Lexipedia

Kreisschreiben über die Übernahme der Posttaxen und -gebühren in den Bereichen Brief- und Paketpost sowie PostFinance AG (KSPF) (Gültig ab 01.10.2025; Stand 01.10.2025)

Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi nonché il settore PostFinance SA (CTDP)

Valida dal 1° gennaio 2025

Stato: 1° ottobre 2025

318.107.03 i CTDP

10.25

Premessa La Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi nonché il settore PostFinance SA (CTDP) è stata interamente rielaborata con effetto a partire dal 1° gennaio 2025.

L’elaborazione della nuova versione si è resa necessaria in seguito alle modifiche di legge e alle disposizioni d’esecuzione concernenti la modernizzazione della vigilanza. Gli adeguamenti riguardano principalmente i due punti seguenti:

1. Agenzie comunali

Le casse di compensazione cantonali AVS non sono più tenute a gestire agenzie comunali. Di conseguenza, le tasse postali delle agenzie comunali non vengono più rimborsate alle casse di compensazione cantonali AVS. Questa modifica è entrata in vigore già il 1° gennaio 2024.

2. Fatturazione degli invii postali concernenti altre assicurazioni

sociali

La presente circolare disciplina soltanto l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi che gli organi esecutivi sostengono per l’esecuzione dell’AVS, dell’AI, delle IPG e degli AF. Le tasse e i diritti per gli invii postali addebitati esclusivamente in relazione ad altre assicurazioni sociali (compiti delegati) devono essere finanziati direttamente dalle medesime; non è più possibile ricorrere al conteggio centralizzato. Nella preparazione degli invii postali occorre tenerne conto. Gli invii di AVS/AI/IPG/AF devono essere preparati separatamente da quelli riguardanti i compiti delegati e poi consegnati alla Posta Svizzera.

Il processo di conteggio centralizzato per gli invii postali di AVS/AI/IPG/AF rimane in vigore. Tuttavia, d’ora in poi ogni organo esecutivo disporrà di un proprio numero di debitore, di un numero di riferimento della fattura (NRF) nonché delle relative licenze di affrancatura per i servizi e i prodotti postali assunti dai fondi di compensazione.

DFI UFAS | Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi

Pertanto, la rilevazione periodica degli invii e i relativi lavori non sono più necessari.

DFI UFAS | Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi

Osservazioni preliminari al supplemento 1, valide dal 1° ottobre

Il presente supplemento integra la direttiva aggiungendo, al margi- nale 3101, che anche le spese postali relative agli invii per la ridistri- buzione della tassa sul CO2 sono a carico del fondo AVS.

Inoltre, nell'allegato 1 è stata aggiunta una nota a fondo pagina se- condo cui le lettere inviate con il tipo di spedizione «Posta A» de- vono essere preferibilmente inviate con «Posta B» se consegnate in tempo utile e garantendo il rispetto dei termini di pagamento previsti dalla legge.

È stato inoltre introdotto il seguente nuovo numero marginale:

3101.1 Il servizio supplementare « Servizio di affrancatura Posta

10/25 con lista dei destinatari IMS (Intelligent Mail Scanning) » è generalmente disponibile per le spedizioni ai sensi del punto 3101. Prima del primo utilizzo, è necessario concordare i dettagli con il servizio clienti della Posta Svizzera responsabile della cassa.

Le modifiche sono contrassegnate dalla nota 10/25.

DFI UFAS | Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi

Abbreviazioni

AF Assegni familiari nell’agricoltura

AI Assicurazione invalidità

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

IPG Indennità di perdita di guadagno

LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura (RS 836.1)

LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicura- zione per l’invalidità (RS 831.20)

LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicu- razione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)

LIPG Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicu- razione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 834.10)

NRF Numero di riferimento della fattura

OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

PPR Polizza di pagamento con numero di riferimento

SI Prestazione complementare «Signature» (reca- pito dietro firma)

UCC Ufficio centrale di compensazione

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

DFI UFAS | Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi

1. Principio

1001 La presente circolare definisce le condizioni quadro per

l’assunzione da parte dei fondi di compensazione delle tasse e dei diritti postali per gli invii di lettere e pacchi e per i pagamenti che gli organi esecutivi di cui al N. 2101 o

2102 sostengono per l’esecuzione dell’AVS, dell’AI, delle

IPG e degli AF.

