Re- gno di Spagna, nel Regno del Belgio e nella Repubblica d’Austria.

Allegato 2 Nell’elenco dei Paesi per la carne suina, solo la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein vietano l’accorciamento della coda senza anestesia. La Confedera- zione svizzera, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d’Austria vietano inoltre la resezione dei denti e la castrazione dei suini senza anestesia.

Allegato 3 Il taglio del becco senza anestesia è vietato nella Confederazione svizzera e nel Prin- cipato del Liechtenstein per polli domestici e tacchini.

Allegato 4 L’elenco resta privo di voci.

Allegato 5 Analogamente all’allegato 1, un divieto di decornazione di bovini senza anestesia è in vigore nella Confederazione svizzera, nel Principato del Liechtenstein, nel Regno dei Paesi Bassi, in Inghilterra, nel Galles, in Irlanda del Nord e nella Repubblica d’Austria. Il latte vaccino proveniente da animali originari di questi Paesi è pertanto esente dall’ob- bligo di dichiarazione.

Allegato 6 Analogamente all’allegato 3, il taglio del becco senza anestesia è vietato nella Confe- derazione svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Le uova di galline domestiche provenienti da questi due Paesi sono pertanto esenti dall’obbligo di dichiarazione.

3 Ripercussioni

Ripercussioni per la Confederazione Nessuna.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni

Per le autorità cantonali di esecuzione, responsabili del controllo degli obblighi di ca- ratterizzazione previsti dal diritto alimentare, gli elenchi dei Paesi semplificano il con- trollo delle derrate alimentari interessate provenienti dai Paesi elencati.

3.3. Ripercussioni sull’economia

Gli obblighi di caratterizzazione comportano un certo onere aggiuntivo, in particolare nei settori della ristorazione e del commercio al dettaglio. Gli elenchi dei Paesi dovreb- bero tuttavia portare a una riduzione di detto onere, in quanto gli le derrate alimentari provenienti da Paesi inclusi nel relativo elenco e prodotti conformemente alla legge di questi Paesi non devono essere caratterizzate.

3.4 Ripercussioni sulla società

Gli obblighi di caratterizzazione garantiscono ai consumatori una maggiore trasparenza sui metodi di produzione delle derrate alimentari interessate, consentendo loro di fare acquisti in modo più consapevole e contribuendo probabilmente a sensibilizzarli sul tema della protezione degli animali. È inoltre ipotizzabie che l’obbligo di caratterizza- zione possa lanciare un segnale ai Paesi non inclusi nell’elenco.

4 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli obblighi di caratterizzazione per alcune derrate alimentari di origine animale fab- bricate con metodi dolorosi senza anestesia sono compatibili con gli obblighi interna- zionali della Svizzera, in particolare con l’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT; RS 0.632.21), con l’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (Ac- cordo TBT; RS 0.632.20), con l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comu- nità economica europea (Accordo di libero scambio; RS 0.632.401) e con l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agri- coli (Accordo agricolo; RS 0.916.026.81) (cfr. le considerazioni sul capitolo 6.1 del commento relativo alla modifica ODerr del 28 maggio 20251). Inoltre, l'obbligo di ca- ratterizzazione dei metodi dolorosi senza anestesia è stato negoziato come ecce- zione nell'ambito dei negoziati con l'Unione europea sugli Accordi bilaterali III (Ac- cordo sulla sicurezza alimentare) ed è quindi compatibile anche con il futuro accordo con l'UE.

L’integrazione dell’ordinanza sugli elenchi dei Paesi per le derrate alimentari con i Paesi con un divieto corrispondente non modifica la compatibilità con gli impegni internazio- nali della Svizzera. In particolare, va notato che non vi è alcuna discriminazione tra i Paesi che presentano le stesse condizioni, in quanto questi vengono inseriti negli elen- chi dal DFI direttamente o su richiesta, se soddisfano le condizioni (art. 7 dell’ordinanza sugli elenchi dei Paesi per le derrate alimentari).

1 RU 2025 369

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