1002 La circolare, fondata sull’articolo 95 capoverso 3 lettera b

LAVS, sull’articolo 211 OAVS, sull’articolo 66 capoverso 1 lettera h LAI, sull’articolo 29 lettera b LIPG e sull’arti- colo 19a LAF, è emanata d’intesa con la Posta Svizzera e PostFinance SA.

1003 La prima parte contiene le disposizioni per gli invii di lettere

e pacchi, mentre la seconda contempla quelle per il settore PostFinance SA. Tutte le altre disposizioni si applicano ad entrambi i settori.

2. Campo d’applicazione

2.1 Organi esecutivi

2101 Ai fini della presente circolare, gli organi esecutivi sono i

seguenti:

  • le casse di compensazione cantonali;

  • le casse di compensazione professionali;

  • le agenzie delle casse di compensazione di cui all’arti- colo 65 LAVS (con numero di cassa proprio);

  • la Cassa federale di compensazione (CFC);

  • gli uffici AI cantonali;

  • i servizi decentralizzati degli uffici AI, a condizione che siano stati annunciati presso l’UFAS;

  • la Conferenza delle casse cantonali di compensazione, l’Associazione svizzera delle casse professionali e la Conferenza degli uffici AI.

DFI UFAS | Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi

2102 I fornitori terzi che eseguono ordini di stampa e invii postali

per conto di uno degli organi esecutivi di cui al N. 2101 rientrano nel campo d’applicazione della presente circo- lare.

2103 L’UCC, la Cassa svizzera di compensazione e l’Ufficio AI

per gli assicurati residenti all’estero concludono ciascuno una propria convenzione con la Posta Svizzera sulla base della loro situazione specifica.

2104 Altri organi (p. es. gli uffici di revisione dei datori di lavoro, i

periti medici, i servizi di accertamento medico, i centri di accertamento professionale ecc.) non rientrano nel campo d’applicazione della presente circolare anche se operano in nome e/o su incarico di un organo esecutivo di cui al N. 2101. Le tasse e i diritti postali da essi sostenuti non sono assunti dai fondi di compensazione.

3. Prima parte: Invii di lettere e pacchi

3.1 Assunzione dei diritti per gli invii di lettere e pacchi

3101 I fondi di compensazione assumono le tasse per gli invii

10/25 postali che gli organi esecutivi (N. 2101) e i fornitori di ser- vizi terzi (N. 2102) consegnano alla Posta Svizzera per re- capito e che riguardano l’esecuzione dell’AVS, dell’AI, delle IPG,degli AF e della ridistribuzione della tassa sul CO2. L’UCC si occupa della fatturazione degli AF e della ridistri- buzione della tassa sul CO₂.

3101.1 Il servizio supplementare « Servizio di affrancatura Posta

10/25 con lista dei destinatari IMS (Intelligent Mail Scanning) » è generalmente disponibile per le spedizioni ai sensi del punto 3101. Prima del primo utilizzo, è necessario concor- dare i dettagli con il servizio clienti della Posta Svizzera re- sponsabile della cassa.

DFI UFAS | Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi

3102 Gli invii postali della Conferenza delle casse cantonali di

compensazione, dell’Associazione svizzera delle casse professionali e della Conferenza degli uffici AI vanno attri- buiti agli organi esecutivi cui appartengono i rispettivi presi- denti.

3103 Gli invii postali concernenti i compiti delegati alle casse di

compensazione AVS secondo l’articolo 63a LAVS possono essere assunti dal Fondo AVS, a condizione che siano trat- tati insieme a un invio secondo il N. 3101.

3104 Per principio, le lettere e i pacchi devono essere spediti ri-

spettivamente tramite Posta B o Economy, in quanto il re- capito entro tre giorni lavorativi è generalmente sufficiente. A titolo eccezionale si può ricorrere a un invio tramite Posta A o Priority, se il caso specifico lo richiede (p. es. rispetto dei termini). Le eccezioni sono elencate nell’allegato 1. Non è consentito utilizzare l’invio tramite posta A Plus in al- ternativa a quello tramite posta A.

3105 Sono assunti i diritti per i seguenti invii postali (prodotti

della Posta Svizzera). L’elenco è esaustivo (i prodotti non menzionati o le prestazioni complementari devono essere assunti direttamente dall’organo esecutivo).

Elenco esaustivo dei prodotti assunti dai fondi:

Invii singoli:

  • Posta A e B, lettera standard

  • Posta A e B, lettera midi

  • Posta A e B, lettera grande

Invii di massa:

  • Posta B, cartoline postali 1-20 g

  • Posta B, invii di massa lettera standard

  • Posta B, invii di massa lettera midi

  • Posta B, invii di massa lettera grande

DFI UFAS | Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi

Invii tramite Posta A Plus

Lettere con conferma di ricezione: - Raccomandata

Pacchi:

  • PostPac Economy e PostPac Priority

  • Prestazione complementare «Signature» (SI)

  • Prestazione complementare Dispobox

Spedizione espressa: - Swiss-Express «Luna»

Invii all’estero nel quadro degli accordi bilaterali:

  • Lettere PRIORITY

  • Lettere raccomandate all’estero

  • Lettere tramite corriere URGENT

- PostPac International Economy e Priority

Servizio di presa in consegna: Previo accordo tra gli organi esecutivi e la Posta Svizzera è possibile richiedere un servizio di presa in consegna.

3.2 Soluzioni di affrancatura

3201 Per gli invii, gli organi esecutivi possono scegliere tra i se-

guenti metodi di affrancatura, da utilizzare a seconda del tipo di invio e di merce da spedire.

  • Affrancatura Posta – per la posta quotidiana

  • Affrancatura PP – invii di massa e in grande quantità

  • WebStamp

  • Spedizione di lettere easy (soltanto in Svizzera)

  • Spedizione di pacchi easy (soltanto in Svizzera)

  • Lettera di vettura (invio pacchi all’estero)

DFI UFAS | Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi

3202 In linea di principio, gli organi esecutivi possono scegliere

le soluzioni di affrancatura elencate nel N. 3201 in base alle proprie esigenze, privilegiando però, laddove possibile, la soluzione meno onerosa.

3203 I criteri per l’utilizoo delle diverse soluzioni di affrancatura

sono descritti nell’allegato 2.

DFI UFAS | Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi

3.3 Preparazione e consegna della posta

3301 Sugli invii deve essere indicato il tipo di spedizione deside-

rato. Senza indicazione particolare, le lettere vengono spe- dite tramite Posta B.

3302 Gli organi esecutivi devono raggruppare gli invii postali in

base al tipo di spedizione e consegnarli con i relativi docu- menti di accompagnamento (a seconda della soluzione di affrancatura). Gli invii nazionali devono essere separati da quelli internazionali.

3303 A determinate condizioni, gli organi esecutivi possono ap-

plicare la procedura «Semplificazione dell’Impostazione e Dichiarazione» (SID). Si pensa principalmente ai fornitori terzi (ditte esterne), che hanno quantitativi molto consi- stenti di invii. In caso di interesse, gli organi esecutivi pos- sono rivolgersi direttamente alla Posta Svizzera.

3304 Inoltre, per la preparazione degli invii (forma, natura, crea-

zione e indirizzamento) si applicano le prescrizioni della Posta Svizzera (www.post.ch).

3.4 Consegna della posta tramite terzi (ditte esterne)

3401 Gli organi esecutivi possono delegare gli invii postali a ditte

esterne. A tale scopo è necessaria l’autorizzazione dell’UFAS. La relativa richiesta deve essere inoltrata prima di attribuire i lavori su mandato. Si applicano le disposizioni del N. 3301.

3402 La ditta esterna provvede alla consegna della posta per

conto dell’organo esecutivo committente. Nello svolgimento del suo compito deve attenersi alle disposizioni e alle linee direttive della presente circolare.

3403 L’organo esecutivo rimane responsabile per il rispetto delle

disposizioni e delle linee direttive da parte della ditta esterna.

DFI UFAS | Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi

3.5 Procedura di conteggio / Modalità di fatturazione

3501 Per il conteggio delle tasse che i fondi di compensazione

devono rimborsare, la Posta Svizzera assegna agli organi esecutivi un numero di debitore o NRF e le corrispondenti licenze di affrancatura per prodotti e servizi.

3502 Tramite il numero di debitore o il NRF, gli organi esecutivi

possono conteggiare soltanto i prodotti della Posta Sviz- zera di cui al N. 3105.

3503 L’UFAS si riserva di fatturare agli organi esecutivi eventuali

diritti non giustificati.

3504 Il conteggio delle tasse e dei diritti che i fondi di compensa-

zione devono rimborsare alla Posta viene effettuato mensil- mente tra l’UCC e la Posta Svizzera. La Posta Svizzera emette mensilmente una fattura collettiva.

DFI UFAS | Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi

4. Seconda parte: Assunzione dei diritti relativi al Set-

tore PostFinance SA

4.1 In generale

4101 Sono considerati pagamenti ai sensi della presente circo-

lare i pagamenti effettuati secondo il N. 1001 in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein dalle casse di compensa- zione AVS, dalle loro agenzie (intese come succursali) e dall’UCC, a condizione che essi siano effettuati tramite un conto PostFinance.

4102 I costi per il prodotto e-fattura/eBill di PostFinance SA sono

assunti dai fondi alla stregua degli altri diritti.

4.2 Procedura

4201 I punti da osservare nel settore del traffico dei pagamenti

sono contenuti nelle direttive dell’UFAS sull’utilizzazione dell’ordine di pagamento elettronico (OPAE) della Posta da parte degli organi AVS/AI/IPG.

4.3 Pagamento delle rendite AVS/AI tramite Polizza di

pagamento con numero di riferimento

4301 In casi eccezionali, su richiesta scritta degli aventi diritto

le rendite AVS/AI, gli assegni per grandi invalidi o le presta- zioni complementari (PC) possono essere versati agli assi- curati che non hanno accesso a un conto bancario o po- stale utilizzando la PPR.

4302 Dal 1° aprile 2023 la PPR, che corrisponde a un versa-

mento diretto secondo l’articolo 44 capoverso 1 LAVS e l’articolo 71 capoverso 3 OAVS, sostituisce l’invio di con- tanti tramite lettera. Per il recapito non occorre che il desti- natario abbia un proprio conto.

DFI UFAS | Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi

4303 La PPR è un servizio di PostFinance SA. La cassa di com-

pensazione deve concordarne l’utilizzo direttamente con PostFinance SA.

4304 La PPR può essere implementata tramite il software della

cassa di compensazione, grazie al quale le registrazioni contabili vengono effettuate automaticamente. Può però anche essere emessa manualmente. In tal caso, anche le registrazioni contabili vanno effettuate manualmente. I costi di implementazione nel software sono a carico della cassa di compensazione.

4305 I diritti di utilizzo per il recapito tramite PPR devono per

principio essere addebitati alla corrispondente causale di pagamento. Se insieme alla rendita AVS/AI vengono ero- gate prestazioni di altre assicurazioni sociali (p. es. PC), non vi è alcuna ripartizione dei costi, i quali vengono as- sunti interamente dal fondo AVS.

4306 La tenuta di un registro è obbligatoria.

4.4 Procedura di conteggio

4401 PostFinance SA allestisce due conteggi mensili riguardo ai

diritti a carico dei fondi di compensazione: un conteggio per i diritti e un conteggio per il prodotto e-fattura/eBill.

4402 I conteggi sono trasmessi per via elettronica all’UCC con

copia all’UFAS. PostFinance SA deve indicare i dettagli delle transazioni in una cartella allegata (in formato Excel).

5. Altro

5001 L’UFAS verifica la plausibilità delle fatture della Posta Sviz-

zera e di PostFinance SA. Può effettuare controlli a cam- pione e procedere a controlli specifici.

DFI UFAS | Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi

5002 In caso di divergenze o di constatazioni problematiche, gli

organi esecutivi di cui al N. 2101 e i fornitori terzi di cui al N. 2102 vengono informati. Tutti gli organi coinvolti so-no tenuti a collaborare.

6. Entrata in vigore

6001 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2025 e

sostituisce la Kreisschreiben über die Übernahme der Posttaxen und Postgebühren in den Bereichen Brief- und Paketpost sowie Post-Zahlungsverkehr (KSPF) valida dal 1° gennaio 2001 (doc. n. 318.107.03).

DFI UFAS | Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi

Allegato 1

Tipo di invio (N. 3104)

Nei seguenti casi sono ammesse deroghe al tipo di invio standard (Posta B per le lettere ed Economy per i pacchi):

Descrizione più dettagliata dei documenti da inviare Tipo di invio standard Richiesta di informazioni per stime e invio di acconti (settore Posta A1 contributi) Crediti correnti e conteggi finali (settore contributi) Posta A1 Pagamenti arretrati (settore contributi) Posta A1 Solleciti e diffide legali (settore contributi) Posta A1 Richieste di restituzione Posta A1 Decisioni riguardo al risarcimento del danno (art. 52 cpv. 4 Raccomandata LAVS) Informazioni al coniuge secondo il N. 7013 DRC Raccomandata Atti di ricorso Raccomandata Invio di atti o incarti originali Raccomandata Insinuazioni Raccomandata Altre decisioni Posta A Plus2 Raccomandata

1 Se le lettere con modalità di spedizione “Posta A” vengono spedite in tempo

utile e vi è la garanzia che i termini di pagamento previsti dalla legge possano essere rispettati, è preferibile la spedizione tramite “Posta B”. 2Gli invii riguardanti decisioni contro le quali è probabile che venga fatta opposi-

zione (decisioni negative) devono essere spediti tramite raccomandata. Infatti, per gli invii tramite Posta A Plus l’iscrizione del recapito nel sistema di registra- zione della Posta Svizzera non equivale alla conferma di ricezione di un invio postale raccomandato. Per questo motivo si consiglia per principio di scegliere l’invio tramite raccomandata.

DFI UFAS | Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi

Allegato 2

Criteri per l’utilizzo delle soluzioni di affrancatura (N. 3203)

Informazioni dettagliate sulle singole soluzioni di affrancatura sono disponibili sul sito www.post.ch/affrancatura.

Soluzione di affrancatura «Affrancatura Posta» www.post.ch/affrancaturaposta

Descrizione Su incarico dei clienti, la Posta si occupa dell’intero pro- cesso di affrancatura. Gli invii vengono affrancati in un centro della Posta. Applicazione Posta quotidiana in grandi quantità Tipi di invio Invii singoli: Posta A e B – Lettera standard, midi, grande Lettere con conferma di ricezione («Raccomandata») Invii all’estero Adatta per A partire da 50 lettere al giorno Non adatta per Pacchi Preparazione Spartire gli invii in base alla destinazione (Sviz- zera/estero), al tipo d’invio ed eventualmente al formato. Applicare il frontespizio messo a disposizione dalla Po- sta sul coperchio del contenitore per lettere (BB) chiuso. Luogo d’impostazione Deposito da parte dell’organo esecutivo presso un uffi- cio postale predefinito o presa in consegna della Posta presso l’organo esecutivo. La presa in consegna può es- sere concordata tra l’organo esecutivo e la Posta Sviz- zera. Costi I costi minimi mensili sono di 150 franchi (spese di af- francatura).

DFI UFAS | Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi

Soluzione di affrancatura «Affrancatura PP»

www.post.ch/affrancatura-pp

Descrizione Gli invii devono essere muniti di un segno di affrancatura PP e di una distinta d’impostazione. Applicazione Posta quotidiana – Invii in grandi quantità Tipi di invio Invii in grandi quantità Posta A e B – Cartoline postali, lettere standard, midi, grandi Adatta per Generalmente per l’impostazione di grandi o grandissimi quantitavi a partire da 50 invii È possibile impostare meno di 50 esemplari con affrancatura PP, a condizione che la distinta d’impostazione venga creata tramite il servizio on- line. Per gli invii di massa a partire da 350 esemplari della stessa categoria di prezzo e da parte dello stesso mit- tente è possibile beneficiare della tariffa B2 per gli invii di massa. Meno adatta per Invii singoli (meno di 50 esemplari per impostazione) Preparazione Spartire gli invii in base alla destinazione (Sviz- zera/estero), al tipo d’invio e al formato. Impostare con la distinta d’impostazione nel contenitore per lettere (BB) aperto. Luogo d’impostazione Deposito da parte dell’organo esecutivo presso un ufficio postale o presa in consegna della Posta presso l’organo esecutivo. La presa in consegna può essere concordata tra l’organo esecutivo e la Posta Svizzera.

DFI UFAS | Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi

Soluzione di affrancatura «WebStamp»

www.post.ch/webstamp

Descrizione WebStamp è una soluzione di affrancatura online per la creazione e la produzione di francobolli personaliz- zati. Applicazione Posta quotidiana – Piccole quantità Tipi di invio Invii singoli: Posta A e B – Lettera standard, midi, grande Invii all’estero, in particolare anche «Raccomandata» (R) Estero Adatta per Lettere singole, al posto di un’affrancatura con franco- bollo convenzionale (conformemente al prezzo stabi- lito nel contratto) Non adatta per Invii in grande quantità – Invii di massa Preparazione L’organo esecutivo crea l’affrancatura WebStamp sul proprio PC e la stampa direttamente sulle buste o su etichette autoadesive da apporre in seguito sulle let- tere. In caso di presa in consegna da parte della Posta: im- postare nel contenitore per lettere (BB) aperto. Luogo d’impostazione Bucalettere (soltanto lettere non raccomandate), de- posito da parte dell’organo esecutivo presso un ufficio postale o presa in consegna da parte della Posta presso l’organo esecutivo. La presa in consegna può essere concordata tra l’organo esecutivo e la Posta Svizzera.

DFI UFAS | Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi

Soluzione di affrancatura «Spedizione di lettere easy»

www.post.ch/briefversand-easy

Descrizione Gli organi esecutivi appongono sulle lettere con con- ferma di ricezione soltanto il codice a barre con il nu- mero di licenza di affrancatura Spedizione di lettere easy con il segno di affrancatura PP integrato. Una volta creato l’elenco dei codici a barre in duplice copia, l’invio è pronto per la spedizione. La prestazione viene fatturata in base al numero di licenza di affrancatura (codice a barre) attribuito al cliente, che viene letto nella fase di trattamento della lettera. Applicazione Posta quotidiana – Invii di massa Tipi di invio Lettere raccomandate in Svizzera: lettere standard, midi, grandi Lettere con conferma di ricezione

Adatta per Invii nazionali unicamente Non adatta per Invii all’estero Preparazione Gli organi esecutivi appongono il codice a barre sulle buste o direttamente nel riquadro per l’indirizzo con l’indirizzo del destinatario e creano un elenco di codici a barre. Il codice a barre deve essere codificato come «spedizione di lettere easy» e contrassegnato con il segno di affrancatura PP. Non è necessario creare un bollettino di consegna/una distinta d’impostazione PP né apporre un’affrancatura. In caso di presa in consegna da parte della Posta: im- postare nel contenitore per lettere (BB) aperto. Luogo d’impostazione Deposito da parte dell’organo esecutivo presso un uffi- cio postale o presa in consegna della Posta presso l’organo esecutivo. La presa in consegna può essere concordata tra l’organo esecutivo e la Posta Svizzera.

DFI UFAS | Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi

Soluzione di affrancatura «Invio di pacchi easy»

Istruzioni per l’invio di pacchi

Descrizione Gli organi esecutivi appongono sui pacchi soltanto il codice a barre con il numero di licenza di affrancatura «Invio di pacchi easy». La prestazione viene fatturata in base al numero di licenza di affrancatura (codice a barre) attribuito al cliente e a un’eventuale prestazione complementare indicata con un’etichetta complemen- tare del prodotto (p. es. Priority «PRI» o Signature «SI»), entrambi letti nella fase di trattamento del pacco. Applicazione Pacchi in Svizzera; Swiss-Express «Luna» (lettere e pacchi) Tipi di invio Pacchi in Svizzera (PostPac): Economy; eventualmente con prestazione complemen- tare Priority (PRI), Signature (SI) Swiss-Express «Luna» (lettere e pacchi): eventualmente con prestazione complementare Signa- ture (SI) Adatta per Pacchi in Svizzera unicamente; Swiss-Express «Luna» Non adatta per Pacchi all’estero Preparazione Gli organi esecutivi appongono il codice a barre e un’eventuale etichetta complementare del prodotto di- rettamente sul pacco, al di sopra dell’indirizzo. Non è necessaria alcuna affrancatura. Luogo d’impostazione Deposito da parte dell’organo esecutivo presso un uffi- cio postale o presa in consegna della Posta presso l’organo esecutivo. La presa in consegna può essere concordata tra l’organo esecutivo e la Posta Svizzera.

DFI UFAS | Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi

Soluzione di affrancatura per clienti commerciali «Creare lettera di vettura (contro fattura)»

Inviare merci all’estero | Offerte e prezzi

Descrizione Gli organi esecutivi creano tramite il portale clienti della Posta (www.post.ch/login) una lettera di vettura per l’invio di pacchi all’estero (documenti di accompagna- mento, incluse la dichiarazione doganale, la dichiara- zione per l’esportazione e la fattura commerciale). Applicazione Invio di pacchi all’estero (PostPac International), invio espresso all’estero (URGENT di FedEx Express) Tipi di invio PostPac International ECONOMY o PRIORITY URGENT di FedEx Express Adatta per Invio di merce all’estero URGENT: per l’invio di documenti e merce Non adatta per --- Preparazione Gli invii devono essere muniti di una lettera di vettura, che va allegata alla spedizione in una busta traspa- rente per documenti. Luogo d’impostazione Deposito da parte dell’organo esecutivo in un ufficio postale o presa in consegna della Posta presso l’or- gano esecutivo. La presa in consegna può essere con- cordata tra l’organo esecutivo e la Posta Svizzera. Le prese in consegna URGENT possono essere ordi- nate e organizzate per telefono (allo 0800 45 45 45) in- dicando il NRF.

DFI UFAS | Circolare concernente l’assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi

Kreisschreiben über die Übernahme der Posttaxen und -gebühren in den Bereichen Brief- und Paketpost sowie PostFinance AG (KSPF) (Gültig ab 01.10.2025; Stand 01.10.2025) | Lexipedia | Lexipedia